Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25670 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 07/01/1977
avverso l ‘ordinanza del 14/03/2025 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’istanza di riesame presentata avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Al ricorrente, in particolare, è stato contestato di avere, in più occasioni, ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore dell’associazione finalizzata al narcotraffico capeggiata da NOME COGNOME di cui, nel periodo dal 14 ottobre 2023 al 20 dicembre 2023, è stato stabile fornitore.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME COGNOME deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, in mancanza di sequestri di sostanza stupefacente o di denaro, di servizi di osservazione, controllo e pedinamento a carico del ricorrente e nell’impossibilità di stabilire se oggetto delle conversazioni intercettate sia effettivamente sostanza stupefacente ed, eventualmente, di che tipo, quantità e qualità.
Nella prospettazione difensiva in data 05/12/2023 non vi sarebbe stata una cessione di stupefacenti, in quanto la droga è stata rinvenuta dalle forze dell’ordine in un luogo distante dieci chilometri rispetto a quello comunicato a NOME COGNOME dal ricorrente, il quale, peraltro, nel colloquio captato si è riferito semplicemente ad una busta bianca, ben diversa da quella rinvenuta.
In riferimento agli altri episodi di presunta cessione l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata a offrire una mera rilettura degli stessi elementi descritti nell’ordinanza genetica, senza confrontarsi con le doglianze difensive; così, in riferimento agli episodi del 08/11/2023 e del 16/11/2023 i dialoghi captati non sarebbero sufficienti a provare l’oggetto della conversazione; in riferimento all’episodio del 21/11/2023 mancherebbero elementi a supporto del supposto incontro tra il ricorrente e COGNOME; in riferimento all’episodio del 29/11/2023 i dialoghi captati, intervenuti tra altri soggetti, non farebbero alcun riferimento al ricorrente; infine, in relazione all’episodio del 01/12/2023, non sarebbe emerso che il ricorrente abbia consegnato stupefacente al NOME COGNOME
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, essendo le argomentazion i dell’ordinanza impugnata meramente congetturali e astratte. Non sarebbe stato, inoltre, adeguatamente valutato il decorso del tempo dai fatti e il loro dispiegarsi in un arco temporale molto ristretto. Si contesta, in ogni caso, l’adeguatezza della misura applicata in difetto di indicazione di elementi specifici ostativi alla adozione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
L ‘ ordinanza impugnata, dopo aver dato conto della struttura dell’associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a NOME COGNOME, ha ripercorso analiticamente gli elementi di prova a carico del ricorrente in relazione a tutti gli episodi oggetto di contestazione, costituiti essenzialmente da intercettazioni telefoniche.
Sul punto va specificato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01).
Così, la fornitura del 08/11/2023 è stata desunta dai dialoghi, ritenuti univoci con motivazione del tutto adeguata, da cui emerge che il ricorrente, su indicazione di NOME COGNOME, ha posizionato ‘ qualcosa ‘ sotto il sedile, per poi affermare chiaramente di avere consegnato ‘ 250 ‘ ; la circostanza che si trattasse di stupefacente è stata desunta dai successivi dialoghi tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine alla distribuzione della sostanza tra i pusher per il successivo spaccio al dettaglio.
Anche in riferimento ai fatti del 16/11/2023 e del 21/11/2023 le conversazioni sono valutate come aventi significato univoco (in relazione a quest’ultimo episodio dall’ordinanza impugnata emerge che il ricorrente e NOME COGNOME si sono incontrati, grazie a NOME COGNOME che comunicava ai due le rispettive posizioni e i tempi di arrivo; dal dialogo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME avvenuto subito dopo l ‘ incontro, emerge con chiarezza che era
stato consegnato stupefacente in quantità ridotta rispetto alle attese, tanto da richiedere ulteriori operazioni di taglio; pag. 6 ordinanza impugnata).
La cessione del 29/11/2023 è stata ripresa dalla videocamera installata sulla vettura di NOME COGNOME, i cui fotogrammi ritraggono la dazione da parte del ricorrente di un involucro che è stato occultato tra lo schienale del sedile e le spalle del conducente. Dopo circa mezz ‘ ora, NOME COGNOME ha chiamato NOME COGNOME, riferendogli di aver ricevuto ‘ trecento grammi ‘ .
La cessione del del 01/12/2023 è stata desunta da conversazioni dal significato univoco (riportate a pagina 7 dell’ordinanza impugnata).
Quanto alla cessione del 05/12/2023 la doglianza difensiva appare fondata, in quanto la posizione GPS inviata dal ricorrente a NOME COGNOME dista dieci chilometri da quella in cui la sostanza stupefacente è stata trovata dalle forze dell ‘ ordine. In difetto di altri elementi, che non emergono dall ‘ ordinanza impugnata, non si può, quindi, ritenere che la sostanza ritrovata sia stata lasciata dal ricorrente. L ‘ insufficienza del quadro indiziario in relazione a tale cessione, tuttavia, non intacca la gravità indiziaria delle precedenti, numerose cessioni di stupefacente poste in essere dal ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione dell ‘ ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già adeguatamente respinte.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari alla luce dell’inserimento del ricorrente in un ambiente criminale di elevato spessore, della professionalità nella commissione di reati oltre che della possibilità di approvvigionarsi in modo costante di stupefacente sul mercato. Il tempo decorso dai fatti (poco più di un anno) è stato valutato come recessivo rispetto ai numerosi precedenti anche specifici (tra cui uno per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), da cui è stata desunta una dedizione mai interrotta alla commissione di reati della stessa specie. Né misure meno afflittive sono state ritenute adeguate a tutelare le esigenze cautelari, rispetto alle quali la misura custodiale è stata considerata l’unica idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, tenuto anche conto che il ricorrente si è mostrato completamente « impermeabile a qualsivoglia trattamento rieducativo continuando nella condotta delittuosa nonostante le plurime condanne » .
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/06/2025.