Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28447 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28447 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 19/01/1995
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che con requisitoria del 10/5/2025 ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la qua Tribunale del riesame di L’Aquila il 10/4/2025 ha confermato l’ordinanza del Giudice indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto l’applicazione nei suoi della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 629 comma 2 cod. pen. perché, dopo aver consegnato a NOME COGNOME una Fiat unitamente alla somma di euro 1.500,00 affinché provvedesse ad alterarne i dati signi mediante contraffazione del telaio, con minacce rivolte all’intera famiglia dello stesso compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere quest’ultimo e i suoi f riconsegnare loro l’autovettura e la somma di euro 1.500,00.
A sostegno del ricorso ha formulato tre motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevo carico dell’istante. Deduce il ricorrente che le azioni idonee e dirette in modo non cagionare l’evento sarebbero state poste in essere dal solo coindagato NOME COGNOME, inv persone presso l’abitazione del COGNOME (NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest rimasto in auto in attesa del primo), aveva effettuato una videochiamata nel corso del aveva formulato minacce all’indirizzo della persona offesa. A tale chiamata il Tropea partecipato in modo silente, peraltro quando il figlio del COGNOME già si era già all restituire l’auto. Ad avviso del ricorrente, il ruolo silente e passivo svolt nell’occasione non consentirebbe di riconoscere a suo carico i gravi indizi di colpevolezza al reato ascrittogli, trattandosi di condotta inidonea ad integrare gli estremi del c reato attribuibile, al più, al Marino
1.2. COGNOME Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelar particolare riferimento all’attualità del pericolo di inquinamento delle prove e del reiterazione della condotta criminosa, avendo il Tribunale del riesame, ad avviso del ri ritenuto una sorta di presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze ex art. 275 cod. proc. pen..
1.3. GLYPH Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ri inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, a sod esigenze cautelari ritenute sussistenti.
Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME requisitoria scritta del 10/5/2025, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugn legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen, perché fondato su motivi che, in real
al merito della decisione impugnata, il primo dei quali è anche aspecifìco, in quant confronta con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata con le quali è stato disattesa l’ doglianza presentata al Tribunale per il riesame di Salerno.
In tema di misure cautelari personali, invece, il ricorso per cassazione che insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelarí, è am solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogic motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esam giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628 – 01).
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del r in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare, consente al legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso in sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dì canoni della logica e ai principi dì diritto che governano l’apprezzamento delle ri probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motiva si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esamin giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 – 01).
Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha evidenziato che la persona offesa COGNOME ha riferito di aver ricevuto proprio dal Tropea, persona che allora non conosceva, la unitamente alla somma di euro 1.500,00 affinché provvedesse alla contraffazione del telai essere poi stato contattato dallo stesso Tropea sul telefono di suo padre, ma di averne le richieste, lasciando la vettura abbandonata per tre giorni, sino a quando aveva messaggi intimidatori, poi effettivamente riscontrati dalla P.G. sul suo cellula dichiarazioni dello stesso COGNOME e di altro familiare è emerso anche l’episodio in cui NOME aveva inviato due persone presso l’abitazione del COGNOME, poi effettuando tramite il te una di queste una videochìamata, alla quale partecipava anche il Tropea, nel corso della lo stesso COGNOME aveva formulato ripetute minacce all’indirizzo della persona offesa al ottenere la restituzione dell’autovettura e del denaro ricevuto per eseguire il lavoro.
Senza incorrere in vizio logico alcuno, pertanto, il Tribunale del riesame ha rileva comunque, anche la mera partecipazione silente del ricorrente alla videochiamata effettua NOME con le minacce rivolte alla persona offesa affinché restituisse l’autovettura conse per la contraffazione del telaio dallo stesso Tropea, unitamente al denaro da questo r concorre ad integrare gravi indizi della partecipazione del ricorrente al reato ascr concorso con il NOME, non potendosi altrimenti spiegare la partecipazione del ricorren videochiamata .
Anche sotto il profilo cautelare, il provvedimento impugnato ha dato adeguatame conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere la necessità di una misura custodiale, sulla personalità del ricorrente, desunta dalla dinamica dei fatti per cui si proc precedente specifico e da una condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, eleme
dai quali sono state desunte la sussistenza di esigenze cautelari e l’inidoneità a soddi
misura degli arresti domìciliarì
,
pur con braccialetto elettronico, non ostacolando questa la
possibilità di reiterare intimidazioni a mezzo del telefono.
4. L’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto, pertanto, dell’esercizio
contro
llo di legittimità sui punti devoluti, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto i
fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di caratte
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: l
delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di i
evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provv
(sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non
versamento, in favore della Cassa delle ammende, dì una somma che, considerati i profi
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. a proc. pen.
Così deciso in data 29 maggio 2025
Il relatore
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale