Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39157 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39157 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME, nata a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Salerno del 10/06/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 10 giugno 2024, il Tribunale del riesame di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del GIP di Nocera Inferiore del 6 maggio 2024 con cui era stata applicata alla stessa la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Angri per i reati di cui agli articoli 416 cod. pen., 8-10 d.lgs. 74/2 640 cod. pen..
Avverso l’ordinanza l’indagata propone, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso p cassazione, censurando sia il profilo della gravità indiziaria che quello dell’esigenza cautela special-preventiva.
2.1. Con il primo motivo, in particolare, deduce l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione dell’articolo 292, comma 2, lett. c), c.p.p., nonché vizio di motivazione.
L’ordinanza impugnata non contiene l’autonoma valutazione delle contestazioni, così come, del resto, l’ordinanza genetica, che si era limitata ad operare un copia/incolla della richiesta p.m. senza dare conto dell’iter motivazionale seguito in materia di reato associativo i riferimento alla ricorrente, nullità che si era eccepita in sede di memoria difensiva.
Né, a sanare tale vulnus, vale la circostanza – esaltata dal Tribunale del riesame – che il GIP abbia rigettato alcune delle richieste del pubblico ministero.
In realtà, l’ordinanza genetica non contiene una valutazione critica del ruolo della ricorren nell’associazione, limitandosi ad un automatismo tra il ruolo dalla stessa ricoperto in seno all persona giuridica e la sua responsabilità quale persona fisica.
Inoltre, l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di confrontarsi con le precise doglianze sollevate con il riesame, appuntate sull’esiguo numero di telefonate, sui contatti intrattenuti s con due sodali (COGNOME COGNOME COGNOME) e in un arco temporale breve.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza, violazione dell’articolo 416 c.p., nonché vizio di motivazione.
La complessa attività di indagine non consente di ritenere accertata, neppure in via ipotetica, la partecipazione dell’indagata ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e tributari, che deve essere caratterizzata da una stabile organizzazione, ripartizione in ruoli e funzioni, dalla predisposizione di mezzi per l’attuazione del program criminoso di evasione fiscale, nonché, sotto il profilo soggettivo dal dolo specif (consapevolezza di partecipare effettivamente alla vita dell’associazione).
Anche in questo caso le due ordinanze si sono limitate ad una valutazione di tipo collettivo e non individualizzato, esaltando solo l’esistenza di un modus operandi comune a diverse società (che utilizzavano il meccanismo del c.d. “reverse charge”), definite “cartiere” (in quanto prive di sede sociale e/o di utenze), e la sussistenza di una base operativa del presunto sodalizio (presso cui non è stato rinvenuto alcun documento relativo alla “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“): nulla vien argomentato sulla società e sulla posizione della NOME, la quale svolgeva effettivamente (come documentato in sede di riesame) l’attività di agente, mediatore, procacciatore di affari promotore finanziario, in forza della quale la società “RAGIONE_SOCIALE” lavorava pe società “RAGIONE_SOCIALE” di Battipaglia, circostanza confermata dall’accertamento eseguito dalla GDF in data 5 giugno 2024.
Ciò dimostra che la RAGIONE_SOCIALE orizzonti è società sana non riconducibile ad alcuno dei sodali dell’associazione per delinquere.
L’ordinanza dà atto che la società amministrata dalla ricorrente (“RAGIONE_SOCIALE“) n ha mai attivato i contratti di fornitura di acqua, energia elettrica e gas, e che la NOME seguire le direttive del COGNOME, ma non tiene conto della assoluta liceità delle attività lavorative in essere sia dall’indagata in proprio (quale promotore finanziario) che dalla RAGIONE_SOCIALE
Anche il contenuto delle conversazioni e delle chat citate nell’ordinanza non è conclusivo, evidenziando la ricorrente come il tenore delle conversazioni non sia univoco e che le stesse si pongono più come suggestioni che come indizi.
Al contrario, nel senso della mancata partecipazione al sodalizio depongono plurimi e convergenti elementi:
la circostanza che prima di costituire la RAGIONE_SOCIALE la NOME abbia per anni svolto l professione di promotrice finanziaria;
l’effettivo svolgimento da parte di RAGIONE_SOCIALE di prestazione di servizi qual facch inagg io;
la sottoscrizione di un contratto con la Mega cash and RAGIONE_SOCIALE;
l’avere la RAGIONE_SOCIALE in forza circa 80 dipendenti;
l’avere un conto corrente con un saldo attivo di oltre 90.000 euro, elemento che attesta la effettività della società;
il rinvenimento in possesso dell’indagata di somme ingenti di denaro compatibili con l’esercizio della professione di promotore finanziario;
il mancato rinvenimento di documenti relativi alla RAGIONE_SOCIALE in sede di perquisizion e sequestri;
l’assenza di collegamenti con il COGNOME, consulente fiscale;
l’assenza di ordini impartiti o ricevuti, da parte della NOME risultanti dalle telefonate. Con tali osservazioni il provvedimento non si confronta.
Evidenzia poi il ricorrente il grave pregiudizio derivante dal sequestro dei conti di RAGIONE_SOCIALE, che rischia di portare al licenziamento di oltre 90 dipendenti.
Infine, alla NOME viene contestata l’appartenenza al sodalizio dal 2017, mentre l’unico periodo in sono state emesse/utilizzate fatture è il 2020.
2.3. Con il terzo motivo corrente lamenta violazione degli articoli 274 e 275 del codice d procedura penale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
L’ordinanza si risolve, sul punto, in una serie di argomentazioni generiche e non individuali zzate.
La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non hanno intrattenuto rapporti con la società RAGIONE_SOCIALE, di cui si occupa la prima ordinanza, e tutte le fatture alla stessa riconducibili si esauriscono nel 2020.
Difetta quindi anche il requisito della “attualità”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia quanto segue.
2.1. In primo luogo, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi
passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum.
In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv 205257; Sez. 3, n. 33111 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 11988 del 21/12/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 2389 del 08/11/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 7136 del 20/01/2009, Soru, Rv. 242677; Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 – 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata pe colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautela
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
2.2. In secondo luogo, il Collegio evidenzia come, in materia cautelare, il concetto di «gravit indiziaria» non coincide con lo standard probatorio imposto dall’articolo 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova logica (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576).
Al fine dell’adozione della misura, invero, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indag in ordine ai reati addebitati, perché i necessari «gravi indizi di colpevolezza» non corrispondon agli «indizi», intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, pe giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richie precisione e la concordanza degli indizi – giacché il comma 1-bis dell’art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281019- 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 276704 – 01; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27C172 01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179 – 01; Sez. 4 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683 – 01; Sez. 4, n. 38466 del 2/07/2013, COGNOME, Rv. 257576 – 01; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, COGNOME, Rv. 256731 – 01)».
Tanto debitamente premesso, il primo profilo di censura, nella parte in cui si deduce la mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ordinanza impugnata, è manifestamente infondato.
3.1. Ed infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza cautelare adottat dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi ind di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comm 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (da ultimo: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 – dep 03/03/2021, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 – dep. 13/01/2020, Rv. 278122).
3.2. Quanto invece all’analogo profilo di censura già sollevato in sede di riesame, concernente la mancanza del requisito dell’autonoma valutazione nell’ordinanza genetica, esso è inammissibile.
A pagina 51, l’ordinanza precisa che, lungi dal proporre una pedissequa ripetizione degli atti di indagine, l’ordinanza del GIP ripercorre i dati documentali ed intercettivi offerti informative per offrine una valutazione in termini critici rispetto ai numerosi capi di imputazi contestati a ciascun indagato.
Tale motivazione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944), secondo cui la previsione:
non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l’esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano decisione (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Rv. 265337);
impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui ritiene di poter attribuire al compen indiziario un significato coerente all’integrazione dei presupposti normativi per l’adozione de misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura “originale” degli elementi indizi o di quelli riferiti alle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, 266428);
impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all’adozione della misura, mentr invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubb ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiest (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507)
è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, potendo egli condivid integralmente le argomentazioni del pubblico ministero stesso, purché dia conto, in motivazione, del proprio esame critico dei predetti elementi, e delle ragioni per cui egli li ritenga ido supportare l’applicazione della misura (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Rv. 266336)
è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e l considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per
relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereo spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigen cautelari nel caso concreto (Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265645).
f) impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le prop valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di mis cautelare così che l’obbligo è osservato anche quando il giudice riporti – pure in manier pedissequa – atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico minis riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto (Sez. 2, n. 13838 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269970).
g) è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell’imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, R 265807) e la motivazione non è censurabile quando, pur riportando anche pedissequamente, ovvero rinviando o allegando o comunque facendo riferimento ad atti del procedimento, evidenzi l’avvenuto esercizio della funzione di controllo dando conto, anche sinteticamente, del percorso logico seguito per valutare la consistenza degli elementi disponibili (Sez. 2, n. 2778 d 24/11/2015, dep. 2016, Papaluta, n.m.);
h) il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautel emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero n implica automaticamente la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cu desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 de 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506 – 02).
Nel contesto così delineato, d’altro canto, sia nel corso della originaria verifica, sia successiva fase di controllo dell’effettiva autonomia della valutazione operata dal giudice, no può non tenersi conto della natura degli elementi posti a fondamento della richiesta e della diversa capacità dimostrativa degli stessi.
La struttura della motivazione del giudice, infatti, riflette la completezza o meno de indagini, la qualità delle stesse e la effettiva consistenza degli indizi.
Tanto più, quindi, gli elementi posti a base della richiesta hanno una efficacia dimostrativ indiretta e necessitano di una contestualizzazione logica, tanto più la motivazione del giudic deve essere articolata. Tanto più gli elementi, invece, sono direttamente rappresentativi, tanto più il ricorso ad una motivazione sintetica appare giustificato se non addirittura obbligato.
Nel caso in cui la richiesta si fondi su di un compendio indiziario costituito da elementi contenuto chiaro ed evidente – ad esempio – il giudice può limitarsi a richiamare il contenut degli atti e dare sinteticamente conto delle ragioni per le quali questo sia coerente con quant emerso e con la sussistenza della fattispecie incriminatrice contestata.
Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente né con il livello di completezza de indagini e della richiesta cautelare, nè con la motivazione del provvedimento, omettendo di indicare perfino in quali punti l’ordinanza genetica sarebbe priva del requisito in parola, è qui totalmente generico e va dichiarato inammissibile.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Esso, infatti, per un verso ripropone pedissequamente un profilo di doglianza disatteso motivatamente dal tribunale del riesame (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv 254584; Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, n.m.); per altro verso, propone una rilettura atomistica e parcellizzata degli elementi di prova (con particolare riferimento ai contenuti de intercettazioni telefoniche, estrapolate dal complessivo tenore dell’ordinanza, che evidenzia l’identità di modus operandi posto in essere dagli organizzatori del sodalizio) già valutati un modo conforme dalle due ordinanze cautelari.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492; Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789 – 01) ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautel personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dove invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congrue rispetto al tema di indagine.
Si è ancora affermato (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492 – 01) che «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tut coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una va motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia implicito».
E’ quel procedimento logico che altra pronuncia (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, COGNOME, Rv. 264780 – 01) denomina «valutazione sinottica» (ossia coordinata) degli elementi di prova, finalizzata a verificare se le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall’esame parcellizza dei singoli elementi di prova sia superata dalla loro valutazione globale.
Valutazione sinottica che, nel ricorso, manca, omettendo la ricorrente di confrontarsi con i corposo compendio indiziario valutato dalle due ordinanze, con conseguenze mancanza di specificità.
