Gravi Indizi di Colpevolezza: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5186 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso contro le ordinanze che dispongono misure cautelari. La decisione sottolinea come la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza effettuata dal giudice di merito non possa essere messa in discussione con motivi generici, che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti senza individuare specifiche violazioni di legge o vizi logici. Approfondiamo questa pronuncia per capire i confini del sindacato di legittimità in materia cautelare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere a un individuo. Le accuse erano di notevole gravità: partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, riciclaggio, tentato furto e furto.
L’indagato proponeva istanza di riesame al Tribunale di Napoli, che però confermava la misura restrittiva. Contro questa decisione, l’interessato presentava ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: un vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per i reati di riciclaggio e tentato furto, e un’errata valutazione delle esigenze cautelari e della sua pericolosità, nonostante fosse incensurato e avesse un ruolo ritenuto marginale.
La Decisione della Corte e i gravi indizi di colpevolezza
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale del procedimento cautelare: in questa fase non si richiede la prova piena della colpevolezza, come nel giudizio di merito, ma la sola sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Qualsiasi elemento probatorio che fondi un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato è sufficiente.
Il ricorso per cassazione, pertanto, non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. È ammissibile solo se denuncia una violazione di specifiche norme di legge o una manifesta illogicità della motivazione, non quando, come nel caso di specie, si limita a proporre una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha articolato le ragioni dell’inammissibilità su due punti principali.
1. La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla presunta insussistenza degli indizi per riciclaggio e tentato furto, è stato giudicato generico. L’indagato, secondo la Corte, non si è confrontato con la dettagliata e logica motivazione fornita dal Tribunale del riesame. Si è limitato a reiterare le stesse censure già presentate in sede di riesame, invocando di fatto una diversa valutazione del compendio indiziario, attività preclusa in sede di legittimità.
Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorso non contestava la gravità indiziaria per i reati più seri, ovvero l’associazione a delinquere e un altro episodio di furto. Di conseguenza, anche se i motivi sui singoli capi di imputazione fossero stati accolti, il provvedimento cautelare sarebbe rimasto valido, poiché giustificato dagli altri reati non contestati.
2. La Genericità del Secondo Motivo di Ricorso e le esigenze cautelari
Anche il secondo motivo, riguardante le esigenze cautelari e la pericolosità, è stato ritenuto generico. Il Tribunale aveva motivato la sua decisione valorizzando le modalità della condotta, la natura permanente e organizzata dell’accordo criminale e il concreto rischio di recidiva. Il ricorrente, invece, non ha tenuto conto di queste argomentazioni, limitandosi a insistere sulla propria condizione di incensurato, elemento già valutato e ritenuto non sufficiente a escludere la pericolosità.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce con fermezza che il controllo della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è un controllo di legittimità e non di merito. Per ottenere un annullamento, non basta sostenere che i fatti potevano essere interpretati diversamente; è necessario dimostrare che il giudice del riesame ha violato la legge o ha seguito un percorso argomentativo palesemente illogico o contraddittorio. La valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rimane prerogativa del giudice di merito, il cui giudizio è sindacabile solo entro questi stretti limiti. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Quale livello di prova è necessario per applicare una misura cautelare come la custodia in carcere?
La legge non richiede una prova piena della colpevolezza, ma la sussistenza di ‘gravi indizi di colpevolezza’, ovvero elementi sufficientemente seri da far ritenere altamente probabile la responsabilità dell’indagato per i reati contestati.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. L’indagato non ha indicato specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità nel ragionamento del giudice, ma ha semplicemente proposto una diversa interpretazione degli elementi a suo carico, operazione che non è permessa in sede di ricorso per cassazione.
Una misura cautelare può essere mantenuta anche se gli indizi per alcuni reati sono contestati?
Sì. In questo caso, la Corte ha specificato che la misura cautelare sarebbe comunque rimasta efficace perché il ricorso non contestava la gravità degli indizi per altri reati, come l’associazione a delinquere e un altro furto, che da soli erano sufficienti a giustificare la misura.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5186 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME , nato in Georgia il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza resa il 2 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha respinto l’istanza ex art. 309 cod. proc.pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa il 16/9/2023 dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con cui era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, nella veste di indagato in ordine al delitto di partecipazione ad un’associazione a delinquere dedita alla commissione di furti contestata al capo 1, nonché ai delitti di tentato furto e furto contestati ai capi 6 e 7 della incolpazio provvisoria, e di riciclaggio di cui al capo 4.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, deducendo:
2.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di riciclaggio e di tentato furto contestati ai capi 4 e 6 della rubric
2.2 Vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari GLYPH e alla ritenuta pericolosità dell’indagato nonostante la sua condizione di incensurato, che di fatto ha commesso un unico reato e riveste una posizione marginale nel sodalizio.
Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena d reato contestato (secondo i criteri di cui all’articolo 192 cod. proc.pen) ma solo l sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell’adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigl gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizi merito dall’articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell’articolo 273 comma 1 bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell’articolo 192 citato, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi.
Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
3.1 Il primo motivo è generico poichè, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata alle pagg. 11 e 12 dell’ordinanza impugnata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata ricorrenza della gravità indiziaria in odine ai delitti di riciclaggio e di tentato fu ricorrente non si confronta con detta motivazione, limitandosi a reiterare le censure dedotte con il riesame e invocando nei fatti una diversa valutazione del compendio indiziario.
Il ricorso peraltro non contesta la gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui capo 1 e al furto di cellulari di cui al capo 7, sicchè il primo motivo, che si appunta sol sui delitti di tentato furto e riciclaggio, non appare idoneo ad inficiare la complessiv tenuta del provvedimento cautelare che anche qualora, in ipotesi, dovesse essere annullato limitatamente ai capi impugnati, rimarrebbe efficace in relazione al reato associativo e ad uno degli episodi di furto, comunque idonei a giustificare la misura cautelare applicata.
3.2 Anche il secondo motivo è generico poiché il tribunale ha motivatamente respinto l’assunto difensivo valorizzando le modalità della condotta e la natura permanente e organizzata dell’accordo illecito intercorso tra gli indagati, sintomatici della loro spiccat pericolosità e del concreto e attuale rischio di recidiva e il ricorrente non tiene conto d dette argomentazioni
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen.
Roma 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME