Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1094 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Marcedusa 1’1/03/1964
avverso l’ordinanza emessa il 9 luglio 2024 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ( enerale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Trib unale di Catanzaro che, quale giudice del riesame cautelare, ha sostituito la misura dell’obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno, applicata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Deduce due motivi di ricorso.
1.1. Vizio di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria fondat esclusivamente sul quantitativo rinvenuto nella disponibilità del ricorren :e e sul rinvenimento di un bilancino di precisione, erroneamente indicato come st -umento da confezionamento.
1.2. Vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e mancanza di motivazione in relazione alla prognosi relativa alla non concedibilità del benef dio della sospensione condizionale della pena, essendo non dirimente, a tal fine, la sola valutazione di irrilevanza della preannunciata possibilità di riti alternativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all’esame del secondo motivo.
Secondo la costante lezione ermeneutica della giurisprudenza di lcc ittim tà, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natu – a logica o rappresentativa che – contenendo “in nude” tutti o soltanto alcuni degli clementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare o tre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro COM istenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qc affidata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 5491 del 29/11/2019, dep. 2020, Rispoli. Rv. 278242; Sez. 3, r. 17527 del 11/01/2019, Inegbedion, Rv. 275699 – 02). Si è, infatti, condivisillImente affermato che, in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi “grave” qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un eleva o grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (Sez. 6, n. 26115 del 11/C6/2020, Pesce, Rv. 279610).
Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali coordinate ed ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria degli elementi indiziari ambigui, consistenti nella detenzione della sostanza stupefacente, in parte rinvenuti) presso l’abitazione del ricorrente, e nel possesso dei bilancini di precisione. Ta i isola
elementi, pur essendo di per sé compatibili anche con una destinazioni! all’uso personale della sostanza stupefacente (ciò, soprattutto, alla luce delle sue nodalità di presentazione e dell’assenza, come si dirà di seguito, di strumenti per il suo confezionamento) sono stati reputati, in termini meramente assertivi, quiili indici della sua destinazione allo spaccio.
Anzi, coglie al riguardo nel segno il ricorrente allorché ha rilevato l’errcre in cu è incorso il Tribunale nel considerare quale indice sintomatico di talE illecita destinazione la presenza di strumenti destinati al confezionamento della sistanza, presenza di cui non vi è traccia nella ricostruzione degli esiti della perquis izione a carico del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’ordinanza impugnata va annui ata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’nrt. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ca anzaro, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente