Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27802 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI
ci
NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del COGNOME e della COGNOME, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, nonché del difensore della COGNOME, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che hanno chiesto l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 12/02/2024 il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, annullava l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 08/01/2024, applicativa nei confronti di costoro della misura cautelare degli arresti
domiciliari, in relazione ai delitti di tentata estorsione e di lesioni, commessi danni di NOME COGNOME, con metodo mafioso e con la finalità di agevolare il clan RAGIONE_SOCIALE; in particolare, secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal Gip, gli indagati, dopo aver commissionato lavori edili al COGNOME e corrisposto ingenti importi in anticipo, a fronte dell’inadempimento di costui, avrebbero incaricato soggetti intranei al clan di ottenere con violenza e minacce la restituzione delle somme versate.
2.1. Ha ritenuto, invece, il tribunale che le dichiarazioni della persona offesa non potevano ritenersi attendibili, alla stregua dei dialoghi intercettati, essendo legittima una ricostruzione alternativa dell’accaduto (acquisire parte dei proventi delle truffe che il COGNOME realizzava, strumentalizzando i benefici fiscali per l’edilizia), altrettanto plausibile sul piano probatorio; inoltre, non sussisteva elementi che consentissero di affermare con sufficiente grado di probabilità che gli indagati avessero incaricato degli intermediari per il recupero dei crediti.
Avverso l’ordinanza pronunciata in sede di riesame propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, eccependo con un unico motivo l’inosservanza e erronea applicazione di legge nonché il vizio di motivazione, in quanto illogica, contraddittoria e omessa.
Deduce a tal fine che il tribunale aveva valutato frazionatamente gli elementi di prova, omettendo di considerare altri dati, pure decisivi, escludendo l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati. Richiamate le argomentazioni del gip, basate sulla corretta interpretazione del contenuto delle intercettazioni, il ricorrente ritiene che nessuna lettura alternativa sia possibile emergendo, al contrario, la finalità estorsiva dell’azione commissionata a terzi per il recupero, con modalità violente, dei crediti.
Nell’interesse degli indagati sono state presentate memorie da parte dei rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità, relativi al merito cautelare.
Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire sul punto che, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se i giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti
rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/0612019, COGNOME, Rv. 276976).
3.1. Nel caso di specie, la Procura ricorrente ripropone la lettura degli atti investigativa condivisa dal Gip, ritenendo che le opposte affermazioni del Tribunale non trovino riscontro nei dati probatori; riporta a tal fine stralci di conversazio intercettate dai quali emergerebbe che gli indagati erano i mandanti dell’azione estorsiva e che nessun riferimento era stato fatto alle truffe sì da escludersi ragioni diverse dall’obiettivo di recupero dei crediti.
Il ricorso, quindi, si affida a profili all’evidenza valutativi circa la sussiste dei gravi indizi di colpevolezza, ravvisando incongruenze nella motivazione che in realtà attengono all’accertamento dei fatti, demandato alla competente sede di cognizione; sul piano motivazionale, l’ordinanza impugnata è esente da vizi logici, perché sottolinea non solo l’esigenza di un approfondimento dell’effettiva portata dei rapporti sottostanti fra le parti, coinvolti in una vicenda dai contorni non chiari nel quale si inserisce la figura ambigua del COGNOME, imprenditore nel settore edile teso ad acquisire ingiusti profitti, ed i dubbi di attendibilità delle sue dichiarazio ma anche la stessa sussistenza di elementi idonei a circostanziare il concorso degli indagati, in qualità di mandanti, nell’estorsione contestata.
Tali incertezze del quadro indiziario si basano su un’analisi plausibile dei dialoghi intercettati e sulla mancanza di elementi sufficienti circa la pregressa conoscenza tra i ricorrenti e gli esecutori materiali dell’azione violenta nei confronti del COGNOME.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 14/06/2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi ente