Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9811 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 23/8/2024, il GIP del Tribunale di Roma ha disposto nei confronti di COGNOME NOME l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 (capo 2 della preliminare rubrica) e 110 cod. pen., 73 comma 4 d.P.R. 309/90 (capo b14).
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse del predetto condannandolo al pagamento delle spese.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge
sostanziale e processuale in relazione agli artt. 309, 273 e 125 cod. proc. pe il deficit di motivazione.
Il motivo, in primo luogo, assume che la “sussistenza del sodalizio” era sta fondata “unicamente sull’esistenza di un unico episodio di detenzione a fini spaccio”. Si aggiunge che il Tribunale aveva omesso “di motivare in ordine all’incidenza della condotta del ricorrente sulla stabilità dell’associazione e sua permanenza in vita” e aveva valorizzato “elementi rinvenibili in qualsia operazione illecita riguardante lo smercio e la fornitura di rilevanti part stupefacente”. Si deduce, ancora, che:
“l’episodio illecito posto in essere dall’imputato era privo di significati concretezza a fini associativi”;
il ferimento di COGNOME era insignificante in quanto l’ “evento lesivo” era rivol altro indagato;
COGNOME era legato da rapporti di parentela con alcuni dei coindagati;
del tutto sconosciuto era rimasta la durata dell’apporto fornito dal ricorr alla vita associativa;
la preliminare rubrica costituiva una “contestazione chiusa” e, quindi, e illogico il percorso argomentativa del Tribunale che aveva ritenuto di no circoscrivere il periodo di operatività del sodalizio a quello indicato dal PM.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale e il viz di motivazione in relazione agli artt. 309, 274 lett. c), 275 e 125 cod. proc.
Si sostiene che il Tribunale non aveva fornito alcuna indicazione in ordine: ag elementi che fondavano la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione reati; alle ragioni per le quali si era ritenuto che un tale pericolo fosse a che non potesse essere fronteggiato con misure meno afflittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso con il quale si deduce la errata valutazione circ sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile in quanto aspecifico comunque, manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ravvisato chiara evidenza delle due distinte fattispe contestate sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ru specifico da questi svolto nell’affiato associativo dedito al narcotraffico) d pluralità di fonti di prova, rappresentate dalle conversazioni intercettate, dai f ripresi della telecamere installate dalla Polizia e dalle dichiarazioni dei collabo di giustizia NOME e NOME COGNOME, che collegavano le condotte di NOME disvelate dalle indagini all’interno della struttura associativa.
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L’ordinanza si sofferma lungamente sugli elementi che giustificavano la configurazione l’associazione valorizzando a tal fine “i violenti contrasti sorti monopolio delle attività di vendita degli stupefacenti nelle zone del quartiere Bella Monaca di Roma” fra gli indagati e un gruppo rivale composto da soggetti egiziani facente capo a COGNOME e a COGNOME. Viene, quindi, dato rilievo al control del territorio e alla disponibilità di armi, di veicoli, di una base logistica e d risorse finanziarie che consentivano la commercializzazione di significati quantitativi di droga sia “all’ingrosso che al dettaglio”, potendo con l’organizzazione, per il piccolo spaccio, su una vasta schiera di pusher operavano in una piazza di spaccio al cui controllo erano preposti anche deg “emissari” che, a causa del contrasto con il gruppo rivale, erano costretti “a g armati”.
Si è, quindi, in presenza di un apparato argomentativo con cui la difesa no si confronta limitandosi il ricorso a contestare singoli passaggi, quale l’am temporale di operatività del sodalizio, o a richiamare principi generali senza cal nella vicenda ricostruita dal Tribunale del Riesame.
Anche in relazione al ruolo di COGNOME COGNOME‘interno del sodalizio, le cens difensive risultano inidonee a scardinare la tenuta logica della motivazio contestata. L’ordinanza si sofferma: sulla rilevanza che per l’organizzazione ave avuto l’acquisto di droga affidato a COGNOME COGNOME sul coinvolgimento nell’operazione capi della consorteria; sul ferimento di COGNOMECOGNOME la risposta al tentat aggressione ai danni di un componente dell’associazione rivale avvenuto nelle ore precedenti; sulla presenza, al momento dell’arresto, di COGNOME nello stabile i era ubicata la base logistica della consorteria.
Anche con riferimento al ruolo di partecipe assegnato a COGNOMECOGNOME il ricor procede a una lettura atomistica degli elementi indiziari, chiaramente finalizzat neutralizzarne la valenza significativa in chiave associativa. Si nega, quindi, COGNOME fosse il bersaglio dell’attentato del 2022 sostenendo che i sicari volev colpire NOME COGNOME, senza tuttavia fornire indicazione alcuna in ordine agli eleme che suffragano una tale ricostruzione, né si spiega perché i capi dell’associazi avessero impiegato COGNOME COGNOME la conclusione di una trattativa che rivestiva particolare importanza per l’associazione, avendo avuto a oggetto l’acquisto da u gruppo organizzato di narcotrafficanti, probabilmente albanesi, di 50 kg. hashish.
Ai fini della valutazione della valenza significativa degli elementi valorizz nell’ordinanza, non è superfluo ricordare che, per consolidata affermazione questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511), la nozione di gravi indizi di colpevolezz
non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondar il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è, in sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ord reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli s criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. p è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli ind Conseguentemente, allorquando sia denunciato con il ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittim ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatame conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indizia a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardan la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai pr di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, 19751 del 17/4/2024, Monticelli, 286527; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv. 237475)”. ( Sez. 3, n. 6 del 7/11/2023 (dep. 2024), Calabria) .
Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che i giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame (e prima anco dal G.I.P.) rispetto a ciascuna delle due fattispecie oggetto delle imputaz provvisorie non presta il fianco a censure di irragionevolezza, risultando circostanze emerse dalle indagini trovare logica spiegazione, allo stato, solo n sussistenza della compagine associativa delineata nella preliminare rubrica.
Sul tema della sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione speciale adeguatezza della detenzione carceraria (art. 275, cod. proc. pen.) il Tribunale reso congrua motivazione, valorizzando: il ruolo assunto da COGNOME nella pi significativa operazione di approvvigionamento disvelata dalle indagini; il limita lasso temporale intercorso fra tale operazione e l’applicazione della cautela insussistenza di segni di tangibile resipiscenza, risultando l’indagato non svol alcuna attività lavorativa e dimorare nel medesimo stabile della sede logist dell’associazione; l’indisponibilità di un domicilio lontano dal quartiere i operava l’associazione; lo stato di latitanza dei capi della consorteria; il fa i canali di approvvigionamento dell’associazione erano rimasti ignoti.
10. I profili cautelari risultano pertanto valutati sulla base di criteri logici, linea e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093).
Non può, ancora, essere ignorato che per uno dei titoli di reato per cui si procede opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
In ordine agli effetti della presunzione, il più favorevole, per la difesa, degli indirizzi che si registrano nel panorama giurisprudenziale di legittimità ritiene che anche se la norma prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui all legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, COGNOME, Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861).
Orbene, anche a voler condividere tale approdo interpretativo, non presenta vizi di logicità rilevabili in questa sede la conclusione cui è pervenuto il Tribunale che ha escluso fosse intervenuto un affievolimento della predetta presunzione in considerazione dello stabile e recente inserimento del ricorrente in ambienti criminali dediti al narcotraffico e dell’assenza di fonti lecite di reddito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/2/2025. ter,