Gravi Indizi di Colpevolezza: La Cassazione Fissa i Paletti per il Ricorso del PM
La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è un pilastro fondamentale nel procedimento penale, specialmente quando si discute l’applicazione di misure restrittive della libertà personale. Con la sentenza n. 47727/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con forza i confini del proprio sindacato, dichiarando inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero che contestava la valutazione operata dai giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti di un giovane, accusato del reato di truffa aggravata. Secondo l’accusa, l’indagato sarebbe stato coinvolto in un tentativo di truffa e in una truffa consumata, il cui coinvolgimento sarebbe emerso dall’analisi dei tabulati telefonici, delle celle agganciate e dei messaggi scambiati.
Tuttavia, sia il Giudice per le Indagini Preliminari (G.i.p.) che, in un secondo momento, il Tribunale di L’Aquila in sede di appello cautelare, avevano rigettato la richiesta. Entrambi i giudici di merito avevano concluso che gli elementi presentati dall’accusa non fossero sufficienti a costituire i gravi indizi di colpevolezza necessari per giustificare una misura così afflittiva come la detenzione in carcere.
La Posizione del Pubblico Ministero Ricorrente
Insoddisfatto della doppia decisione negativa, il Procuratore ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo avviso, la valutazione dei giudici di merito era errata, poiché non aveva dato il giusto peso agli elementi investigativi raccolti, che, se letti correttamente, avrebbero dimostrato il coinvolgimento dell’indagato nei reati contestati. In sostanza, il PM proponeva una rilettura alternativa dei fatti e delle prove.
La Decisione della Corte di Cassazione sui Gravi Indizi di Colpevolezza
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il loro compito non è quello di stabilire quale sia la “migliore” ricostruzione dei fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il ruolo della Cassazione è ben più limitato e si concentra sul controllo della corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che il controllo sulla motivazione è circoscritto a tre ipotesi tassative: la carenza assoluta (mancanza grafica o apparenza), la manifesta illogicità e la contraddittorietà. L’illogicità deve essere palese e basata sulla violazione di massime d’esperienza o leggi scientifiche, non su una semplice divergenza interpretativa. La contraddittorietà, invece, deve emergere da un contrasto insanabile con atti processuali specifici e decisivi, tale da far crollare l’intera struttura argomentativa della decisione impugnata.
Nel caso di specie, il ricorso del PM non denunciava un vizio di questa natura, ma si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito delle prove. Il Procuratore, infatti, non contestava un errore logico o una violazione di legge, ma proponeva una propria interpretazione degli indizi, alternativa a quella, del tutto legittima, fornita dal Tribunale. Questo tipo di doglianza, secondo la Cassazione, esula completamente dalle sue competenze.
Le Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio cruciale nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è una prerogativa esclusiva dei giudici che analizzano i fatti (G.i.p. e Tribunale del Riesame). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della loro decisione è viziata in modo grave e palese, non per scegliere tra due possibili e plausibili ricostruzioni investigative. Si tratta di una garanzia fondamentale che impedisce alla Suprema Corte di trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, preservando la sua funzione di custode della corretta applicazione del diritto.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove per decidere se esistono i gravi indizi di colpevolezza?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove nel merito. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della decisione dei giudici precedenti, non di fornire una nuova valutazione dei fatti.
In quali casi il ricorso contro una decisione sulla misura cautelare è ammissibile in Cassazione?
Il ricorso è ammissibile solo se si denuncia un vizio di motivazione per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà. Non è sufficiente proporre una valutazione alternativa degli indizi rispetto a quella del giudice di merito.
Cosa si intende per ‘manifesta illogicità’ della motivazione?
Per manifesta illogicità si intende una motivazione che viola le massime di esperienza comune o leggi scientifiche, risultando disancorata da criteri oggettivi e basata su valutazioni soggettive o congetturali non verificabili.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47727 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PESCARA Nel procedimento a carico di NOME nato il 15/12/2004 a NAPOLI avverso l’ordinanza in data 02/09/2024 del TRIBUNALE DI L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell’Avvocato COGNOME che, nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara impugna l’ordinanza in data 02/09/2024 del Tribunale di L’aquila, che ha rigettato l’appello proposto in sede cautelare dallo stesso pubblico ministero avverso l’ordinanza in data 08/07/2024 del G.i.p. del Tribunale di Pescara, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME COGNOME per il reato di truffa aggravata.
Deduce:
Vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente illustra la dinamica dei fatti e osserva che dalla lettura combinata da tabulati telefonici e dall’analisi delle celle telefoniche agganciate dai telefoni con i q venivano contattate le vittime, dei messaggi scambiati tra i due ragazzi e dai momenti della loro trasmissione risultava il coinvolgimento di COGNOME nel tentativo di truffa i danno di COGNOME NOME e nella truffa in danno di NOME COGNOME
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto per questioni non consentite.
Il G.i.p. e il Tribunale hanno rigettato -rispettivamente- l’istanza di applicazione misura cautelare e l’appello osservando che gli elementi valorizzati dal pubblico ministero non erano sufficienti a ritenere raggiunto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza.
Il pubblico ministero ricorrente sostiene il contrario, con argomentazioni che si risolvono in una valutazione delle risultanze investigative alternativa a quella ritenuta da giudici di merito e che, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità, att che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d’interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la miglior ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione. Il compito d giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l’ulteriore precisazione che la carenza v identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l’illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili verifica empirica; la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificament indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l’implosione della struttura argomentativa impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Da quanto esposto consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 14/11/2024