Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46600 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46600 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Nobile NOME nato a AGRIGENTO il 22/02/1966
avverso l’ordinanza del 03/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Palermo;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che conclude per il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il difensore avv. COGNOME Giuseppe del foro di Agrigento che conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 3 giugno 2024 il Tribunale di Palermo – costituito ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen. – ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento in data 18 maggio 2024.
Nobile NOME COGNOME raggiunto – secondo il contenuto dei citati provvedimenti – da gravità indiziaria a suo carico, in riferimento al delitto di omicidio (e reati connessi) avvenuto il 7 dicembre del 2023 in Favara, in danno di NOMECOGNOME
La misura disposta Ł quella della custodia cautelare in carcere.
1.1 Nel descrivere il fatto e nel rievocare gli elementi di conoscenza che hanno dato luogo a siffatta valutazione di merito, il Tribunale si sofferma in particolare su: a) le modalità di consumazione del delitto, posto che il Simone veniva raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco a canna corta tra le 9.30 e le 10.00 del mattino mentre si trovava nel fondo di sua proprietà in INDIRIZZO di Favara ed uno dei proiettili, ritenuto, era calibro 32; b) la accertata presenza in quel frangente di Nobile NOME nel fondo di sua proprietà, contiguo a quello della
vittima, ove insiste un fabbricato rurale dei COGNOME, in un periodo in cui il COGNOME risiedeva in centro e non in detta casa rurale; c) l’esistenza di un dissidio tra le famiglie COGNOME e Simone in riferimento alle modalità di utilizzo di una stradella che consente di raggiungere le rispettive proprietà; d) il rinvenimento presso l’abitazione del COGNOME in Favara di un revolver calibro 32, sia pure arma diversa da quella utilizzata per l’omicidio, ma dello stesso tipo; e) il fatto che proprio il giorno 7 dicembre, intorno alle 13.00, il COGNOME si era repentinamente spostato da Favara per raggiungere la figlia a Messina; f) il fatto che in data 8 dicembre in Messina, una volta rintracciato il COGNOME e la vettura Ford Focus a lui in uso (prima che venisse portata in un autolavaggio), veniva realizzato un prelievo STUB su alcune parti del veicolo (volante, sedili anteriori e cambio dell’auto) che dava esito positivo per trasferimento di particelle univoche dello sparo (piombo, antimonio e bario); g) il fatto che il Nobile denunziava lo smarrimento del proprio smartphone pochi giorni dopo il delitto, collocando temporalmente la scomparsa proprio dal giorno 6 dicembre.
In sede di valutazione il Tribunale ritiene che le evidenze indiziarie mostrino la solidità necessaria di cui all’art.273 cod.proc.pen., confutando la prospettazione difensiva di irrilevanza o incongruenza dei dati conoscitivi. Viene altresì confermata la ricorrenza delle esigenze cautelari, così come la scelta della misura.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore di fiducia – Nobile NOME. Il ricorso Ł affidato a tre motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta gravità indiziaria.
La tesi sostenuta dal ricorrente Ł che ogni «segmento» della ritenuta gravità indiziaria Ł, in realtà, privo di una concreta attitudine indicativa, sicchŁ il Tribunale non avrebbe potuto mettere insieme i punti della pretesa costellazione indiziaria.
Si rappresenta, in particolare: a) la erronea considerazione di esistenza di indizi sul movente, posto che il dissidio si era ricomposto; b) la omessa valutazione di spunti investigativi che portavano a diversa causale; c) la imprecisione delle considerazioni sui rilievi tecnici, posto che se, da un lato, sono state trovate nell’auto particelle indicative dei residui di sparo, dall’altro, si tratta di particelle «per composizione» differenti rispetto a quelle trovate sugli indumenti della vittima; d) la sottovalutazione del dato, favorevole all’indagato, della prova negativa circa l’utilizzo del revolver da lui legittimamente detenuto, circostanza superata da ipotesi indimostrate; e) la possibile contaminazione per quanto riguarda i risultati positivi del prelievo STUB in auto; f) la sostanziale irrilevanza del dato della presenza dell’indagato nelle prime ore del mattino all’interno del proprio fondo rurale e le mere suggestioni correlate alla visita alla figlia, che era già programmata per quel giorno. I giudici del merito avrebbero dunque errato sia nell’apprezzamento della valenza indicativa dei singoli dati che nella valutazione di insieme.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari.
