Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18452 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi RAGIONE_SOCIALE requisitoria in atti;
sentito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Reggio Calabria, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 24/11/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 03/10/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di partecipazione all’associazione mafiosa unitaria denominata RAGIONE_SOCIALE, in qualità di dirigente ed organizzatore dell’articolazione territoriale nota come RAGIONE_SOCIALE, operante, oltre che in alcuni comuni del reggino, anche in Milano e zone limitrofe (capo A), nonché al reato di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo AG.
In sintesi, secondo il quadro accusatorio, riscontrato dai giudici del merito cautelare, il COGNOME si occupava, in particolare, degli affari criminali nella zona di Vinco, quartiere di Reggio Calabria; era preposto a risolvere contrasti e a dirimere liti sul territorio nonché a mantenere contatti con l’articolazione della RAGIONE_SOCIALE operante nel milanese; era altresì attivo nel campo delle estorsioni, come desumibile anche dal reato fine contestatogli.
I gravi indizi di colpevolezza del COGNOME, già in passato condannato con pronuncia definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (procedimento cd. RAGIONE_SOCIALE), sono indicati nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, riscontrate da numerose conversazioni oggetto di intercettazione.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge (artt. 416 bis cod. pen., 273 cod. proc. pen., 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, ritenuta illogica, circa la ritenuta sussistenza d gravi indizi di colpevolezza, a fronte di un quadro inidoneo a sostenere l’accusa.
Richiamati i principi di diritto in tema di partecipazione al reato associativo mafiosa, il ricorrente evidenzia di essere già stato condannato in via definitiva con sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria del 19/01/1999 per essersi associato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il periodo compreso tra il 1986 e il 19 gennaio 1999, ma di essere stato in seguito assolto con sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria del 05/06/2012 dall’imputazione relativa RAGIONE_SOCIALE sua permanente associazione nel periodo successivo, dal 19.1.1999 fino RAGIONE_SOCIALE pronuncia di detta sentenza (procedimento denominato RAGIONE_SOCIALE); nuovamente imputato per l’ulteriore lasso temporale, dal 5.12.2012, con condotta in atto, il Tribunale di Reggio Calabria – sezione del riesame, con ordinanza del 22/08/2018, aveva ritenuto insussistente i gravi indizi di colpevolezza, annullando l’ordinanza di custodia cautelare del Gip e ordinando l’immediata scarcerazione (procedimento denominato Teorema – Roccaforte).
Ad avviso del ricorrente, quindi, l’ordinanza odiernamente impugnata, relativa RAGIONE_SOCIALE partecipazione al sodalizio mafioso dal 5 dicembre 2012, con condotta in permanenza, secondo l’incolpazione provvisoria, era stato già oggetto di valutazione fino al 2018, nei due procedimenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e non conteneva elementi utili per affermare una responsabilità penale per il reato associativo, esclusa – appunto – in altra sede giudiziaria.
Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il COGNOME aveva riferit notizie fino al 2013 e gli altri avevano riportato elementi che non individuavano il ruolo del COGNOME all’interno della RAGIONE_SOCIALE, in ogni caso senza riscontri esterni, tali
non potendosi considerare le intercettazioni ambientali e telefoniche riportate nel provvedimento impugnato.
Anche l’estorsione in danno dell’imprenditore NOME COGNOME si fondava su un’erronea interpretazione delle dichiarazioni di quest’ultimo, incerte nel riconoscimento del COGNOME e contraddittorie.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo incentrato su una rivalutazione degli atti di indagine, al fin di escludere l’affermata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati oggetto di incolpazione.
Va in primo luogo precisato, circa l’interferenza con altri procedimenti giudiziari a carico del COGNOME per la stessa imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso, che l’incolpazione si riferisce ad un periodo successivo (dal 5 dicembre 2012, pag. 4 dell’ordinanza impugnata) a quello per cui vi è stata assoluzione (fino al 5 giugno 2012, data di pronuncia della relativa sentenza del Gup del Tribunale di Reggio Calabria, allegata al ricorso, con l’annotazione di non definitività per l’appello proposto).
Una sovrapposizione, peraltro parziale, potrebbe esserci con il periodo oggetto dell’ordinanza del riesame (Tribunale di Reggio Calabria del 22 agosto 2018, pure allegata al ricorso) che per il COGNOME individua il periodo di partecipazione al sodalizio con decorrenza 5 dicembre 2012, con condotta in atto (pagina 3). Trattasi, tuttavia, di un provvedimento emesso in sede cautelare, rispetto al quale, si deduce in ricorso, non vi fu impugnazione della Procura e “la posizione del COGNOME venne stralciata, rispetto agli altri imputati che furono rinviati a giudizio” così lasciando intendere che il procedimento si concluse con l’archiviazione; in ogni caso, la difesa non allega un esito diverso nel merito, idoneo ad incidere con effetto preclusivo sulla presente decisione. Ne consegue che – premesso che gli effetti del giudicato cautelare non sono immutabili, ma persistono solo rebus sic stantibus l’archiviazione non impedisce la riapertura delle indagini e la possibilità, in presenza di un mutamento della situazione di fatto, di adottare un nuovo e diverso provvedimento.
