Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41780 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41780 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Caltanissetta DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 13 aprile 2023, del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La vicenda, all’interno della quale devono essere inserite le provvisorie imputazioni oggetto del ricorso, trae origine da una complessa attività d’indagine diretta ad accertare l’esistenza di un gruppo organizzato dedito all’acquisto di autoveicoli di origine illecita (prevalentemente oggetto di furto o d
appropriazione indebita ai danni di società di leasing); autoveicoli che venivano successivamente rivenduti a terzi dissimulandone la derivazione delittuosa.
Al COGNOME, in particolare, per quel che rileva in questa sede, viene contestata la partecipazione all’associazione (capo 1) e la commissione di due reati scopo (qualificati ai sensi dell’art. 497-bis cod, pen.), indicati ai capi 24, oltre ad altri reati per i quali, attesa la pena edittale, non è stata applicat misura cautelare.
Per i reati associativi e quelli contestati ai sensi dell’art. 497-bis cod. pen. Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha applicato al NOME la misura degli arresti domiciliari.
L’ordinanza applicativa è stata confermata dal Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, ed avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’indagato, articolando due autonomi motivi d’impugnazione.
Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene al re associativo e deduce l’insussistenza di un idoneo profilo indiziario a carico del ricorrente; il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, atti ai reati di falso e deduce che non sarebbe stata provata la necessaria validità per l’espatrio dei documento d’identità rinvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
Appare opportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misur cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi crit richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053).
Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto
presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900).
Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 con riferimento specifico al vizio di motivazione).
Ciò considerato, la Corte ha evidenziato nel dettaglio i plurimi elementi emersi a carico del ricorrente, indicando con precisione gli argomenti dai quali ha ritenuto di desumere la partecipazione del NOME ai due reati scopo (l’esame degli atti documentali falsi, le modalità di estrinsecazione della condotta, l conversazioni intercettate, i riconoscimenti fotografici e le dichiarazioni rese da soggetti loro malgrado coinvolti nella realizzazione delle condotte criminose) e alla stessa struttura associativa (desunta non solo dalla partecipazione ai reati fine, ma anche dalle ulteriori condotte in ipotesi dimostrative dell’adesione al programma criminoso: la partecipazione alle trasferte finalizzate al recupero degli autoveicoli, l’esistenza di rapporti diretti tra i componenti del sodalizio ruolo – sovraordinato – assunto dallo stesso COGNOME nei rapporti tra i sodali).
A fronte di ciò, il ricorrente si limita, da un canto, a dedurre genericamente l’assenza di elementi indiziari sufficienti, dall’altro, a indicare una diver valutazione della rilevata frequentazione con il coimputato (Giarratana) e a prospettare l’assenza di prova in ordine alla validità del documento.
Le censure sono tutte inammissibili, seppur sotto diversi profili.
In primo luogo, perché non si confrontano con le dettagliate argomentazioni offerte dalla corte territoriale ed omettono di indicare le ragioni di fatto o diritto poste a base della deduzione. E tanto preclude al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato e rende il motivo di ricorso inammissibile.
In secondo luogo, in quanto, pur formalmente deducendo asseriti vizi logici della decisione, si limitano ad “attaccare” la persuasività della ricostruzione offerta nella decisione impugnata, evidenziando ragioni asseritamente idonee a raggiungere una conclusione differente rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito. Si risolvono, quindi, nella prospettazione di una diversa valutazione dei dati fattuali, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito e preclusa al giudice
della legittimità, il cui sindacato, invece, com’è noto, è limitato a riscontra l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
In primo luogo, in quanto non dedotto con l’istanza di riesame. E la questione sollevata dal ricorrente presuppone un accertamento in fatto precluso al giudice di legittimità.
In secondo luogo, in quanto non deduce che il documento non fosse valido per l’espatrio, ma solo che mancherebbe la riproduzione fotografica integrale dello stesso, dalla quale poter desumere il dato accertato dalla Corte. In questi termini è inammissibile in quanto ciò che rileva è l’esistenza del dato (la validit per l’espatrio) e non già la presenza della relativa prova documentale. E la Corte territoriale ha esplicitamente evidenziato la validità per l’espatrio del documento di riconoscimento contraffatto utilizzato.
In conclusione, il ricorso deve dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il Co sigliere este
Il Presidente