Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/08/2023 del Tribunale di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per l’imputato l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/08/2023, il Tribunale di Genova, provvedendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza del 31/05/2023 della Corte di Cassazione, confermava l’ordinanza emessa in data 17/01/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 73-80 d.P.R. n. 309/1990 (concorso nell’importazione di 300 chili netti di cocaina dal Sudamerica, giunti nel porto di Genova a bordo di un container il 7/2/2022).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125,192,273,275 e 627 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva confermato la sussistenza della gravità indiziaria senza giustificare il proprio convincimento alla luce dello schema enunciato nella sentenza di annullamento; in particolare, era stato attribuito valore indiziante al contenuto della chat intercorsa il 26/8/2020 sulla piattaforma Encrochat da due ignoti utenti criptati, nonostante il Giudice di legittimità avesse escluso che fosse direttamente riconducibile all’importazione contestata nel presente procedimento.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reità.
Argomenta che il Tribunale aveva dato rilievo, in maniera illogica ed in contrasto con la sentenza di annullamento, ad una chat intercorsa sulla piattaforma Encrochat ben due anni prima della importazione contestata, in data 26.8.2020; la chat del 22.1.2022, poi, dalla quale si sarebbe evinto che il COGNOME sarebbe stato presentato al coimputato COGNOME dal coimputato NOME con la frase “NOME è con noi”, non poteva costituire un elemento inequivoco perché espressione generica, come rilevato nella sentenza di annullamento, nè poteva assumere valore indiziario la frase “ci faranno sapere” che il COGNOME avrebbe detto al COGNOME,o perché subito dopo vi era un riferimento cronologico (…il 18…) che era successivo al sequestro dello stupefacente al momento dell’arrivo nel porto di Genova in data 7.2.2022; ancora, il Tribunale aveva operato un travisamento del fatto con riferimento all’argomento relativo al colloquio intercettato in data 11.05.2022, in quanto la frase pronunciata era “sì è a casa”, non in casa come erroneamente riportato nel provvedimento impugnato ed il contenuto esprimeva, al contrario di quanto ritenuto, il disinteresse del COGNOME di fronte al rischio che
detenuto NOME potesse svelare i retroscena dell’importazione contestata; anche il richiamo alla COGNOME del 20/06/2022, nella quale il COGNOME, conversando con la moglie, parlava di un’ipotetica percentuale di guadagno che gli sarebbe spettata per un affare, era frutto di un travisamento del fatto; infine, la COGNOME successiva di quattro mesi rispetto ai fatti contestati, dalla quale sarebbe stata tratta l’intenzione del COGNOME di riorganizzarsi per effettuare altr importazioni, non aveva connessione con i fatti contestati.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, argomentando che la distanza temporale tra i presunti fatti ed il momento della decisione cautelare portava ad escludere l’attualità delle esigenze cautelari; andava anche considerato che il ricorrente non prestava più attività lavorativa presso l’area portuale e si era trasferito in Calabria.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 266 bis, 191 cod.proc.pen. e 1 d.lgs 21 giugno 2017 n. 108, esponendo che il Tribunale non aveva motivato in ordine alla illegittima acquisizione della COGNOME recuperata dalla piattaforma Encrochat ed alla utilizzabilità della stessa; si rimarca che l’attività d invio di messaggi, seppur crittografati, rappresenta una comunicazione tra persone e come tale soggiace alla disciplina delle intercettazioni che richiede un preventivo decreto di autorizzazione del giudice secondo nel rispetto della normativa di cui agli artt. 266 e 267 cod.proc.pen.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria contenente motivi nuovi, con i quali ha dedotto violazione degli artt. 234 -bis e 266 cod.proc.pen. per aver il Tribunale valorizzato il contenuto di dati contenuti in atti qualificati co documenti informatici acquisiti dall’autorità giudiziaria francese e trasmessi, dopo la decriptazione, nonchè vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.
Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare, va dato atto che, come riportato nel verbale di udienza, i difensori del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al motivo di ricorso avente ad oggetto la questione di inutilizzabilità della COGNOME intercettata.
