Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35394 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta e sentite le conclusioni del COGNOME che ha chiesto per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica e ascoltato l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il provvedimen Tribunale di Palermo – sez. misure di prevenzione che, esclusa l’aggravant premeditazione, ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del 20 apr con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Agrigento aveva app ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, perché indagato dei omicidio ai danni di COGNOME NOMENOME nonché di porto e detenzione illegale di a
In precedenza, a seguito di una prima richiesta di riesame, il Tribunale di P sez. misure di prevenzione, aveva annullato il provvedimento applicativo della custodiale, ravvisando l’insussistenza di un sufficiente quadro indiziario.
Contro tale ultima decisione, ricorreva per cassazione il Procuratore della Rep presso il Tribunale di Palermo.
La Prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 01067 dell’ 11 o 2024, dep. il 10 gennaio 2025, annullava l’ordinanza impugnata con rinvio per nuo esame, avendo riscontrato l’assenza di argomentazioni in merito:
al valore dirimente attribuito all’alibi fornito dal NOME, in assenza di autenticità e precisione dei fotogrammi estrapolati dal sistema di video sorve dai quali risultava la presenza dell’indagato presso l’officina “RAGIONE_SOCIALE“, riparare il proprio veicolo, nell’orario nel quale si verificava l’evento omicidia
al raffronto tra l’alibi e il risultato dello stub, che dava conto dell coincidenza tra le particelle di polvere da sparo rinvenute sul corpo della sull’arma, con quelle trovate nel naso e sulle mani dell’indagato, nonché s dell’auto dello stesso;
A seguito del rinvio, con l’ordinanza del 24 gennaio 2025, oggi impugnata, il Tr di Palermo, sez. misure di prevenzione, esclusa l’aggravante della premedita come già detto, ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal COGNOME e ha co la misura cautelare carceraria.
Avverso tale ultima ordinanza, la difesa articola un unico motivo, proposto dell’art. 606, comma 1, lett b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e agli artt. 3 e 29 si sviluppa in due censure.
3.1 Con la prima censura, lamenta che i giudici del riesame, ravvisata la m verifica di autenticità dei fotogrammi estrapolati dal sistema di videosorveglian
,)u’e
era dotata l’officina “RAGIONE_SOCIALE“, nonché l’esito della simulazione svol inquirenti in merito ai tempi di percorrenza in auto del tragitto tra l’offic teatro della vicenda, hanno concluso che la presenza dell’indagato presso la pr fosse idonea a escludere la paternità dell’evento omicidiario, stante la possi COGNOME di raggiungere il luogo nel quale il delitto era stato consumato nel lasso coincidente con il suo l’allontanamento, sia pur temporaneo, dall’officina nell’orario in cui si era verificato l’evento letale.
3.2 Con la seconda censura, lamenta che, in ragione delle modalità di svolgim risultato positivo dello stub era da ritenersi contaminato.
3.3 Sottolinea, infine, l’assenza di esegenze cautelari, sul presupposto che nonostante il lavoro di autotrasportatore, dopo la scarcerazione con all’annullamento dell’ordinanza cautelare, aveva fatto sempre ritorno nel residenza.
Con memoria di replica, la difesa, ribadito il contenuto del ricorso, ha documentazione comprovante, a suo avviso, la coincidenza tra l’orario di pr dell’indagato all’interno dell’officina e quello in cui era stato perpreta concludendo per l’estraneità del COGNOME alla vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.
In relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso giudice di legittimità ha il compito di verificare se il giudice della c adeguatamente spiegato le ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gra quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della moti riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probator peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.
Infatti, la motivazione della decisione dei giudici del riesame non deve essere fondat su prove, ma su indizi e tende all’accertamento non di una responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, lnegbedion Rv. 275699 – 02; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01).
Nel caso in esame, l’ordinanza in verifica ha analizzato adeguatamente t elementi indiziari, riconducendoli a unità, attesa la loro concordanz
motivazione assolutamente logica e adeguata, ha ritenuto sussistenti i gravi colpevolezza a carico del ricorrente.
3.1 Quanto alla censura relativa all’asserita contaminazione dello stub, i g riesame, analizzati tutti gli elementi indiziari, tra i quali anche il forte ri desiderio di vendetta dell’indagato nei confronti della vittima, sospettata de del congiunto NOME COGNOMECOGNOME hanno dato risalto al singolare esito dello stub, contezza della composizione e coincidenza delle particelle di polvere d rinvenute sul corpo della vittima e sull’arma, con quelle trovate nel naso dell sulle mani dello stesso e sul sedile dell’auto a lui in uso, tutte caratterizzat di antimonio – componente di regola presente nella polvere da sparo -, dell’ipotizzata, ma non provata, contaminazione del test.
3.2 Quanto alla censura con la quale lamenta la non corretta valutazione dell d’alibi, il ricorrente ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni rese d della cautela che hanno escluso la rilevanza, in termini liberatori per l’inda stessa, a fronte della mancata verifica di autenticità e genuinità dei f estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui era dotata l’officina “La circostanza rispetto alla quale il ricorrente nulla ha osservato, né eccepito, l una sterile critica in merito all’esito positivo, in termini temporali e s simulazione fatta dagli inquirenti che riscontrava la possibilità di raggiunge dell’agguato e di far rientro in officina in un tempo compatibile con quel l’indagato si era assentato dalla stessa, nonché in merito alle valutazioni relazione alle modalità sovrapponibili tra l’omicidio del COGNOME e qu congiunto dell’indagato, di cui il primo era sospettato.
Quanto, infine, alla documentazione relativa ai tabulati telefonici e ai f inerenti ai momenti interessati dalla vicenda – la cui comparazione, sca occasione della memoria di replica, non era stata articolata nelle precedenti ri riesame, né nelle relative memorie difensive -, giova osservare che, pur tenen dovuta considerazione la differenza di 60 minuti tra l’orario rilevato nei fot quello vigente, a cagione del mancato aggiornamento, nel sistema di sorveglianza, dell’ora solare in atto rispetto a quella legale, tuttavia il omesso di spiegare la differenza, pari a 9 minuti, tra l’orario rilevat (17:12:24) – da riportare, come detto, all’ora solare (16:12:24) vigente il 2022 -, nel quale il NOME risulta presente nell’officina, impegnato al tele compagna, e l’orario riportato sul tabulato telefonico (16:21:24), relativo a pr conversazione con l’utenza in uso alla donna.
Si tratta di una discrasia che il ricorrente non solo non rileva affatto, dando una coincidenza di orari che non c’è, ma che è tale da rendere attuali i autenticità e certezza sollevati nell’ordinanza in verifica.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato con cons condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si dispone, ai sensi dell’arti. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. dell’ordinanza sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui trova ristretto, perché provveda nei termini di legge.
P . Q . M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, d cod. proc. pen.
Così deciso il 12 settembre 2025.