Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29691 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29691 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 dicembre 2023, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per il riesame, confermava il provvedimento con il quale il Gip del locale Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per le imputazioni ascrittegli ai capi 4 e 7 della rubrica.
Al capo 4, gli era stato contestato il furto pluriaggravato di un furgone e di attrezzatura varia, consumato il 24 settembre 2022 ai danni della RAGIONE_SOCIALE, società sottoposta, da luglio :2016, ad amministrazione giudiziaria (nell’ambito del procedimento penale detto ‘Rhegion”).
Al capo 7, gli era ascritto il furto aggravato di un escavatore idraulico consumato la notte fra il 4 ed il 5 ottobre 2022, ai danni di NOME COGNOME (utilizzatore del medesimo in forza di un c:ontratto di leasing stipulato con BNP RAGIONE_SOCIALE), escavatore che COGNOME aveva precariamente affidato in prestito all’amico NOME COGNOME, presso il cui capannone era custodito.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di riesame, il Tribunale considerava quanto segue.
In ordine al furto descritto al capo 4:
i mezzi erano custoditi nel cantiere di RAGIONE_SOCIALE presso l’impianto di depurazione che serviva il comune di Reggio Calabria, il cui cancello d’entrata era stato forzato;
grazie alle immagini tratte dall’impianto di videosorvegtianza del complesso si era potuto appurare che quattro soggetti erano entrati nell’area, nelle prime ore del 24 settembre 2023, e vi erano usciti, con il mezzo sottratto (il furgone Iveco), alle ore 5.04;
alle 5.07 ed alle 5.10 il furgone citato era stato ripreso lungo la direttrice che conduce allo svincolo autostradale di Reggio Calabria, sempre preceduto (di pochi metri, con evidente ruolo di “staffetta”) da una vettura Fiat (modello Grande Punto, di colore scuro), con l’evidente intento di imboccare la Reggio Calabria Salerno in direzione nord;
venivano così acquisiti i dati del traffico telefonico sviluppato in quei luoghi e lungo quel percorso;
venivano così identificate quattro utenze, fra cui quella intestata ed in uso al COGNOME, che, dalla mezzanotte alle 5.00 di quel giorno, avevano agganciato la cella di INDIRIZZO, laddove era posto il cantiere e che avevano, anche, sviluppato traffico reciproco;
l’utenza dell’indagato aveva cessato di produrre traffico verso le 5.16, collocandosi proprio sulla via di fuga (in INDIRIZZO, negli immediati pressi dell’autostrada), ritornando attiva alle 7.44 n Gioia Tauro;
anche le altre utenze, in uso ai coindagati, dalla INDIRIZZO di Reggio Calabria si era spostate verso Gioia Tauro (ad eccezione di una).
In ordine al furto descritto al capo 7:
la mattina del 5 ottobre 2022, l’utilizzatore dell’escavatore, NOME COGNOME, ne aveva denunciato il furto (la macchina gli era stata prestata da NOME COGNOME per le necessità di cantiere e ne aveva quantificato il valore in euro 42.000), avvenuto mediante la forzatura del lucchetto di chiusura del cancello di accesso al cantiere;
la verifica delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona aveva consentito di appurare che, alle 3.44′ lungo la strada fra il terreno ove era avvenuto il furto ed il centro di Reggio Calabria era transitata un’auto tg TARGA_VEICOLO (che era risultata essere stata noleggiata proprio dal prevenuto e proprio solo per quel 5 ottobre 2022) seguita da un camion che portava un escavatore;
fra le utenze che si erano viste seguire tale tragitto era risultata anche quella in possesso del prevenuto;
quella notte vi erano poi stati reciproci contatti con le utenze riferibili a prevenuto (quella stessa fornita alla società di noleggio della vettura citata) ed i coindagati, alcuni dei quali avvenuti alle ore 1.00, impegnando la cella in cui era compreso il luogo ove era avvenuto il furto.
Tutto ciò convinceva il Tribunale del riesame a ritenere concretati, anche nei confronti del prevenuto, i gravi indizi di reità del contestato reato.
Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del fatto era dimostrato dalle stesse modalità delle condotte che disvelavano tutta la potenzialità criminale del prevenuto (così da risultare anche proporzionata la misura massima disposta).
