Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29712 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
La NOMECOGNOME nato a Palermo il 29/10/1992
avverso l’ordinanza del 28/2/2025 del Tribunale di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata; udito l’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 febbraio 2025 il Tribunale di Palermo ha confermato il provvedimento emesso il 12 febbraio 2025 dal Giudice per le indagini
preliminari dello stesso Tribunale, con cui ad NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato cóntestato. Secondo il ricorrente, la sola detenzione della chiave, che forniva la possibilità di fare ingresso nel fondo, riconducibile anche ad altri soggetti e ove era occultata la sostanza stupefacente, non varrebbe a far sussumere la condotta, ascritta all’indagato, nell’alveo della norma di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, essendo stata ritrovata, in un magazzino di cui l’indagato aveva le chiavi, una busta di plastica con 397 grammi di cocaina, non compatibili con un uso strettamente personale, ma destinati alla cessione a terzi; come confermato da t contestuale ritrovamento di uno strumento idoneo al confezionamento di singole dosi.
Alla luce del dato concreto e specifico rappresentato dall’avere rinvenuto le chiavi del magazzino proprio presso l’abitazione dell’indagato, il Tribunale ha disatteso le deduzioni difensive, tese a mettere in risalto che l’uso del magazzino, all’interno del quale era stata ritrovata la cocaina, non era esclusivo ma riconducibile anche ad altri soggetti contitolari dell’immobile, come comprovato dalla documentazione prodotta all’udienza del 28 febbraio 2025.
Si tratta di motivazione che, in quanto logica e non contraddittoria, sfugge ad ogni rilievo consentito in questa sede.
Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la disponibilità delle chiavi dell’anzidetto magazzino da parte dell’indagato e l’indiscussa detenzione di un bilancino di precisione costituiscono indizi che possono essere qualificati gravi, secondo la definizione data da questa Corte, secondo cui un indizio è grave quando è pertinente al fatto da provare e in grado di esprimere, nella sua valenza qualitativa, una elevata probabilità di derivazione dal fatto noto da quello ignoto (Sez. 6, n. 26115 dell’11/6/2020, COGNOME, Rv. 279610 – 01)
Per di più, il ricorrente non ha neanche specificato in cosa consistesse la documentazione prodotta dinanzi al Tribunale e le ragioni per cui dovesse
ritenersi che il fondo fosse nti9
nella disponibilità non solo formale ma – ed è
ciò che più rileva nel caso in esame – anche di fatto di altre persone.
3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 luglio 2025.