Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Taran ha confermato il provvedimento indicato in epigrafe, con il COGNOME il Giudice pe indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva applicato la custo cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, ritenendolo graveme indiziato dei reati – commessi in concorso con altri, oltre che in esecuzio medesimo disegno criminoso e, infine, in connessione teleologica tra loro – di agli artt. 56, 575 cod. pen., nonché 10, 12 e 14, legge 14 ottobre 1974, n.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunt entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 1 att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, c riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. pen. Il provvedimento impugNOME non si è adeguatamente confrontato con le argomentazioni difensive, adottando incongrui criteri valutativi e probator Tribunale del riesame, infatti, ha ricavato la sussistenza dei gravi indizi, at la mera sommatoria di elementi che – laddove singolarmente e puntualmente considerati – non possiedono i requisiti propri della cd. prova indiziari consentendo essi l’adozione di misure cautelari. Le immagini delle telecamere n hanno immortalato NOMECOGNOME COGNOME uno degli occupanti della Citroen C3 condott dal malcapitato NOME COGNOME; quest’ultimo, peraltro, ha dichiarato di non es in grado di riconoscere i tre soggetti che, saliti prepotentemente a bordo del autovettura, avevano poi ingaggiando un vero e proprio conflitto a fuoco c NOME COGNOMECOGNOME persona invece perfettamente visibile nelle immagini acquisit La circostanza che COGNOMECOGNOME in data 30/01/2022, COGNOME ricevuto una telefon dall’utenza in uso a NOME COGNOME deve reputarsi irrilevante, in quanto consente di collocare il ricorrente sulla scena del delitto; a tale conclu perviene, del resto, anche in considerazione del fatto che l’episodio si inqua un più vasto ambito, connotato da profondi contrasti fra gruppi criminali oper sul territorio. Ininfluente è poi il colloquio intercorso – all’interno del Sulmona – fra NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME nel corso del COGNOME si discor esclusivamente di dicerie, inerenti a una presunta relazione extraconiugale d donna con NOME COGNOME; non viene mai fatto, però, il pur minimo riferimen al fatto criminoso sussunto nell’editto accusatorio. Sarebbe stato logico, in che la COGNOME facesse ampiamente cenno ad un fatto eclatante COGNOME il confli al fuoco, laddove fosse stato veritiero il ritenuto movente di natura pers
asseritamente da porre a base dello stesso. Impropriamente il Tribunale riesame afferma che il ricorrente, subito dopo la sparatoria, COGNOME adopera telefono in uso ad NOME COGNOME, non emergendo tale fati:o da alcun element di carattere oggettivo.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata illogicità della motivazion con riferimento alla mancata riqualificazione delle condotte contestate in ipote lesioni personali. La difesa aveva evidenziato come la mancanza di lesioni, a ca delle persone coinvolte nella sparatoria, rendesse estremamente arduo il compi della individuazione della volontà omicida, in capo ai soggetti agenti. Illogi valorizzazione effettuata, nel provvedimento impugNOME, di due dati acquisi costituiti dalla potenzialità delle armi adopeCOGNOME e dalla distanza ravvicinat COGNOME vennero esplosi i colpi. Questi elementi, al contrario, denotano propr totale assenza dell’animus necandi: se gli occupanti della Citroen avessero davvero voluto uccidere NOME COGNOMECOGNOME non avrebbero avuto difficoltà alcuna portare a compimento tale intento, essendo essi tre contro uno, nonché trovand a distanza ravvicinata, dotati di armi micidiali e, infine, potendo godere protezione dell’autovettura, mentre il COGNOME COGNOME trovava appiedato e sul mar della strada.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata illogicità della motivazione, riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nel lasso temp intercorso, fra la commissione del fatto e l’applicazione della avversata m restrittiva della libertà personale, non si sono registrati ulteriori episodi, di far ipotizzare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:
in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo all della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen. riscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione – la violaz specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazio risultante dal testo del provvedimento impugNOME. Essa, dunque, non pu intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l’apprezzamento del
di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, b dirigersi a controllare se il giudice di merito COGNOME dato adeguato conto delle r che l’hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziar carico dell’indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardant scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai pri diritto che devono governare l’apprezzamento delle risultanze analizzate vedano, sull’argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – Ol le successive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; S 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460 – 01). Quanto ai limiti sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibile richiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628, secondo cui: tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che ded insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautel ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono i diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito»;
b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la COGNOME: «In procedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l’obbligo tribunale di esaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all’udien ex art. 309 cod. proc. pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da di motivazione l’ordinanza che, a fronte di un’eccezione ritualmente proposta, contenga una compiuta disamina della stessa» (Sez. 4, n. 21374 del 11/06/2020 Davis, Rv. 279297 – 01). Pare utile, allora, precisare COGNOME sia la rel intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motiva che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesa ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel caso in cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesarre effettui un ri per relationem alle argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastoNOME in una più ampia valutazione, atta a contrastare – anch implicito – le deduzioni difensive. Il tutto postula, però, che le questioni pos difesa non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio propo nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo, in tal cas motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate;
c) all’esito del riesame dell’ordinanza applicativa di una misura cautela legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenu nel provvedimento impugNOME, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articol oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui
il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, COGNOME, Rv. 272628 Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265765 – 01). In que prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima la riproposizione anche di p provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito del riesame; a patto, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei conte dall’esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281127 01). Vero, in sostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all’ordinanza impugnata, ma a patto che l’ordinanza del Tribunale del riesame contenga una motivazione che dimostri u vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamo alle argomentazi svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettend valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n. del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema di misure cautelari personali – assolvere all’obbligo di oFfrire un adegu congruo apparato motivazionale (sia dell’ordinanza applicativa di misu coercitive, sia di quella di conferma in sede di riesame), attraverso l riedizione del compendio raccolto in sede di indagini preliminari, face affidamento sul requisito dell’autoeviclenza dello stesso (Se n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01).