Non si confronta, infatti, con la circostanza che la società non aveva attivato, pur avend oltre 90 dispendenti dichiarati, contratti per la fornitura di luce elettrica e gas, ovvero riportato consumi irrisori.
Non si confronta con la circostanza (v. pag. 7 ordinanza) che alcuni dipendenti delle società cartiere, secondo uno schema ripetuto, avevano assunto cariche amministrative in altre società:
per quanto concerne la società in parola, COGNOME NOME, dipendente di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, era amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, mentre COGNOME NOME (compagna del COGNOME NOME, dominus dell’associazione per delinquere), dipendente della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, era socia proprio della RAGIONE_SOCIALE.
Non si confronta, soprattutto, con la circostanza che la “RAGIONE_SOCIALE” abbia utilizza fatture emesse dalle medesime società, indicate a pagina 44 dell’ordinanza (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) che hanno emesso fattura nei confronti di altre società “cartiera”, quali la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (che a sua volta ha emesso fatture nei confronti della RAGIONE_SOCIALE); che la PANDA ha utilizzato FOI emesse dalla RAGIONE_SOCIALE ed ha a sua volta emesso FOI in favore, tra le altre, di RAGIONE_SOCIALE.
Ed è proprio questo aspetto che stigmatizza l’ordinanza laddove, a pagina 53, evidenzia come non sia dalla natura di società “cartiera” che discende la commissione dei reati tributari contestati, quanto dal «collegamento tra società cartiera e società operative, che beneficiano della condotta illecita, costituita dall’evasione totale dell’IVA».
Secondo l’impostazione accusatoria, confermata dall’ordinanza impugnata, il COGNOME si avvaleva anche della società della NOME, che per le modalità operative era riconducibile all’organizzazione criminosa e ai suoi scopi illeciti, di cui la NOME era perfettamente consapevol
Ritiene l’ordinanza impugnata che sotto il profilo della gravità indiziaria la partecipazi della RAGIONE_SOCIALE al sodalizio appare dimostrata, anche alla luce – v. pag. 55 – delle modalità identificazione della stessa, dei contenuti delle intercettazioni telefoniche e delle chat whatsapp, delle quali la ricorrente si limita a proporre una rilettura non consentita in questa sede.
Ed infatti, nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Neg n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capac esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/20 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione de elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazi delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giu del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretar gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione prec salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatt il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente» cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie.
4.2. Tale motivazione si salda con quella, individualizzata, contenuta a pag. 118 dell’ordinanza genetica, la quale ripercorre le modalità di identificazione della COGNOME ed evidenzi come ella, al pari di COGNOME, era partecipe del piano criminoso, sempre interfacciandosi con il
NOME, il quale rivestiva una posizione egemone nel gruppo; disponeva fatture anche utilizzando denaro personale, provvedeva a trasmettere fatture; si confrontava col COGNOME sulla proficuità della gestione di alcune società; riceveva compensi per la sua attività interfacciava – inoltre – con NOME COGNOME NOME per delle fatture e si interessava per u finanziamento a fondo perduto per il loro “comune amico”.
Da ciò l’ordinanza genetica inferiva che l’indagata avesse volontariamente apportato il suo contributo all’associazione criminale per il perseguimento del suo scopo in quanto era in strett contatto con i suoi vertici ed era consapevole che le società per cui operava facevano capo ad un unico centro decisionale con le altre coinvolte per la commissione dei reati fine secondo un collaudato schema criminale.
4.3. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile sotto diversi e convergenti profili: in qu reiterativo di precedenti doglianze disattese; in quanto meramente rivalutativo del contenuto delle intercettazioni telefoniche; in quanto offre una visione parcellizzata della piattafo indiziaria.
Quanto alla doglianza secondo cui alla NOME sarebbe contestata l’appartenenza al sodalizio dal 2017, mentre l’unico periodo in sono state emesse/utilizzate fatture è il 2020, la doglianza manifestamente infondata.
Il Collegio ritiene infatti che tale deduzione sia priva di pregio, sia per la inevitabile dell’imputazione nella attuale fase procedimentale, sia perché il capo di imputazione sub 1) contesta il reato associativo in sé considerato nell’arco di tutta la sua durata, sia – anc perché, in ogni caso, anche l’eventuale emersione di una «criticità» su una delle molteplic valutazioni concorrenti può non comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, COGNOME, Rv. 286492; Sez. 1, n. 12358 del 07/02/2024, Volzone, n.m.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 1, n.6922 del 11/05/1992, Rv. 190572; Sez. 4, n. 10116 del 28/09/1993, Rv. 195709; Sez. 1, n. 1495 del 02/12/1998, Rv. 212274), sulla base della c.d. «prova di resistenza» (ex multis, Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01).
Nel caso di specie, la sicura presenza di FOI relative alla annualità contestata nei reati f consente la agevole tenuta del percorso logico dell’ordinanza.
Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
L’ultimo motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, è inammissibile.
Il Tribunale del riesame, a pagina 60, evidenzia come, seppur meno pregnanti rispetto ad altri indagati (a pagina 286, la prima ordinanza ritiene – per la COGNOME – presidio cautel sufficiente e idoneo quello del divieto di dimora), sussistono esigenze cautelari anche per la COGNOME, in ragione della disinvolta commissione di numerosi reati, sia tributari che a base fraudolenta dei rilevanti profitti illeciti conseguiti e del lasso di tempo non irrilevante in cui i reati
commessi, elementi tutti che indicano una predisposizione alla commissione di delitti lucrogenetici e la correlata necessità di controllare efficacemente l’indagata sul territo limitandone la possibilità di movimento.
La prima ordinanza, dal canto suo, sottolinea come gli imputati, tra cui la NOME (pag. 264 ss.) abbiano dato ampiamente prova di una non comune pericolosità sociale e inclinazione a commettere una serie potenzialmente illimitata di delitti ai danni dell’erario, operando co continuità, abilità e professionalità per perseguire uno scopo di profitto personale, per cu delitto per essi rappresenta la normale fonte di guadagno e la gestione “ordinaria” di attivi imprenditoriali.
Quanto alla contestata attualità dell’esigenza cautelare, evidenzia l’ordinanza da un lato l perdurante esistenza dell’organizzazione nelle sue sterminate ramificazioni (così di fatt svalutando il requisito del c.d. “tempo silente” dalla commissione del reato), dall’altro ch quotidianità e la sistematica pervicacia nel delinquere depongono nel senso della attualità di possibili occasioni di reiterazioni di reati della stessa specie.
Tale motivazione, !ungi dall’essere generica e non individualizzata, risulta perfettamente calibrata sulla persona della odierna ricorrente e non presenta profili di manifesta illogicità.
Essa si salda, poi, con quella contenuta a pagina 264 dell’ordinanza genetica, secondo cui la personalità dell’indagato va desunta anche – ma non solo – dalle modalità del fatto per cui s procede e dalle concrete condizioni di vita, mentre non si richiede la previsione di una “prossima occasione” per delinquere.
Tale assunto è conforme ai principi espressi da questa Corte (v., da ultimo, Sez. 3, n. 16591 del 03/03/2022, Angotti, n.m.), secondo cui è sufficiente che il pericolo che l’indagato commetta altri reati sia concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), e attuale, nel che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve indur ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, né tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (così Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268508, nella quale in motivazione è stato precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; nel medesimo senso Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, COGNOME, Rv. 268977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 271216; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085).
Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va quindi equiparato all’imminenza de pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elemen indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei risc
la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566).
Il motivo, che non tiene conto dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza della Cort correttamente applicata dalle ordinanze cautelari, senza addurre motivi realmente nuovi che ad essi potrebbero contrapporre diverse letture, è quindi manifestamente infondato.
6. Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inannmissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’one delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che « parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024.