Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4638 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 4638  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Locri (Rc) DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 449/P-23 del Tribunale di Reggio Calabria del 30/06/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; AVV_NOTAIO, che sentito per il ricorrente gli AVV_NOTAIO e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 13/03/2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione, con ruolo di promotore ed organizzatore, ad una associazione dedita al traffico internazionale ed intercontinentale (Brasile, Colombia, Ecuador e Panama) di sostanze stupefacenti dei tipi hashish, marijuana e cocaina (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo C) ed in relazione a plurimi episodi di importazione, consumata e/o tentata, di consistenti quantitativi di stupefacente (artt. 73 e 80, comma 2, st. d.P.R., capi C1, C3, C4, C6, C62, C77, C78), autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen., capo C84) ed intestazione fraudolenta di beni (art. 512-bis cod. pen., capo C85).
 Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che deduce sei motivi di doglianza.
Inosservanza delle norme processuali e vizi congiunti di motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 291, 292 e 292, comma 2, lett, c-bis), cod. proc. pen. in relazione alla propria identificazione quale utilizzatore degli user identifier 5IEOAA e BL6PIZ nonché del nickname RS risultanti dalle intercettazioni utilizzate.
Erronea applicazione della legge penale e processuale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 291, 292 e 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. ed all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e della conseguente erronea qualificazione giuridica dei fatti oggetto di valutazione nonché al principio di autonoma valutazione del giudice cui è conseguita l’illogicità della motivazione.
Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen., 110 e 56 cod. pen. e 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità di motivazione anche sub specie di decisivo travisamento degli atti e delle prove, con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria di concorso nei reati fine di traffico e tentato traffico di stupefacenti indicati ai capi C1, C3, C4, C6, C62, C77 e C78 nonché in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dell’essere il reato di natura transnazionale con riferimento al capo C ed ai predetti reati fine.
Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen., 648-ter.1 e 512-bis cod. pen. e manifesta illogicità di motivazione anche sub specie di decisivo travisamento degli atti e delle prove, con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria di concorso nei reati di autoriciclaggio dei proventi del narcotraffico e di trasferimento fraudolento di valori traffico (capi C84 e C85).
Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen. e 61-bis cod. pen. e mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravità indiziaria dell’essere i reati di cui ai capi C, C1, C4, C6, C77, C78, C84, C85 di natura transnazionale, così come contestati.
Violazione di norme processuali penali in relazione agli artt. 125, 274, 275, e 292, comma 2 lett. c) cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari ed ai criteri di proporzionalità della misura privativa della libertà da applicare in concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su motivi improponibili in sede di legittimità, manifestamene infondati o non sorretti da uno specifico interesse all’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
 Appartengono al novero dei motivi improponibili il primo, il secondo, il terzo in parte, il quarto ed in parte il quinto.
Con il primo motivo, la difesa pone al giudice di legittimità una questione di mero fatto consistente nella concreta possibilità – che la stessa nega – che dal compendio delle intercettazioni utilizzate dagli investigatori fosse desumibile con grado di adeguata certezza l’identificazione del ricorrente quale utilizzatore degli user identifier e del nickname che gli sono stati associati.
Trattasi di profilo del tutto diverso dalle questioni di carattere più AVV_NOTAIO riguardanti l’utilizzabilità delle intercettazioni acquisite all’estero dal Pubbl Ministro procedente mediante inoltro all’autorità giudiziaria Francese di OIE ordine europeo di indagine e che sono state devolute ad una prossima pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione.
La specificità e la concretezza della questione risulta, infatti, tale che solo i giudice della cautela (complessivamente inteso) potrebbe dar risposta ai quesiti difensivi, dal momento che nessun profilo di legittimità o di adeguatezza della
motivazione viene posto con l’impugnazione.
Discorso analogo vale per il secondo motivo, che verte sulla dedotta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di natura associativa contestata al capo C dell’editto provvisorio d’accusa.
Dall’ordinanza emerge la figura del ricorrente NOME COGNOME quale trafficante internazionale su vasta scala di sostanze stupefacenti, promotore di importazioni di consistenti partite da Panama e dalla Colombia verso l’Europa oltre che broker di trasferimenti di carichi di droga dall’Ecuador verso l’Australia in favore di gruppi di ‘ndrangheta ivi radicati ed operanti nonché riciclatore del denaro e dei proventi illeciti così ricavati in esercizi di ristorazione in Francia.
Il Tribunale ha dato conto in maniera diffusa e adeguata delle risultanze indiziarie su cui ha basato le proprie valutazioni, per cui la censura di mancanza assoluta di motivazione appare palesemente destituita di fondamento mentre irricevibili risultano le sollecitazioni rivolte a questa Corte di cassazione d sostituire i propri apprezzamenti a quelli espressi dai giudici della cautela, esclusivi detentori del potere – dovere di pronunciarsi sul merito (cautelare) delle questioni sollevate.
Lo stesso è a dirsi per i reati fine di traffico di stupefacenti (C1, C3, C4, C6, C62, C77 e C78) e di autoriciclaggio (capo C84) e sostituzione fraudolenta di beni (capo C85) per quanto il compendio indiziario si fondi largamente sulle risultanze dell’attività di intercettazione svolte all’estero sulle piattafor criptate TARGA_VEICOLO; resta, infatti, il dato insuperabile che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dell motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) e non è sufficiente, come anche nel caso in esame, evocare il travisamento delle prove per trasformare in vizio della motivazione quella che appare una interpretazione plausibile, tra le diverse possibili, sindacabile solo nei limiti della contraddittorietà o manifesta illogicità.
Al novero dei motivi privi di interesse vanno, invece, ascritte le questioni riguardanti la ritenuta configurabilità già in fase cautelare, dell’aggravante del reato transnazionale di cui all’art. 61-bis cod. pen. (parte del terzo motivo e quinto motivo di ricorso).
L’eventuale sua esclusione nella presente fase processuale non inciderebbe, infatti, in alcun modo sul computo dei termini di cui all’art. 303 cod. proc. pen. della custodia cautelare in atto, individuati con riferimento ai più gravi delitti cui agli artt. 74 e 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; altro
interesse concreto all’esclusione non viene, infatti, dedotto con i motivi di impugnazione.
Manifestamente infondato e comunque declinato in punto di merito risulta, infine, il sesto motivo di ricorso, concernente la ritenuta conferma, rispetto all’ordinanza cautelare genetica, delle esigenze cautelari della massima rilevanza, assicurate dall’imposizione della misura coercitiva di massimo rigore.
Sussiste, infatti, piena e logica corrispondenza tra l’apprezzamento complessivo della personalità del ricorrente operata dal Tribunale e le valutazioni in tema di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura carceraria in atto, che diverse, del resto, non avrebbero potuto essere in rapporto alla riconosciuta caratura di assoluto rilievo dell’indagato nel panorama del traffico illecito internazionale di sostanze stupefacenti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 21 dicembre 2023 Il consiglier estensore
– ) Il Presidentf