Gravi indizi di colpevolezza e misure cautelari: la Cassazione ribadisce i limiti del proprio giudizio
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 17358 del 2024, offre un’importante occasione per approfondire il tema dei gravi indizi di colpevolezza nell’ambito delle misure cautelari e i confini del sindacato di legittimità. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato, confermando la misura del divieto di dimora per reati di associazione a delinquere e truffe aggravate. Analizziamo i dettagli della vicenda.
I fatti del processo
Un informatore scientifico era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in un specifico comune, in quanto indagato per associazione a delinquere e truffe aggravate ai danni del sistema sanitario. La misura era stata confermata dal Tribunale del Riesame.
La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la totale assenza di gravi indizi di colpevolezza. Secondo il legale, gli elementi a carico del suo assistito si basavano esclusivamente su messaggi WhatsApp rinvenuti sul telefono di un medico co-indagato. Tali messaggi, a dire della difesa, erano di natura neutra e riconducibili a normali rapporti professionali tra un medico e un informatore scientifico. Inoltre, si lamentava che il Tribunale del Riesame avesse omesso di esaminare le censure difensive, limitandosi a riproporre le trascrizioni dei messaggi senza un’adeguata valutazione critica e senza delineare il ruolo concreto dell’indagato nell’associazione criminale.
Il ruolo della Cassazione sui gravi indizi di colpevolezza
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella riaffermazione di un principio fondamentale: il giudizio della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari non è un terzo grado di merito.
La Corte non può riesaminare e valutare autonomamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari. Il suo compito è limitato a verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata, controllando che la motivazione non sia mancante o manifestamente illogica, come previsto dall’art. 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale. La valutazione nel merito spetta esclusivamente al giudice delle indagini preliminari e, in sede di appello, al Tribunale del Riesame.
le motivazioni
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione congrua e logica. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici del riesame non si erano limitati a trascrivere passivamente i messaggi. Avevano, infatti, analizzato il contenuto delle conversazioni, evidenziando elementi specifici che andavano oltre un semplice rapporto professionale.
In particolare, sono stati valorizzati messaggi inviati dall’indagato stesso al medico, in cui si faceva riferimento alla necessità di un incontro con una co-indagata su indicazione di un ‘amico in comune’ e alla necessità di ‘fermarsi’. Inoltre, la risposta del medico, che spiegava l’impossibilità di incontrarsi a causa della presenza in farmacia di una persona ‘all’oscuro dei loro accordi’, è stata considerata un elemento chiave. Secondo i giudici, questo complesso di comunicazioni dimostrava la piena consapevolezza dell’indagato circa gli scopi illeciti dell’associazione e il suo coinvolgimento attivo nelle truffe, escludendo la tesi del mero rapporto lavorativo.
le conclusioni
La sentenza consolida l’orientamento secondo cui il ricorso per cassazione in materia cautelare non può trasformarsi in un’occasione per richiedere una nuova e diversa valutazione delle prove. La difesa deve concentrarsi nel dimostrare un vizio logico palese e insanabile nella motivazione del provvedimento impugnato, e non semplicemente proporre una lettura alternativa degli elementi indiziari. La decisione sottolinea anche come le comunicazioni digitali, se correttamente interpretate nel loro contesto, possano costituire una solida base per i gravi indizi di colpevolezza richiesti dalla legge per l’applicazione di una misura cautelare. Infine, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a riprova della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi palesemente infondati.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare i gravi indizi di colpevolezza per una misura cautelare?
La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare se la motivazione del provvedimento impugnato (in questo caso, l’ordinanza del Tribunale del Riesame) sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Perché il ricorso dell’indagato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione congrua e logica sulla sussistenza dei gravi indizi, basandosi sull’analisi di messaggi specifici che indicavano la consapevolezza dell’indagato degli scopi illeciti dell’associazione. Il ricorso, invece, si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti senza evidenziare un vizio di legittimità.
Dei semplici messaggi su uno smartphone possono costituire gravi indizi di colpevolezza?
Sì. La sentenza conferma che il contenuto di messaggi, come quelli scambiati via WhatsApp, può costituire un grave indizio di colpevolezza. Non è la mera trascrizione a contare, ma l’analisi critica e la valutazione logica del loro contenuto nel contesto complessivo delle indagini, come fatto dal Tribunale nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17358 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZ,A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia che aveva disposto la misura del divieto di dimora del comune di Pomigliano d’Arco nei confronti di COGNOME, indagato per i reati di associazione a delinquere e truffe aggravate.
1.1 Al riguardo il difensore, premesso che aveva depositato memoria difensiva eccependo la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati contestati, rilevava come i gravi indizi di colpevolezza emergevano soltanto dai messaggi whatsapp contenuti all’interno dello smartphone in uso al dott. COGNOME, che in realtà erano del tutto neutri e riguardavano legittimi rapporti lavoro tra medico ed informatore scientifico; il tribunale aveva completamente omesso di esaminare le censure difensive.
Il difensore lamenta che l’obbligo di motivazione relativo ai reati contestati non poteva ritenersi assolto con la mera riproposizione del contenuto delle trascrizioni dei messaggi senza una adeguata e pertinente sintesi logica, accompagnata da una valutazione critica; né assumeva rilevanza l’accorgimento di evidenziare graficamente con caratteri in “grassetto” le parti ritenute rilevanti non era stata riportata alcuna frase riconducibile a COGNOME , visto che la messaggistica whatsapp riguardava solo COGNOME; era completamente assente il percorso logico motivazione che delineasse il ruolo o il contributo offerto da COGNOME alla presunta associazione, nonché la sua concreta partecipazione alla consumazione delle truffe al sistema sanitario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelar’ possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all’art. 6015 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integr il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l’applicazion della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame.
Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in carico a COGNOME COGNOME i reati contestat evidenziando non solo il contenuto dei messaggi inviati dal dott. COGNOME a COGNOME, ma anche quelli inviati dallo stesso COGNOME al medico, con quali gli chiede un incontro con la coindagata COGNOMECOGNOME affermando che “l’amico in comune ha detto che ci dobbiamo fermare”, i tentativi di COGNOME di contattare la COGNOMECOGNOME la risposta d dott. COGNOME che spiega a COGNOME che l’incontro non si poteva fare perché all’intern della farmacia c’era una persona all’oscuro dei loro accordi (pag.2 e 3 dell’ordinanza impugnata), tutti elementi con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo e che hanno portato il Tribunale a ritenere che COGNOME fosse pienamente consapevole degli scopi dell’associazione di cui era promotore RAGIONE_SOCIALE e che fosse coinvolto nelle truffe, escludendo che le conversazioni tra gli informatori farmaceutici e il medico rientrassero in normali rapporti professionali.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento’ nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso il 28/03/2024