L’ordinanza del 22/08/2018, inoltre, a pagina 25, esclude la partecipazione del COGNOME all’associazione “in quanto non vi è la prova né di una affiliazione né di un inserimento organico e sistematico nel tessuto organizzativo”; riscontri che, invece, sussistono nel procedimento cautelare in esame, e che si riferiscono anche ad un periodo successivo a quello preso in considerazione nel provvedimento del riesame del 2018 (in tal senso, l’affiliazione nel febbraio 2020, riferita da collaboratore di giustizia NOME COGNOME).
5. Per quanto attiene agli altri profili del ricorso, va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine RAGIONE_SOCIALE consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione RAGIONE_SOCIALE peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se i giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Nel caso di specie, il motivo attiene con evidenza al profilo motivazionale, nonostante il richiamo RAGIONE_SOCIALE normativa sostanziale e processuale per sostenerne la violazione.
In particolare, si contesta da parte del ricorrente, in termini generici e frammentari, la valenza indiziaria a tal fine delle dichiarazioni dei collaboratori d giustizia e delle varie conversazioni intercettate, così come sintetizzate nell’ordinanza impugnata; non sono formulate censure, invece, sulla persistente operatività della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – par. 2 dell’ordinanza del tribunale – della quale COGNOME è stato ritenuto partecipe – come evidenziato in precedenza – con sentenza definitiva, nell’ambito del procedimento RAGIONE_SOCIALE.
Tale decisione è stata a ragione valorizzata nell’ordinanza impugnata, posto che in tema di associazione mafiosa i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dRAGIONE_SOCIALE precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221 – 01), pur in considerazione di quanto affermato dRAGIONE_SOCIALE successiva sentenza assolutoria, ove non si mancava di precisare che “i dati acquisiti a carico del COGNOME confermano come anche dopo la condanna subita in RAGIONE_SOCIALE abbia continuato a pensare e ad agire da uomo di ‘RAGIONE_SOCIALE, a compiacersi di essere stato ed essere , per le amicizie di peso vantate, e come tale, abbia continuato a pretendere il rispetto dovutogli dentro e fuori dal carcere”, ma che “tali emergenze…non si reputano sufficienti per argomentare la attuale, o comunque successiva al 19.1.1999, associazione RAGIONE_SOCIALE” (pagine 97 e 98 della sentenza del Gup del 05/06/2012).
Il Tribunale, richiamando anche il provvedimento genetico, ha analizzato con rigore di analisi, immune da censure di legittimità, in primo luogo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno confermato l’appartenenza di NOME COGNOME, detto COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, evidenziando come gli stessi fossero profondi conoscitori delle dinamiche della criminalità ‘ndranghetista reggina e, in particolare, di quelle riguardanti la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e come la loro attendibilità fosse stata già vagliata in altri procedimenti giudiziari.
Sono state valorizzate le dichiarazioni di NOME COGNOME, affiliato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il quale ha riferito di essersi rapportato con il ricorrente quale capo di Vinco, ricadente nel territorio dei RAGIONE_SOCIALE, quanto meno sino all’anno 2013; di NOME COGNOME, attestante come il COGNOME avesse partecipato nel febbraio del 2020 ad un rito di ‘RAGIONE_SOCIALE, nel corso del quale gli fu conferita la dote del Vangelo; di NOME COGNOME, esponente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; di NOME COGNOME, circa il ruolo del COGNOME, esponente dei RAGIONE_SOCIALE, nella risoluzione dei conflitti intern
Le intercettazioni hanno altresì confermato l’operatività del ricorrente all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il ruolo di rilievo rivestito (pagine da 19 a dell’ordinanza); in particolare, l’esistenza di costanti rapporti di frequentazione con i sodali NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’ambito di un legame delinquenziale saldo e permanente.
Le letture alternative reiterate dRAGIONE_SOCIALE difesa attengono al merito cautelare e ad un profilo, quindi, strettamente valutativo, non rilevante in sede di legittimità.
Ugualmente, le generiche censure relative all’estorsione di cui al capo AG non superano il vaglio di ammissibilità, in quanto incentrate sulla confutazione dell’attendibilità della vittima, le cui dichiarazioni sono state ritenute lineari e p di contraddizioni, anche con riferimento all’individuazione del luogo degli incontri e all’identificazione del COGNOME (pag. 42).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda RAGIONE_SOCIALE Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024