3. Con il primo motivo, come già accenNOME in parte narrativa, si deduce vi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, in particolare contesta la metodologia interpretativa asseritamente seguita dal Tribunale del riesame, avrebbe proceduto a una valutazione globale degli indizi, senza aver previamente vagliato la singola valenza evocativa. Evidenzia la difesa particolare, l’insufficienza della telefonata ricevuta da COGNOME COGNOME provenie NOME COGNOME, sottolineando poi anche la natura estremamente significativa d colloquio intercettato in carcere, intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.~dialogo nel COGNOME, rimarca la difesa, non vi è alcun accenno all’epis Sostiene infine il ricorrente non esservi alcun elemento, in grado di dimos che, dopo il conflitto a fuoco, COGNOME COGNOME usato il cellulare di COGNOME.
3.1. Va evidenziato come tali censure si sviluppino sul piano del fatto e s tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, div da quella recepita nell’impugNOME provvedimento, più che a rilevare un vi rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale ope con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudic legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla
prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati c maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
3.2. D’altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione adottata dal Tribunale del riesame di Taranto, lacIdove è ben chiarito che:
la telefonata indicata dalla difesa, ricevuta in data 30/01/2022 da COGNOME e proveniente da NOME COGNOME (dopo un lungo periodo di tempo, trascorso senza che vi fosse alcuna conversazione telefonica, fra i due) non va considerata come fatto isolato e insignificante, ma deve essere ricollegata all’acclarato movente dell’azione criminosa posta in essere dall’indagato (ossia, l’esistenza di dicerie alimentate anche da NOME COGNOME e concernenti una presunta relazione, intrattenuta da NOME COGNOME con NOME COGNOME, moglie di NOME COGNOME, soggetto al tempo detenuto);
con riferimento alla valenza dimostrativa da riconnettere – in ipotesi difensiva al colloquio intercettato in carcere, intercorso tra i succitati NOME COGNOME NOME COGNOME, l’ordinanza impugnata spiega, in maniera dettagliata e coerente, come la COGNOME, in tal sede, COGNOME negato l’esistenza della relazione con COGNOME, rimarcando invece la netta contrapposizione tra questi e il COGNOME, nonché chiarendo la scaturigine e la matrice economica di tale ostilità;
quanto alla circostanza che, immediatamente dopo il conflitto a fuoco, COGNOME si sia servito del cellulare di COGNOME, essa è ampiamente scandagliata dal Tribunale del riesame, che chiarisce come tale convincimento discenda da alcuni elementi di tenore sia oggettivo, sia inferenziale – tra loro perfettamente combacianti (rinvenimento, sul luogo della sparatoria, della autovettura di proprietà della moglie di COGNOME; telefonate giunte, sull’utenza in uso a COGNOME, da quella adoperata dalla moglie di COGNOME; esistenza – nel cellulare di COGNOME, ritrovato nella Seat Altea di proprietà della moglie di COGNOME – di una alcuni messaggi, intercorsi appunto fra COGNOME e COGNOME, i quali si davano appuntamento).
3.3. Non vi è chi non rilevi, del resto, come la difesa proceda ad una sorta di sezionamento del complessivo materiale di conoscenza e valutazione, posto dal Tribunale del riesame a fondamento dell’impugnata decisione, finendo così per proporre una visione atomistica e parcellizzata del compendio conoscitivo versato
nell’incarto processuale, ossia prendendo in esame esclusivamente alcuni elemen indiziari, peraltro di valenza evocativa marginale. In tal modo, il ricorso e confrontarsi con l’insieme complessivo degli elementi, che il Tribunale del ries mostra, al contrario, di aver letto e interpretato in modo coordin onnicomprensivo.
