Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11186 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11186 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato il 08/03/2004 a Focsani (Romania), avverso l’ordinanza del Tribunale Bologna del 03/10/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 3/10/2024, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla difesa contro l’ordinanza del Tribunale di Rimini del 23/09/2024, ha sostituito con la misura degli arresti domiciliari quella coercitiva carceraria applicata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall’art. 80 del medesimo decreto; secondo la prospettazione accusatoria NOME COGNOME con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso deteneva ai fini di spaccio, in
concorso con il coindagato COGNOME Daniele, un’ingente quantitativo di sostanza stupefacente di diversa tipologia.
2.Nel primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del principio della necessaria correlazione tra il fatto materiale denunciato dal pubblico ministero con la domanda cautelare, e convalidato in via indiziaria dal Gip emittente nella misura applicata, e quello ritenuto dal giudice per il riesame.
3.Nel secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per reato di acquisto di stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Dai fatti di causa non sarebbero emersi elementi da cui desumere la ritenuta sussistenza di un incontro di volontà tra il cedente ed il cessionario per l’acquisto della sostanza stupefacente. La decisione dei giudici della cautela sarebbe fondata su assunti apodittici ed indimostrati. Tanto emergerebbe anche dalla motivazione della decisione caratterizzata da argomentazioni illogiche che non permettono di potersi ritenere dimostrato che nell’occasione dell’arresto in flagranza del coindagato COGNOME l’odierno ricorrente avrebbe dovuto ritirare il quantitativo di stupefacente per il quale era intervenuto l’accordo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La vicenda processuale è così riassumibile.
In data 19/09/2024 l’odierno ricorrente e COGNOME NOME sono stati arrestati per aver detenuto, in concorso tra loro, il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto all’interno dell’unità immobiliare sita al civico INDIRIZZO di INDIRIZZO in Rimini.
L’arresto scaturisce da un servizio di osservazione finalizzato alla prevenzione della commissione di reati contro il patrimonio, nel corso del quale il personale della squadra mobile di Rimini aveva notato che un soggetto, successivamente identificato in INDIRIZZO, dopo aver parcheggiato la sua vettura nei pressi dell’edificio sito in Rimini, in INDIRIZZO ed essersi recato in detto edificio riscendeva in strada salendo sulla vettura di un uomo, successivamente identificato nell’odierno ricorrente, che nel frattempo era sopraggiunto nei pressi del civico indicato.
All’esito della perquisizione, la polizia giudiziaria rinveniva nelle tasche della felpa indossata dal COGNOME le chiavi dell’appartamento situato nello stabile del civico INDIRIZZO, all’interno 20. Dal controllo di detto locale si scopriva che in
esso erano custoditi, con le modalità indicate nel capo di imputazione, oltre 51 chili di sostanze stupefacenti, attrezzi per il confezionamento della sostanza e la somma di euro 57.430. Dagli accertamenti sulla macchina condotta dal COGNOME si accertava che nella vettura vi era un ampio vano occultato sotto i sedili anteriori, in cui erano custoditi 12.010 euro.
All’esito della perquisizione delle abitazioni ove risultavano dimorare il Pallante ed il Voicu, si rinvenivano rispettivamente la somma in contanti di euro 7100 euro, e la somma di euro 2050.
In sede di interrogatorio di convalida il COGNOME dichiarava gli era stato proposto da non meglio indicati conoscenti albanesi di custodire e di trasportare per conto loro sostanza stupefacente in cambio di denaro. Il COGNOME, invece, precisava di conoscere il COGNOME da anni, di averlo incontrato casualmente a Rimini, ove si era recato per trascorrere qualche giorno, e di aver accettato la sua proposta di trasportare in macchina 10.000 euro dietro corrispettivo di 500 euro; affermava altresì di non essere a conoscenza che Pallante nel suo appartamento detenesse droga.
Con ordinanza del 23/09/2024 il Gip del Tribunale di Rimini, in conformità della richiesta del pubblico ministero, disponeva la misura cautelare carceraria nei confronti di NOME COGNOME e COGNOME NOME per aver detenuto in concorso tra loro, ai fini di spaccio lo stupefacente suindicato.
In sede di riesame, il Tribunale di Bologna, dopo aver escluso la gravità indiziaria in capo al Voicu per la condotta detentiva del quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto dalla polizia giudiziaria, in quanto occultata nell’immobile di esclusiva disponibilità del Pallante, ha confermato solo in parte l’ordinanza impugnata, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza “esclusivamente in ordine alla condotta di acquisto da parte del Voicu di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish, detenuta nell’appartamento della disponibilità del coindagato COGNOME“.
A fondamento di tale ricostruzione il Tribunale del riesame osservava che, atteso le modalità in cui si era verificato, l’incontro tra il Voicu ed il Pallante no poteva essere casuale ma necessariamente concordato; che la versione fornita dall’odierno ricorrente, secondo la quale egli si era incontrato con il coindagato per ricevere dal lui del denaro da custodire, era inverosimile giacché le forze dell’ordine che avevano rinvenuto il denaro occultato nel vano dell’autovettura, non avevano percepito alcuno scambio tra il Voicu e il Pallante; che la particolare tipologia di vettura era oggettivamente funzionale ad ospitare oltre che denaro anche sostanze stupefacenti.
Considerata non credibile la versione fornita dagli indagati, il Tribunale giungeva alla conclusione che la presenza del COGNOME nei pressi dell’abitazione del Pallante unitamente al trasporto da parte dell’odierno ricorrente di una
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considerevole somma di denaro, erano elementi indicativi della circostanza che costui si fosse recato dal coimputato per ritirare, e saldare, una partita di sostanza stupefacente per il cui acquisto era già intervenuto un accordo, attività non verificatasi concretamente per l’intervento della polizia giudiziaria.
3.Tanto premesso, il secondo motivo di ricorso, da trattare logicamente con precedenza rispetto al primo, è fondato.
Deve innanzitutto richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; da ultimo v. Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, COGNOME, non mass.).
Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale risulta mancante e manifestamente illogica, non avendo evidenziato gli elementi in base ai quali sia possibile ritenere che tra il COGNOME e il COGNOME sia intervenuto un accordo diretto all’acquisto di sostanza stupefacente. La piattaforma indiziaria sul punto è fondata esclusivamente sulla presenza del COGNOME nei pressi dell’abitazione ove il COGNOME deteneva la sostanza stupefacente e sulla custodia, da parte del COGNOME, di una ingente cifra di denaro in una vettura specificamente modificata, e pertanto su elementi che, sebbene non del tutto “neutri”, non risultano tuttavia idonei, di per sé soli, a delineare il necessario quadro indiziario.
4. L’accoglimento della censura esaminata determina l’assorbimento del primo motivo di ricorso.
5.Per questa ragione l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. per un nuovo esame sulla contestazione.
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Annulla l’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 309, co. 7., cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, in data 06/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente