Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore NOMEa Repubblica presso il Tribunale di Messina nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Messina
avverso la ordinanza del 06/03/2024 del Tribunale del riesame di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, che
chiesto l’inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Messina h annullato l’ordinanza emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice NOMEe indag preliminari del Tribunale di Messina, che disponeva la misura NOMEa custod cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME NOME relazione ai reati d
(ul agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui ai capi 1) e 3) NOME‘incolpazione provvisoria.
COGNOME veniva ritenuto gravemente indiziato NOMEa partecipazione, con il ruolo di custode e pusher, a una associazione finalizzata al narcotraffico a composizione familiare, nonché del concorso nella illecita detenzione, lavorazione e cessione di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente, sia marijuana, che crack e cocaina.
A fondamento del giudizio, il G.i.p. richiamava le risultanze NOME‘attività di videoripresa effettuate nei pressi NOME‘abitazione dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, le evidenze NOMEe intercettazioni ambientali, le risultanze NOMEe intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso ai COGNOME e, da ultimo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME. Il Giudice valorizzava l’azione di supporto all’attività illecita gestita dalla famiglia, che sarebbe estrinsecata nel presenziare ai traffici illeciti dei figli, nel vigi sull’operato di costoro e nel finanziare le forniture, NOMEe quali il figlio NOME approvvigionava.
Il – Fibunale del riesame, nell’annullare la ordinanza del G.i.p., ha, invece, sottolineato che, dalle risultanze investigative in atti, non emergevano gravi e univoci indizi a sostegno, sia NOMEa partecipazione di COGNOME all’organismo associativo, sia di un suo contributo concreto all’attività illecita prestata dai figl
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore NOMEa Repubblica presso il Tribunale di Messina deducendo, come unico motivo, la nullità NOME‘ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Le condotte poste in essere da COGNOME NOME, per come ricostruite sulla base NOMEe risultanze raccolte, sarebbero indicative NOMEa piena partecipazione al sodalizio criminale in quanto assolutamente idonee al perseguimento di un ampio indeterminato programma criminoso. Dalle conversazioni richiamate, trasparirebbe che egli aveva conoscenza NOMEe vicende illecite che vedevano coinvolti i propri figli, con i quali discuteva apertamente di quantità, qualità prezzi di vendita e acquisto NOMEo stupefacente, rendendosi parte attiva per dirimere i contrasti insorti tra il figlio NOME e gli altri due fratell commercializzazione NOMEo stupefacente.
La conversazione del 5 marzo 2021 sarebbe rilevante perché l’indagato interveniva personalmente, consigliando al figlio, che non voleva restituire una partita di droga ritenuta di scarsa qualità dall’altro NOME, di fare in modo ch fosse quest’ultimo a occuparsi NOMEa restituzione. Nella conversazione del giorno successivo COGNOME NOME otteneva che il figlio NOME NOME NOME droga
per regolare con il suo fornitore la questione relativa alla qualità e all’eventuale restituzione del denaro.
Tale conversazione, letta in combinato con quella registrata il giorno precedente e con le altre risultanze, dimostrerebbe chiaramente, a dispetto NOME‘interpretazione proposta dal Tribunale del riesame, che l’intervento di COGNOME era determinato dalla preoccupazione che la cattiva qualità del prodotto potesse compromettere gli affari illeciti NOMEa famiglia.
A ciò si aggiunga che il collaboratore di giustizia NOME COGNOME avrebbe riferito che i fratelli COGNOME, insieme al padre, gestivano una piazza di spaccio a Messina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente propone, lamentando surrettiziamente sia la violazione di legge, che il vizio di motivazione, una censura sulla valutazione e l’apprezzamento degli indizi offerti dal giudice di merito non deducibile in questa Sede.
Deve evidenziarsi che, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio d legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dat adeguatamente conto NOMEe ragioni che l’hanno indotto ad affermare o a negare la gravità del quadro indiziario a carico NOME‘indagato e di controllare l congruenza NOMEa motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni NOMEa logica e ai principi di diritto che governan l’apprezzamento NOMEe risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 dep. 20/06/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001).
Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame NOME‘at impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione NOMEe ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità NOMEe argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 – dep. 20/06/2013, Tiana, Rv. 255460).
Ciò premesso, rileva il Collegio che, nella motivazione NOME‘ordinanza del riesame viene messa in evidenza, in maniera congrua e logica, la equivocità dei dialoghi indicati dal Pubblico ministero come fondanti gravi indizi di colpevolezza e, conseguentemente, l’impossibilità di concludere che COGNOME NOME sia stato il finanziatore del sodalizio, o, comunque, abbia fornito un contributo concreto all’attività illecita prestata dai figli.
3.1. Come puntualmente sottolineato nell’ordinanza impugnata, sono, sostanzialmente, tre le conversazioni, dalle quali sarebbe possibile evincere, a giudizio del G.i.p. 1 la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico NOME‘indagato. Le prime due risalgono al 5/6 marzo 2021, e, in particolare:
-quella del 5 marzo 2021, tra quest’ultimo e il figlio NOME, ristretto in regime di arresti domiciliari; nel corso del dialogo, il ricorrente, dopo aver informato NOME NOME‘intenzione del NOME di restituire al fornitore una partit di stupefacenti ritenuta di scarsa qualità, prendeva le distanze dai contrasti dei figli (“a me che cazzo mi raccontate”);
-quella del 6 marzo 2021, nel corso NOMEa quale l’indagato, infastidito dai contrasti insorti tra i suoi figli, esternava palese insofferenza per la presenza all’interno NOMEa sua dimora NOMEo stupefacente, tanto da informare i congiunti che, se non fossero riusciti a trovare un accordo, egli avrebbe agito al loro posto, lanciando la droga dal balcone (“sta cosa se ne deve andare da qua, deve scomparire, perché la faccio volare dal balcone”).
Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è la motivazione spesa dal Collegio NOMEa cautela nel ritenere che i passaggi dei dialoghi richiamati restituiscano una immagine di COGNOME del tutto diversa da quella prospettata nell’ordinanza del G.i.p.: quest’ultimo infatti, si presenta come un padre che, nella impossibilità di dirimere un insanabile dissidio tra i due figli, dopo i primi tentativi di appianare le divergenze, cerca di prendere le distanze dai traffici illeciti dei congiunti, dimostrando sì di avere contezza degli affari illeciti che costoro trattavano, ma di non esserne coinvolto e di non vantare alcun interesse rispetto al business da costoro avviato. La minaccia di lanciare dal balcone la droga è stata, a ragione, risulta scarsamente compatibile con una logica associativa.
3.2. Correttamente articolata e sorretta da congrua logica espositiva è la motivazione spesa dal Tribunale del riesame in ordine al fatto che neppure la conversazione del 26 luglio 2021, richiamata dal G.i.p., consentirebbe di apprezzare il contributo che l’indagato avrebbe fornito alla organizzazione promossa e costituita dai tre figli. Il dialogo è stato interpretato dal primo Giudice nel senso di ritenere l’odierno indagato il finanziatore del gruppo in
contestazione, avendo quest’ultimo anticipato, almeno in un’occasione, il prezzo di una fornitura di stupefacenti che, poi, il figlio NOME avrebbe commercializzato. In un passaggio NOMEa conversazione, COGNOME, discutendo con il congiunto sulle tariffe da applicare nella distribuzione degli stupefacenti / si sarebbe lamentato dei costi sostenuti per l’acquisto NOMEe forniture (“ne esco 9.000 in niente … 2.000 euro in un mese”).
Il Tribunale del riesame si sofferma puntualmente sul fatto che, in realtà, la frase sopraindicata era pronunciata dall’indagato al termine di una conversazione con il figlio, nel corso NOMEa quale quest’ultimo gli spiegava come gestiva i propri affari e a quali prezzi rivendeva la droga. In tale contesto, l’ordinanza impugnata, correttamente, sottolinea che la frase indicata ben potrebbe intendersi come una controproposta che COGNOME avanzava al figlio, con la quale gli suggeriva di rifornirsi di un quantitativo maggiore di stupefacenti / sostenendo un impegno di spesa di 9.000,00 euro in modo da raddoppiare i ricavi da 1.000,00 a 2.000,00 euro.
Il Collegio NOMEa cautela evidenzia, poi, che la salda capacità persuasiva di tale interpretazione era avvalorata dal prosieguo NOMEa conversazione, laddove COGNOME NOME, alle osservazioni del genitore, ribadiva la convenienza NOME‘affare raggiunto con il fornitore perché, in base agli accordi siglati con quest’ultimo, non correva il rischio di custodire in casa quantitativi superiori di stupefacenti.
Ritiene, in conclusione, questa Corte che la motivazione contenuta nella ordinanza impugnata possieda una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo il Tribunale del riesame spiegato che la equivocità del testo dei dialoghi riportati non consenta di concludere che COGNOME NOME sia stato il finanziatore del sodalizio in contestazione, soprattutto ove si consideri che, nonostante l’utenza NOMEo stesso sia stata monitorata per parecchi mesi dal dicembre 2020 e la sua dimora sia stata videoripresa dall’esterno e sottoposta a captazione ambientale, in nessun altro passaggio NOMEe conversazioni monitorate gli accoliti fanno riferimento a pregressi finanziamenti o ad anticipi di denaro che l’indagato aveva effettuato per consentire l’acquisto di stupefacenti.
Inoltre, l’ordinanza impugnata rileva correttamente che l’ipotesi accusatoria appare smentita anche dalle risultanze di indagine dalle quali emerge che COGNOME NOME intratteneva personalmente rapporti con i fornitori, dai quali si approvvigionava senza alcuna interferenza del genitore.
Il Tribunale del riesame ha, anche, esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che
il credito che COGNOME NOME vantava nei confronti di COGNOME NOME e che, con l’aiuto dei figli, aveva cercato di riscuotere, anche ipotizzando di sottrarre al debitore uno dei suoi mezzi di trasporto, non consente di rivedere, a giudizio del Tribunale, le considerazioni espresse. Dal tenore NOMEa conversazione del 7 febbraio 2021, si apprezza, infatti, che il rapporto obbligatorio con il predetto debitore non aveva natura illecita, né tantomeno aveva ad oggetto pregresse forniture di stupefacenti, bensì attenevayprestazioni lavorative che COGNOME aveva svolto per conto di COGNOME e che non erano state pagate. (4,) 0
Conclusivamente, deve ritenersi che il Tribunale del riesame ha compiutamente indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato a COGNOME NOME, ed ha evidenziato, al riguardo, gli aspetti maggiormente significativi. La mera presenza NOME‘indagato nell’abitazione familiare, i suoi interventi per dirimere i litigi t figli e i timori manifestati in occasione NOMEa perquisizione subita nella propria dimora 1’8 aprile 2021 sono correttamente stati reputati indizi che, complessivamente valutati, non risultano espressivi di un contributo associativo o di un concorso, anche solo a titolo morale, al traffico gestito dai congiunti.
Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il Consigliere estensote
Il Presidente