Va dato atto la questione in oggetto, sottoposta all’esame delle Sezioni Unite è stata decisa all’udienza del 29/02/2024, come da informazione provvisoria n. 3/2024 nel senso che il trasferimento all’Autorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptotelefonini e già acquisite e decrittate dall’Autorità giudiziari estera in
procedimento penale rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento pena che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento ne artt. 78 disp.att.cod.proc.pen., 238, 270 e, in quanto tale, rispetta l’ar Direttiva 2014/41/UE.
Va, poi, osservato che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite intanto “i difensore può ritenersi legittimato a rinunciare ad uno o più motivi (motivazio argomentazioni) dell’impugnazione, senza necessità di ottenere dal suo assistit rilascio di una procura speciale, in quanto non si tratti di una rinuncia p all’impugnazione, e cioè di una rinuncia che comporti il venir meno della richie di caducazione di un capo o punto del provvedimento impugnato” (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245)
La rinuncia all’impugnazione totale o parziale, quale atto abdicativo di di e facoltà processuali già acquisiti, compete, infatti, solo all’imputato o al di munito di procura speciale, in difetto della quale il difensore è unicam legittimato a rinunciare ad uno o più motivi di ricorso – come avvenuto ne specie- , atto che riguarda le singole argomentazioni poste a sostegno del ric (rientrante nelle scelte tecniche del difensore e non abbisognevole di pro speciale) ed incide sull’onere di motivazione del giudice dell’impugnazione c risulta alleggerito (Sez.6, n. 7493 del 15/01/2021, Rv.281609 – 01).
Nella specie, la rinuncia attiene ad un argomento di contestazione del legittimità della decisione impugnata e può, quindi, rilevarsi che la rinun motivo è stata validamente espressa e, di conseguenza, determin l’inammissibilità delle censure in esso contenute.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1. Va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono div a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erron applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità del motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l’obblig uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittim tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in pr di una modifica dell’inteipretazione delle norme che devono essere applicate parte della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione – come nell specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante auto valutazione delle risultanze probatorie anche se è tenuto a giustificare il p convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez 21 giugno 2005, Poggi, Rv 232019), il giudice di rinvio è vincolato dal diviet
fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentaz diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completan quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i d fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazio essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non ess compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quel del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Anche nel procedimento de libertate il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato.
Questa Corte ha affermato che i poteri attribuiti al giudice di rin disciplinati dall’art. 627 cod. proc. pen., applicabili anche alla procedura di di cui all’art. 309 cod. proc. pen. – sono diversi a seconda che l’annullamen stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppu per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nella prima ipotesi, re ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato; ne seconda ipotesi, invece, l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutaz già operate ed autorizza il giudice di rinvio ad un nuovo esame dei fatti.
Pertanto, il giudice di rinvio nel procedimento de libertate, nel rispetto del principio di diritto statuito ( e quindi con il limite di non ripetere i vizi già e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogich incomplete), mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatt nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincime anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anch per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colma i vuoti di motivazione censurati (Sez.6, n.41376 del 25/10/2011, Rv.251064 Sez.5, n.1530 del 31/03/1999, Rv.214467).
Il Tribunale ha rispettato questi principi, rivalutando le acquisizioni proba e colmando le lacune motivazionali rilevate nella sentenza di annullamento.
In particolare, in disparte la chat intercorsa il 26/8/2020 sulla piatt Encrochat (non direttamente riconducibile alla importazione di stupefacente d Sud America contestata come evidenziato dalla sentenza di annullamento), i Tribunale ha compiutamente esaminato il quadro indiziario relativo alla posizio del ricorrente ed integrato l’originario deficit motivazionale.