La seconda doglianza è incentrata sulla pretesa illogicità d motivazione, in punto di mancata qualificazione della condotta come lesio personali; la difesa evidenzia, in particolare, la carenza dell’elemento dell’animus necandi, come desumibile dal fatto che gli occupanti della Citroen, laddov davvero avessero inteso uccidere COGNOMECOGNOME non avrebbero incontrato serie difficol , nel realizzare tale proposito.
4.1. Risulta però inconcludente tale prospettazione difensiva, che sostanzialmente incentrata sulla valorizzazione del dato, di tenore empir rappresentato dall’utilizzo – da parte del soggetto attivo – solo di una part spettro delle possibilità offensive che aveva a disposizione; un canone valuta che si rivela includente, laddove raffrontato con un gesto di univoca significaz omicidiaria, COGNOME quello di esplodere colpi di arma da fuoco all’indirizzo vittima. In ordine alla specifica tematica, pare utile ricordare il principio d – concordemente e ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità forza del COGNOME «In tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammission parte dell’imputato, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concre con una prognosi formulata “ex post” ma con riferimento alla situazione che presentava “ex ante” all’imputato, al momento del compimento degli atti, in ba alle condizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 d 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012). La Corte distrettuale, dunque, h giustamente valorizzato la micidialità del mezzo adoperato (ossia, la pist nonché l’uso concreto che – di tale strumento – l’agente ha fatto, nell prettamente attuativa del delitto (esplodendo più colpi all’indirizzo del R L’apparato argomentativo sotteso alla pronunzia impugnata, anche sul punt specifico, appare – oltre che frutto del compiuto vaglio delle evidenze disponi – senz’altro ossequioso dei canoni ermeneutici che disciplinano la materia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il mancato utilizzo, nella loro interezza, delle possibilità eteroaggress momento disponibili (id est, il fatto di non aver esploso altri colpi, magari indirizzandoli meglio e da distanza maggiormente ravvicinata) non si riverbe certo sulla sussistenza della volontà omicidiaria e, consequenzialmente, sulla p configurabilità del paradigma normativo del tentato omicidio (sul punto si po vedere, trattandosi di concetti sovrapponibili, sebbene espressi in tema di te
omicidio posto in essere mediante accoltellamento, il dictum di Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151, la COGNOME ha così statuito: «La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l’arma impiegata, l’azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente»). Il Tribunale del riesame, comunque, correttamente rimarca esser stati esplosi – ad opera dell’indagato numerosi colpi di arma da fuoco all’indirizzo del COGNOME e a distanza ravvicinata. A riprova della sussistenza di una precisa volontà omicida, quantomeno nella declinazione del dolo alternativo.
4.2. La difesa, peraltro, manca di confrontarsi compiutamente con l’ampia motivazione dell’ordinanza avversata, non tenendo nemmeno conto di come anche il COGNOME fosse armato, dunque in grado di rispondere adeguatamente.
Si rivelano di tenore meramente reiterativo e generico, infine, anche le critiche volte a confutare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Tali censure non si confrontano con la natura coerente ed esaustiva, nonché priva di vuoti logici, della motivazione adottata dal Tribunale del riesame, legata essenzialmente al profilo rappresentato dal pericolo di commissione di condotte illecite di omogenea tipologia.
5.1. Quanto all’aspetto inerente al pericolo di reiterazione di condotte di analogo tenore, il Tribunale del riesame conformemente alle conclusioni raggiunte dal Giudice per le indagini preliminari, nell’ordinanza genetica – ha fondato il proprio convincimento, essenzialmente, sulle stesse modalità esecutive – estremamente allarmanti – che hanno connotato gli accadimenti in esame. Nel provvedimento impugNOME, dunque, viene sottolineato trattarsi di un fatto dimostrativo di una particolare spregiudicatezza, oltre che sintomo di singolare pervicacia, come emerge dalle stesse modalità esecutive. La preoccupante pericolosità sociale del soggetto viene desunta, oltre che dalla condotta posta in essere, anche dalla disponibilità di armi e dalla propensione a porre in essere una così grave azione, in base a motivi di grande futilità, in quanto correlati a screzi e pettegolezzi. Ha infine inciso negativamente, nella valutazione condotta dal Tribunale del riesame, anche la personalità oltremodo negativa del soggetto, che annovera plurimi precedenti, anche relativi a fatti specifici.
5.2. A fronte di una motivazione che, anche quanto al versante cautelare, si appalesa coerente, esaustiva e priva di spunti di contraddittorietà, il ricorso non oltrepassa la soglia della semplice critica confutativa, spendendo esclusivamente l’argomento del periodo di tempo (peraltro estremamente breve) trascorso tra il fatto e l’esecuzione della misura. Il tutto si risolve, pertanto, nell’assenza di u
reale confronto con le ragioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata, ver la COGNOME la difesa non muove apprezzabili censure.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libe del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenzia sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 09 gennaio 2024.