Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1013 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1013 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA nel procedimento a carico di: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 12/02/1988 avverso l’ordinanza del 27/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala in data 24/07/2024 nei confronti di NOME COGNOME e ne ha disposto l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
Il fermo era stato emesso a suo carico perchØ gravemente indiziato, unitamente a NOME COGNOME (nei confronti del quale il fermo Ł stato convalidato ed Ł stata emessa misura della custodia cautelare in carcere), del reato di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen.; si ipotizzava nella contestazione che, a seguito di una lite nella quale NOME aveva utilizzato un coltello, NOME aveva preso un’accetta e lo aveva colpito alla testa con violenza cagionandogli lesioni gravi tali da metterlo in pericolo di vita, COGNOME lo aveva aiutato immobilizzando la vittima ed entrambi avevano ulteriormente colpito COGNOME procurandogli altre lesioni.
Gli elementi venivano ricavati dall’esito delle indagini svolte dalla Polizia di Stato, dopo che una Volante era accorsa il 20/07/2024 alle ore 22,10 in INDIRIZZO dove si trovava NOME riverso a terra con una ferita alla gamba; accompagnatolo in ospedale gli investigatori erano venuti a conoscenza del fatto che sul posto si era trovato anche NOME COGNOME successivamente ricoverato con una ferita lacero contusa alla testa, e NOME COGNOME con una ferita al braccio destro. I tre soggetti fornivano versioni contrastanti e poco credibili, ma con successive intercettazioni emergevano colloqui in cui COGNOME e COGNOME descrivevano la lite e l’aggressione a Mhadhabi,
fornendo dettagli che il Giudice per le indagini preliminari riteneva gravemente indizianti con riguardo alla posizione di Khalifa.
Quanto invece alla posizione di COGNOME riteneva che dalle conversazioni non emergesse con certezza un suo diretto protagonismo concorsuale e che i loro contenuti non consentivano di escludere che, come egli ha riferito nel suo interrogatorio, si fosse effettivamente limitato a frapporsi fra i due per evitare che la situazione degenerasse.
Il Giudice per le indagini preliminari concludeva che, per la mancanza di gravi indizi, rimanesse preclusa la valutazione del pericolo di fuga.
Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett, b), cod. proc. pen.; il giudice aveva errato ad escludere i gravi indizi di colpevolezza a carico di COGNOME perchØ non aveva tenuto conto di diversi elementi che erano pure stati approfonditi nella richiesta di convalida. In particolare non aveva valutato il fatto che COGNOME aveva descritto i fatti accreditando la sua estraneità, quando conversava con i familiari di COGNOME, che non potevano smentirlo; che COGNOME aveva cercato di eludere le indagini dando versioni di comodo in una prima fase delle indagini e poi modificandole; che nelle conversazioni con COGNOME esprimeva preoccupazioni ai rischi che entrambi potevano correre a causa del ferimento di COGNOME oppure discutevano di soldi o di ‘bottiglie di birra’, allusioni ad interesse comuni verosimilmente legate al delitto, o ancora facevano riferimento alla possibilità di scappare entrambi. Inoltre la morfologia delle ferite della vittima erano incompatibili con la sola azione di NOME.
Dopo avere dettagliatamente riepilogato questi elementi, il Pubblico ministero chiedeva l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui non convalidava il fermo.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso non avendo motivato il giudice su tutti gli altri elementi, ulteriori rispetto all’intercettazione, che consentivano di escludere che COGNOME si fosse limitato ad intervenire per dividerli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Il Giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida di fermo, ha valutato il quadro indiziario a carico di NOME COGNOME evidenziando per ciascun elemento esaminato la sua valenza equivoca rispetto all’ipotesi di accusa a suo carico.
Ha in particolare esaminato la versione dei fatti da lui resa nella conversazione captata alle ore 21,09 e alle ore 21,20 del 21/07/2024 e intrattenuta con i familiari del Khalifa, segnalando che alla luce di quanto da egli affermato sarebbe del tutto estraneo ai fatti. Ha recepito le valutazioni del pubblico ministero in ordine ai numerosi profili di perplessità suscitate da quella ricostruzione e ha concluso che doveva considerarsi sospetta perchØ funzionale a depistare le indagini a suo carico.
Ha tuttavia evidenziato che non vi fossero specifici elementi idonei a descrivere il ruolo che egli avrebbe svolto nella vicenda e se il suo intervento si fosse concretizzato nel tentativo di bloccare COGNOME mentre questi si scagliava contro COGNOME o in un aiuto concreto a Khalifa mentre si scagliava con COGNOME per colpirlo.
Ha ritenuto che la morfologia della lesione di Djelassi rimanesse compatibile con un’azione di difesa e che fosse equivoco il fatto che non avesse chiesto aiuto dopo il ferimento di COGNOME, potendo trovare ragione un tale comportamento nel timore di essere coinvolto nella vicenda.
I motivi di ricorso, formulati dal Procuratore della Repubblica, passano nuovamente in
rassegna tutti gli elementi dedotti a fondamento della richiesta di convalida di fermo per proporne una lettura alternativa rispetto a quella fornita dal Giudice; tuttavia il ricorso chiede sostanzialmente una rivalutazione nel merito delle motivazioni svolte dal Giudice e non indica elementi univocamente decisivi, pretermessi o svalutati dal provvedimento impugnato.
Ampi argomenti vengono svolti per dimostrare l’inattendibilità della ricostruzione fornita dal COGNOME, ma, se da queste considerazioni possono emergere elementi di sospetto, da una versione non credibile, come quella dell’indagato, non può ricavarsi un grave indizio a suo carico.
Tutti gli altri elementi proposti dal Procuratore impugnante sono tratti dalle intercettazioni già esaminate dal Giudice e consistono nell’estrapolazione di frasi sintomatiche della volontà di COGNOME di allontanare i sospetti da sØ e dell’esistenze di cointeressenze oscure ma non meglio precisate tra lui e il COGNOME; anche la sua preannunciata volontà di fuggire, pur introducendo un ulteriore elemento, non vale a supplire alla carenza, sottolineata dal provvedimento impugnato, di un quadro indiziario certo sul suo concreto ruolo nell’azione violenta posta in atto dal Khalifa.
In sostanza le doglianze si risolvono in una critica sull’interpretazione fornita ad elementi comunque frammentari e non univoci e non evidenziano alcuno specifico travisamento.
Si versa pertanto in un’ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, poichØ «il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01).
Il ricorso deve essere quindi respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così Ł deciso, 29/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME