Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Ascoli Piceno avverso l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di Ancona del 28/11/2023, che, adito dall’indagato COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, annullava l’ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno in data 23 ottobre 2023,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal AVV_NOTAIO Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
letta la memoria, contenente conclusioni scritte, trasmessa a mezzp p.e.c. in data 29 gennaio 2024, dal difensore del resistente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.
Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Ancona ha accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno che disponeva la custodia cautelare in carcere del predetto per ipotesi di tentata rapina, aggravata in concorso (fatto commesso in San Benedetto del Tronto il 21/6/2023).
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo, con unico motivo, vizio di coerenza e ragionevolezza della motivazione, manifestamente illogica ed inosservanza della legge processuale (art 273 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale erroneamente stimato come inidonei a rappresentare un quadro di gravità indiziaria i plurali e concordanti elementi storici, evidenziati dall’ordinanz “genetica” in data 21 giugno 2023, capaci di collegare, in veste autoriale, il soggetto indagato al fatto descritto in imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto con esso si chiede a questa Corte di privilegiare una data interpretazione delle fonti, che il Tribunale per il riesame ha ritenuto equivoche e non precisamente individualizzanti (similarità tra i capi di abbigliamento e lo zainetto ritratti per immagini all’atto del commesso reato e quelli rinvenuti nella disponibilità dell’indagato; pregressa assidua frequentazione tra l’indagato ed altro soggetto, già identificato quale autore del tentativo di rapina), avversata dal tribunale della cautela che ha stimato come complessivamente non grave il quadro indiziario fondato su tali suggestioni. Ed invero, in materia cautelare personale, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01; da ultimo, Sez. 2, n. 51725 del 30/11/2023).
1.1. In relazione alla presente fase, deve ribadirsi che il sindacato di legittimità sulla valutazione della gravità indiziaria, non ritenuta nel precedente grado di valutazione nel
merito, è preclusa, vieppiù nei casi (come certamente quello all’esame) di motivazione particolarmente attenta, critica e diffusa; giacché un tale nuovo apprezzamento delle fonti invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte di legittimità può infatti solo verificare la coerenza logica (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza euristica dei vari elementi indiziari, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, COGNOME ed altri, Rv. 245729). Su questa china non si può sottacere che, al contrario da quanto adombrato dal Pubblico ministero impugnante, il Tribunale del controllo cautelare ha svolto opera di profondo esame critico delle fonti, ritenute non specificamente ed efficacemente individualizzanti.
3.1. Il vizio dedotto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non emerge, dunque, affatto dal testo del provvedimento impugnato. Il ricorso, che denunzia, attraverso il grimaldello della motivazione viziata, il malgoverno della norma processuale (art. 273 cod. proc. pen.) per la non convincente lettura delle fonti indizianti, si presenta pertanto inammissibile anche sotto questo profilo.
3.2. L’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consiglia di redigere la motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.