Si aggiungevano poi le precedenti condanne patite dal COGNOME, anche per fatti recenti e per reati contro il patrimonio, e si prendeva atto che solo saltuaria, secondo lo stesso prevenuto, era la sua attività lavorativa.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al requisito della gravità indiziaria in ordine ai delitti di fu pluriaggravato contestati al ricorrente ai capi 4 e 7 della rubrica.
Il Tribunale, infatti, si era limitato a richiamare quanto argomentato nella ordinanza custodiale, senza così tenere conto delle censure mosse, con la richiesta di riesame, dalla difesa, le cui deduzioni,, svolte anche con la produzione di apposita memoria (in cui si erano illustrate nuove ragioni, che si palesavano come decisive), erano state ignorate.
Quanto al delitto di furto aggravato descritto al capo 4, si era dedotto in memoria la non riconoscibilità dei soggetti ritratti dalle videocamere di sorveglianza della sede della società in cui era avvenuto il furto e la ridotta valenza probatoria delle emergenze dai tabulati delle utenze cellulari (si citava Cass. n. 12771/2023).
Deduzioni a cui non si era data risposta.
Si era anche ribadito che l’utenza attribuita (impropriamente visto che i riferimenti al medesimo sono tutti successivi) al COGNOME non aveva prodotto traffico dalle 5.16 alle 7.44, e che l’area impegnata dalla cella relativa a INDIRIZZO era troppo vasta per ricollegarla con sicurezza al luogo in cui si era consumato il furto.
Né vi era prova di un eventuale contributo dell’indagato all’azione degli altri presenti complici.
Quanto al furto contestato al capo 7 dell’imputazione, nen si era considerato quanto puntualizzato nella memoria e cioè che le immagini agli atti erano state riprese da videocamere collocate a quasi due km di distanza da luogo del furto e non avevano neppure consentito di individuare la targa del mezzo; che l’utenza attribuita all’imputato era stata spenta alle 23.25 e riaccesa solo in orario successivo alla consumazione del fatto alle :3.33; che l’autovettura noleggiata dal prevenuto era stata vista a circa due km dal luogo del furto.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela ed alla proporzionalità della misura.
Si era osservato come l’unica condanna precedente del prevenuto, per ricettazione, risaliva a fatti dai quali era decorso un decennio; il successivo furto di energia elettrica (per cui aveva beneficiato della messa alla prova) era dipeso da impellenti difficoltà economiche.
Anche i fatti per cui era processo risalivano di oltre un anno. Nell’attualità si era trasferito a Parma dalla sorella ove svolgeva regolare attività lavorativa.
Tutte circostanze che il Tribunale non aveva considerato.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per non avere, il Tribunale, offerto autonoma argomentazione sulla gravità indiziaria e sulle
esigenze di cautela rispetto a quelle spese dal AVV_NOTAIO nel provvedimento applicativo della misura.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del prevenuto è inammissibile.
Quanto al primo motivo, speso sulla sussistenza dei gravi indizi in riferimento al delitto associativo, deve, innanzitutto ricordarsi che questa Corte ha già avuto modo di ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 che riprende le argomentazioni già autorevolmente fissate da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; nello stesso senso Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
1.1. A ciò deve aggiungersi, quanto agli elementi indiziari (e di prova) che possono trarsi dai tabulati dei telefoni cellulari, come si sia già avuto modo di precisare che, in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli “altri elementi di prova” che, ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. “dati esteriori” delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche
quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto “ex lege” bisognoso di conferma (Sez. 4, n. 50102 del 05/12/2023, COGNOME, R. 285469 proprio in una fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui si riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi co correi nell’imminenza dell’orario concordato per l’esecuzione del reato).
1.2. Quanto poi alla doglianza relativa alla omessa c:onsiderazione degli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla difesa deve ricordarsi come si sia anche di recente ribadito che, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimerto impugnato, che rivestano carattere di decisività (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972).
Deduzioni che, invece, pur sommariamente ripetute in ricorso, non assumono, affatto, quel necessario carattere di decisività nel contrastare e confutare le argomentazioni sviluppate dal Tribunale in tema di gravità incliziaria.
