Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30690 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 7.3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza del 7.3.2024 il Tribunale di Salerno ha vagliato l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il provvedimento del GIP in sede che, in data 31.1.2024, avendo ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di furto aggravato anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la sussistenza di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, aveva applicato al predetto la misura degli arresti domiciliari; il Tribunale, nel decidere sull’impugnazione, ha confermato la misura applicata dal GIP avendo tuttavia riqualificato il fatto oggetto della provvisoria imputazione come ricettazione;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce:
2.1 mancanza di motivazione in relazione all’identificazione dell’indagato nelle conversazioni intercettate; vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che il provvedimento cautelare si fonda sul compendio intercettivo e, in particolare, sulle conversazioni del 20.4.2022 captate sull’utenza cellulare in uso a NOME COGNOME e dal cui contenuto era emerso che costui, unitamente a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME, si era appropriato del motociclo Honda SH consegnato il 20 aprile del 2022 a “Marchitiello” che il Tribunale, come il GIP, ha ritenuto identificabile nell’odierno ricorrente in quanto al medesimo sarebbe riconducibile la RAGIONE_SOCIALE con cui era in affari la RAGIONE_SOCIALE, riferibile al COGNOME; segnala che, in assenza di elementi ulteriori rispetto al riferimento operato all’episodio del furto in danno della prima società nella conversazione del 7.4.2022, la identificazione del ricorrente in “COGNOME” è da ritenersi del tutto inadeguata;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva infatti, che la questione, già posta dalla difesa in sede di riesame, è stata correttamente disattesa dal Tribunale che, con motivazione adeguata, logica e coerente, ha evidenziato la sussistenza anche di altri e plurimi elementi indiziari che contribuiscono alla corretta ed imprescindibile valutazione complessiva, ignorata nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché articolato su rilievi manifestamente infondati ovvero, comunque, non consentiti in questa sede.
1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie.
Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 3, Sentenza n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui “in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova
idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 cod. proc pen., comma 2, come si desume dall’art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 5.6.2012, COGNOME; Sez. 4, n. 6660 del 24.1.2017, COGNOME; Sez. 4, n. 53369 del 9.11.2016, COGNOME; conf., ancora, Sez. 4, n. 17247 del 14.3.2019, COGNOME, in cui la Corte ha ribadito i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22.5.2018, COGNOME; Sez. 2, n. 22968 dell’8.3.2017. COGNOME).
Esula, inoltre, dai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30.4.1997, COGNOME; Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, COGNOME; Sez. 6, n. 49153 del 12.11.2015, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura).
2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha dato conto, in termini esaustivi e con motivazione immune da profili di manifesta illogicità ovvero di intrinseca o estrinseca contraddittorietà, RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali ha ritenuto allo stato validabile l’ipotesi accusatoria compendiata nel provvisorio capo di incolpazione n. 19), contestato allo COGNOME, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in termini furto aggravato sia ai sensi del n. 7 dell’art. 625 cod. pen. che dell’art. 416-bis.1 cod. pen.; secondo la provvisoria
imputazione, infatti, i primi si sarebbero impossessati di una serie di motocicli Honda SH su mandato ed incarico dello COGNOME cui sarebbero stati infine consegnati.
L’episodio, ha spiegato il Tribunale, si inserisce in una più ampia indagine che ha portato a contestare a 43 persone il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (diretta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME) ed a rilevare nonché l’esistenza di due sodalizi dediti al traffico di stupefacenti (l’una, retta da NOME COGNOME, era sovraordinata rispetto all’altra, retta da NOME COGNOME) nonché, poi, una molteplicità di reati fine.
Tra gli elementi acquisiti e valorizzati dal GIP a conforto dell’esistenza e dell’operatività del sodalizio di stampo mafioso, era stata richiamata la conversazione 9.6.2022 nel corso della quale NOME COGNOME, parlando con alcuni sodali, aveva tratteggiato le caratteristiche del sodalizio parlando del pestaggio che aveva avuto come vittima NOME COGNOME, nipote del medesimo NOME COGNOME, eseguita ad opera dei fratelli COGNOME; i conversanti si erano nell’occasione interrogati sul se gli aggressori fossero o meno consapevoli del fatto che NOME COGNOME facesse parte del “gruppo” di cui avevano tratteggiato le attività, che spaziavano dal traffico droga al noleggio auto tramite la RAGIONE_SOCIALE, società riferibile al sodalizio.
Altra conversazione richiamata nell’ordinanza in verifica è quella dell’8.4.2022, intercorsa tra COGNOME e NOME COGNOME nel corso della quale i due discutevano dei debiti fatti dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME (cfr., pag. 3 del provvedimento).
La posizione dello COGNOME era stata affrontata in relazione al furto di una serie di motocicli uno solo dei quali, invero, era stato compiutamente individuato nell’TARGA_VEICOLO di proprietà di NOME COGNOME, sottratto il 19.4.2022 come risulta dalle intercettazioni del giorno successivo dal cui tenore, secondo il Tribunale, era emerso che il furto era stato eseguito da COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali avrebbero consegnato il motociclo a NOME COGNOME; costui, dal canto suo, avrebbe richiesto altri due motocicli dello stesso modello e cilindrata, 125 e 150, al prezzo di 700/800 euro che i due (COGNOME NOME e COGNOME NOME) avrebbero diviso con NOME COGNOME.
In sede di riesame la difesa aveva contestato la identificazione del destinatario del ciclomotore (e, nel contempo, “mandante” di altri furti di ciclomotori dello stesso tipo) con lo COGNOME il quale sarebbe stato in realtà ininterrottamente detenuto agli AA.DD. dal 25.6.2020 al 16.2.2023; in via subordinata, la difesa aveva sostenuto che non si sarebbe trattato di concorso nel
delitto di furto pluriaggravato ma, semmai, di ricettazione, dovendosi comunque escludere l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
Il Tribunale ha ritenuto che il “Marchitiello” menzionato nelle conversazioni intercettate fosse identificabile proprio nello COGNOME spiegando che l’identificazione con il ricorrente “… è avvenuta per la riconducibilità al medesimo della RAGIONE_SOCIALE con la quale la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al COGNOME NOME, ha una controversia per rivendicare il pagamento di un’auto rubata mentre era in sub noleggio alla RAGIONE_SOCIALE“; secondo il Tribunale COGNOME AVV_NOTAIO aveva sollecitato anche l’intervento di NOME COGNOME il cui coinvolgimento si spiegava per il fatto che lo COGNOME è ritenuto persona vicina a tale “NOME ‘o paglialone” ovvero NOME COGNOME (cfr., pag. 10).
In realtà, sul punto della identificazione del ricorrente con il destinatario del motociclo rubato in data 19 aprile 2022 risulta perspicua e puntuale la stessa ordinanza “genetica” (cfr., ivi, pagg. 75-77): in quella sede, il GIP aveva infatti spiegato che le indagini avevano consentito di appurare non soltanto l’avvenuto furto ma anche la consegna del ciclomotore allo COGNOME (cfr., pagg. 75 e 76) dal quale, il giorno 20.4.2022 ei erano recati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e l’incontro era stato “registrato in diretta” dagli investigatori (cfr., ancora, ivi).
In definitiva, la lettura integrata dei due provvedimenti consente di ritenere assolto l’onere motivazionale posto a carico dei giudici della cautela in merito alla individuazione dei gravi indizi in grado di supportare, in questa fase, l’ipotesi accusatoria elevata a carico dello COGNOME.
Le considerazioni suesposte portano a concludere per l’inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, difettando ogni ragione d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 12.6.2024