Innanzitutto, ha valutato l’incontro del 22/01/2022 (come da servizio oc.p.), avvenuto due settimane prima dell’arrivo dello stupefacente presso il p
di Genova, tra il ricorrente, il basista della Compagnia portuale (NOME COGNOME, arrestato in flagranza in occasione del sequestro dello stupefacente, nell’a estrarre la cocaina dal container) e l’altro coindagato NOME (il NOME incontrato pochi minuti il basista COGNOME presso l’abitazione di quest’ultim NOME e il COGNOME si erano, dunque, incontrati per poi recarsi insieme ricorrente, il quale veniva presentato dal COGNOME al basista dell’operazione i con la frase “NOME, lui è con noi”, per sottolineare l’essenzialit partecipazione del ricorrente per il buon fine dell’operazione.
Sono state, poi, analizzate ulteriori conversazioni, che correlate precedente, sono state valutate, complessivamente, di pregnanza tale da conferi al quadro indiziario il carattere della gravità: la COGNOME telefonic stesso giorno 22/01/2022, intervenuta tra il ricorrente ed il coindagato NOME NOME dopo che il NOME si era recato presso l’abitazione del basista NOME COGNOME aveva avuto contatti con terzi soggetti giunti da Roma per incontrarlo frase “ci faranno sapere” è stata interpretata nel senso della necessità di at indicazioni sulla vicenda di cui si stavano occupando il ricorrente, il NOME COGNOMECOGNOME ossia l’arrivo pochi giorni dopo del carico dal Brasile che determina sequestro dello stupefacente e l’arresto in flagranza del basista COGNOME COGNOME captata in data 11/5/2022 in Calabria, ritenuta dimostrativa coinvolgimento del ricorrente anche nella fase successiva all’arresto del bas COGNOME (il ricorrente viene coinvolto nel contatto con il cognato del COGNOME COGNOME fi fargli recapitare un messaggio intimidatorio per dissuaderlo dall’intenzione di i nomi dei complici dell’operazione illecita); infine, la COGNOME captata i 20/06/2022, nella quale il ricorrente indicava alla moglie la percentual guadagno che gli sarebbe spettata per la partecipazione all’operazione illecit La motivazione è congrua e non manifestamente illogica ed in linea con i principi di diritto espressi da questa Corte in subiecta materia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidat nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indi colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti q elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indag tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la f acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabi fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’inda per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimen de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induc al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’inco ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibi ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizi cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capa dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà esse arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficient requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne cons che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli come si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dell stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi ( n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le censure mosse dal ricorrente, peraltro, si pongono ai lim dell’ammissibilità, in quanto propongono anche una lettura alternativa de risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Va, infatti, ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedime relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltan denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogi della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esami dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 24199
Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
Parimenti va richiamata quella giurisprudenza (tra le tante, Sez. 6, n. 17 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) per la quale, in tema di intercettazion conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato d soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione d rimessa all’apprezzamento dei giudice di merito e si sottrae al giudizi legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di espe utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv.263715).
2.2. Infondate sono anche le censure mosse alla valutazione di sussistenz delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto ed attuale pericol recidivanza, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato (narcotra internazionale di quantitativi elevatissimi di cocaina), ma rimarcando anch modalità della condotta (realizzata attraverso strumenti telematici), dimostra di una personalità incline al crimine, nonchè lo stabile inserimento dell’ind nell’ambiente del narcotraffico.
Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare.
Del pari congrua è la valutazione relativa all’attualità delle esigenze caut eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazi della condotta delittuosa, il contesto in cui il reato si era realizzato prodotto effetti, i contatti con soggetti appartenenti a circuiti criminali, e tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidiva
Congrua è anche la valutazione di adeguatezza della misura cautelare dell custodia in carcere, basata coerentemente sugli elementi fattuali già rappresen e sul rilievo ulteriore della idoneità della misura a recidere i rapporti dell’ con l’ambiente del narcotraffico internazionale e contenere il pericolo di n iniziative criminose.
Le argomentazioni esposte dal Tribunale sono, dunque, adeguate e prive di vizi logici, con conseguente manifesta infondatezza delle censure mosse da ricorrente
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’a cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 20/03/2024