1.3. Deve, infatti, osservarsi come il Tribunale abbia adeguatamente e compiutamente adeguatamente motivato sulla sussistenza di quei gravi indizi che conducono a ritenere provato, allo stato degli atti e per quanto attiene alla fase cautelare, il concorso del COGNOME in entrambi i furti contestatigli.
Quanto al furto descritto al capo 4 della rubrica, si era rilevato come:
nelle prime ore del 24 settembre 2022, quattro individui non identificati erano penetrati nell’area del cantiere ove erano custoditi il furgone e l’attrezzatura sottratta;
alle 5.04, il furgone era stato ripreso uscire dall’area e dirigersi verso lo svincolo autostradale, preceduto da una fiat Punto, controllata a pochi metri di distanza dallo stesso, sia alle 5.07 sia alle 5.10, con evidente ruolo di “staffetta”;
dai dati del traffico telefonico nei luoghi e nei percorsi indicati, oltre che nei ricordati orari, era risultate attive quattro ul:enze, una intestata al prevenuto e le altre riconducibili ai coindagati; tutte collocate nell’area del cantiere in questione fra mezzanotte e le 5.00 (in particolare l’utenza del COGNOME aveva contattato due di quelle utenze, tutte lì collocate);
alle 5.16 l’utenza del prevenuto aveva impegnato la c:ella di INDIRIZZO, lungo la direttrice di fuga verso l’autostrada ed alle 7.44 si era trovata nei dintorni di Gioia Tauro.
Era allora evidente che il combinarsi dei contatti telefonici, delle celle impegnate, degli orari ricordati, della via di fuga seguita, costituisce un complessivo quadro indiziario che rende inattaccabile, in sede di legittimità, la motivazione sul punto del Tribunale.
Deve solo aggiungersi che la riconducibilità dell’utenza in oggetto al COGNOME non viene dalla sola intestazione ma anche dai contatti con i familiari indicati nell’ordinanza genetica e in quella oggi impugnata del Tribunale del riesame, oltre che dalla considerazione che, solo pochi giorni dopo (il 4 ottobre 2022), il prevenuto la indicava come in suo uso a quella società di noleggio dalla quale aveva ottenuto l’auto utilizzata in occasione del furto di cui al capo 7.
Così che quanto al furto descritto al medesimo capo 7, ai ricordati elementi deducibili dalle immagini degli impianti di videosorveglianza, dalle utenze individuate come attive in loco, fra cui quella del prevenuto (alle ore 1.00 di quella notte), si aggiunge anche il dato della disponibilità proprio in capo all’indagato della vettura che era stata utilizzata per precedere il camion che trasportava l’escavatore.
Il secondo motivo, sulla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela processuale, è parimenti inammissibile.
Anche in tema di verifica, da parte di questa Corte di legittimità delle esigenze di cautela si è affermato che il ricorso per cassazione nei confronti della misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei iratti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
2.2. Se ne deduce, nell’odierno caso concreto, che la dimostrata professionalità del prevenuto nella complessa attività illecita consumata, organizzando a distanza e con le complicità rilevate i due ftirti sopra descritti, costituisce elemento idoneo a fondare quel giudizio di pericolosità che ha determinato il Tribunale a confermare la misura applicata.
A fronte di tali circostanze il mero trasferimento in altra località e l’assunta attività lavorativa non consentivano di ritenere adeguata una misura di cautela minore rispetto a quella in atto.
In argomento poi si è precisato come rl nuovo testo dell’art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, COGNOME, Rv. 271522).
Da ultimo, in riferimento al terzo motivo di ricorso, non appare affatto che il Tribunale si sia limitato a riportare la motivazione dell’ordinanza genetica, risultando evidente, dalla lettura comparata dei due provvedimenti, come il Tribunale abbia certo considerato gli elementi evidenziati dal AVV_NOTAIO ma ne abbia, poi, operato una piena rivalutazione e ciò proprio alla luce delle censure mosse dalla difesa.
Si è infatti osservato come, in tema di misure cautelari, l’obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l’ordinanza del tribunale della libertà richiami “per relationem”, nell’ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell’ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione “per relationenn” fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, in Roma il 15 aprile 2024.