Secondo il ricorrente, pure in presenza di una presunzione relativa ex lege vi erano elementi di fatto idonei a rappresentare l’assenza di dette esigenze. Ciò viene affermato con particolare riguardo alla esigenza di cui all’art. 274, comma, 1 lett. a), cod.proc.pen., non essendo stata in alcun modo ‘ostacolata’ l’attività di indagine da parte del Nobile. In rapporto alla esigenza specialpreventiva si osserva che mancano, in ogni caso, occasioni di possible riproduzione dell’azione illecita.
3.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla scelta della misura. Il Tribunale non avrebbe motivato in concreto circa la inadeguatezza di misure meno afflittive, con particolare riferimento agli arresti domiciliari presidiati dal braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Il primo motivo verte sul ragionamento probatorio e sulla adeguatezza della motivazione in punto di gravità indiziaria.
2.1 Va premesso, in termini generali, che il legislatore nel prevedere – all’art. 273 cod. proc. pen. – che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come Ł noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi.. di colpevolezza ) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità), in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.
In ciò, come Ł stato piø volte chiarito da questa Corte di legittimità, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova – siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta – sottoposti a valutazione incidentale nell’ambito del sub procedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all’art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. .
La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l’applicazione della misura, sta dunque a significare che l’esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura.
In ciò Ł evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l’obbligo – per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico – di confrontarsi :
con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione (ad es. l’indizio in senso stretto – la narrazione rappresentativa di natura testimoniale – la chiamata in correità o in reità – gli elementi tratti da captazioni di conversazioni);
b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella , Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ;
con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (disposizione per cui l’affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).
Con ciò non si intende dire – ovviamente – che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo lo sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico, quale Ł quello di «elevata probabilità di condanna», non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, COGNOME , rv. 250243, ove si Ł con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso – ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all’art. 530, comma 2 e all’art. 533, comma 1, prima parte – Ł dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell’ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziario alla luce di possibili successive acquisizioni e all’esito del contraddittorio ..») .
Da qui la necessità di identificare – da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla
domanda cautelare – in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica.
2.2 Se questo Ł il compito attribuito al giudice del merito, Ł altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice di legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza – doverosamente – attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.
Sul tema, resta valido e chiaro l’insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate . .
Ciò posto, nel caso che ci occupa le coordinate valutative del materiale probatorio, anche accedendo alla metodologìa di critica difensiva, nei limiti suddetti e senza invadere lo spazio riservato al giudice del merito, sono rispettose dei principi sin qui esposti. In particolare la forza persuasiva del ragionamento espresso dai giudici di merito si basa su due punti che la difesa non ha affrontato in modo plausibile. Il primo Ł la presenza del Nobile sul luogo del fatto in concomitanza temporale con la consumazione del delitto, presenza non abituale in quel particolare periodo dell’anno (la casa Ł quella rurale). Il secondo, intimamente correlato al primo, Ł il risultato positivo della prova STUB sui residui di sparo all’interno di ‘quella’ vettura che il giorno prima si trovava sul luogo dell’omicidio. E’ evidente che si tratta di due dati conoscitivi che vanno letti insieme e che non sono scalfiti dalle – poco chiare o del tutto assertive – prospettazioni difensive. Nella attuale fase procedimentale la motivazione espresa in sede di merito risulta, pertanto, del tutto congrua, pur se dovesse essere ‘sfrondata’ da altri aspetti marginali o comunque aperti a spiegazioni alternative.
Il motivo Ł pertanto infondato.
I residui motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza, attesa l’esistenza di una presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, presunzione che in presenza di un episodio delittuoso recente e di indubbia gravità non Ł contrastata da alcuna reale emergenza in fatto.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME