Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34503 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34503 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 7 marzo 2024, il Tribunale del riesame di Catanzaro, ì accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza con cui il GIP del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di COGNOME, applicava nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari i relazione al reato di furto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e 61, n. 5,
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’illogicità e la mancanz motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevol
,
in ordine al reato contestato. Nel pervenire ad una revisione in peius del provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione de misura cautelare, l’ordinanza impugnata non si sarebbe confrontat adeguatamente con le risultanze processuali, limitandosi a richiamare argomentazioni svolte dal pubblico ministero a sostegno dell’appell Irragionevolmente avrebbe fondato la valutazione in ordine alla sussistenza d gravi indizi di colpevolezza sulla presenza dell’indagato nei pressi dell’ese commerciale ove si è verificato il furto ed in orario con esso compatib affermando che egli era il solo ad aver potuto commettere il reato. In tal mo l’ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che tale circostanza e stata sconfessata dal GIP, il quale aveva evidenziato che la telecamera che ave ripreso l’indagato e il presunto complice non copriva né l’ingresso dell’eser commerciale, né il prosieguo della strada, dalla quale si poteva raggiungere negozio provenendo in senso opposto e che pertanto non era possibile escludere che altre persone si fossero avvicinate ad esso. Inoltre, il Tribunale non avr tenuto conto che il tempo in cui l’indagato e il complice avevano stazionato prossimità del negozio, pari a tre minuti e trenta secondi, dei quali circa un m sarebbe stato impiegato per sottrarre la somma di 890 euro dalla cassa, era realtà incompatibile con ì tempi per commettere il reato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l’inidoneità di altra misura afflittiva. Il Tribunale non avrebbe considerato la giovanissima e l’incensuratezza del COGNOME, né avrebbe indicato gli elementi su cui ha fondato il giudizio di proclività dal delitto dell’indagato.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chieden l’annullamento dell’ordinanza impugnata, risultando sostanzialmente apodittica l valutazione di gravità indiziaria fondata esclusivamente sulla presen dell’indagato in prossimità del luogo e in orario compatibile con il furto, tener conto delle argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine al caratteristiche delle videoriprese, che non consentivano di escludere la prese sul luogo di altri soggetti.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.
È preliminarmente opportuno ribadire il principio di diritto secondo cui, in tem misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifi sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pe oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), è chiam rilevare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legg mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo provvedimento impugnato. In particolare, il controllo di legittimità non intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del g di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati proba conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a comp una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: ove s dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordin alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto de ragioni che l’hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziar carico dell’indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai prin diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze probatorie (v. Se U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, NOME, n.m.; Sez. 2, 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
Occorre, altresì, rilevare che l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto provvedimento costitutivo della limitazione della libertà personale, de conformarsi, con riguardo alla motivazione sui presupposti della misura (gra indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e scelta della misura) alle stesse r fissate nell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., come interpretate dalla cos giurisprudenza di legittimità.
3. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata risulta motivata in modo incongruente e carente. Invero, il Tribunale del riesame, pur dando atto delle ragioni per le il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare avan dal Pubblico ministero in relazione al delitto di furto aggravato commesso ai dan dell’esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE“, non si è con esse confronta pervenendo ad una conclusione opposta in ordine alla sussistenza dei gravi indi sulla base di un ragionamento sostanzialmente apodittico. Invero, secondo i Tribunale la gravità indiziaria emergerebbe: i) dalla accertata prese dell’indagato (e del coindagato) in prossimità dell’esercizio commerciale ove s
verificato il furto; ii) dalla compatibilità dei tempi, tra tale prese perpetrazione del furto, avvenuto nell’arco temporale in cui il negozio era chi iii) dalla compatibilità del tempo in cui il ricorrente ha sostato nei pressi de con quello necessario a commettere il reato; iv) dalla circostanza che nel sudd arco temporale le telecamere di sorveglianza non avevano ripreso nessun altr soggetto nei pressi dell’esercizio commerciale.
Tuttavia, nel valutare tali elementi, l’ordinanza impugnata non tiene conto del che – come rilevato dal GIP – le telecamere di sorveglianza non riprendevano n la porta di ingresso del negozio ove era stato perpetrato il furto, né la p strada opposta da cui pure sarebbe stato possibile accedere al medesimo, sicc trascura del tutto la circostanza che dette riprese non consentivano di esclu in modo univoco che, nell’ampio arco temporale in cui il negozio era rimas chiuso, altre persone fossero entrate nel negozio provenendo dalla parte di str opposta a quella filmata dalle videocamere.
Inoltre, il Tribunale ha affermato in modo del tutto apodittico la compatibilità tempistica dell’azione anche nel caso in cui il negozio fosse stato chiuso co saracinesca, senza tuttavia verificare né considerare se e con quali modalità saracinesca fosse stata chiusa, senza tener conto che, secondo quanto emers dagli atti (v. le dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME, la porta del negozio ris chiusa a chiave e senza confrontare tali elementi con il fatto che la permane dell’indagato nel negozio si era complessivamente protratta per un minuto.
4. Tali carenze motivazionali impongono l’annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro affinché provveda alla valutazion dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione provvisoria.
Le ulteriori deduzioni in punto di esigenze cautelari restano assorbite.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.