Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10179 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Torino, sezione del riesame, in accoglimento dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto del GIP del Tribunale di Cuneo, ha applicato, per quanto qui interessa, nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di furto tentato ai danni dell’officin “8/ma rov” (capo A) e di furto consumato del furgone utilizzato per commettere il tentativo di furto (capo B).
1.1. NOME NOME era stato arrestato, unitamente ad altri due soggetti, in flagranza di reato.
Il Giudice per le indagini preliminari non aveva convalidato l’arresto di NOME NOMEné di uno dei correi) e aveva respinto la richiesta di custodia cautelare, rit insussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
1.2. Il provvedimento di applicazione della misura da parte del Tribunale de riesame riposa su una più completa piattaforma indiziaria, arricchita dal depos di nuovi atti di indagine, concernenti soprattutto la trascrizione delle conversa intercettate.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difenso articolando otto motivi (seppure rubricati da I a VII), di seguito enunciati nei strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con i primi due denuncia vizio di travisamento della prova circ l’individuazione fotografica da parte della persona offesa e il valore da attrib una telefonata del 8 agosto 2023, ore 23:46.
2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza della gravità indiziaria sulla sua partecipazione al fur furgone di cui al capo B).
2.3. Con il quarto eccepisce la mancanza di querela in ordine al reato di cu capo A), in quanto la persona offesa avrebbe chiesto la punizione soltanto di soggetti.
2.4. Con il quinto e il sesto (indicati rispettivamente come IV e V) il ricor si duole della ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva e della adeguate proporzionalità della misura cautelare.
2.5. Con il settimo motivo sostiene (VI) che dagli atti risulterebbe la pro residenza, ove avrebbe potuto essere collocato in regime di arresti domiciliari
Con l’ottavo (VII) si duole del fatto che nel prevedere l’applicabilità d pena superiore ai tre anni di reclusione, il Tribunale non abbia tenuto conto d eventualità di ricorrere alle pene sostitutive.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato, pur presentando profili inammissibilità.
I primi due motivi esulano dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, c proc. pen.
Nonostante sia formalmente denunciato il vizio di travisamento della prova, le doglianze si risolvono nella richiesta di “rilettura” degli elementi di fatto fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazìone di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione d risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME).
3. Il terzo motivo è inammissibile.
Per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. de intendersi quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, ch contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio l responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono di fondare una qualific probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, R 256657).
In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vi di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta so compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto del ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a ca dell’indagato e di controllare la congruità della motivazione rispetto ai canoni logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risult probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Nella specie il giudice di merito ha dato specifico conto, con una motivazion immune da cadute logiche, di tutti gli elementi (arricchitisi di quelli compen nella annotazione di PG del 17 agosto 2023 di cui il GIP non disponeva) che valutati nel loro complesso (anche alla luce dei risultati delle intercett telefoniche che forniscono una chiave aggiuntiva di interpretazione dei fat disegnano un quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione del ricorrente a commissione dei reati di cui ai capi A e B della incolpazione provvisoria (pagg. -11 ordinanza impugnata).
Peraltro il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza richie procedere a un esame coordiNOME dei diversi elementi valorizzati dai giudi cautelari, mentre il ricorso svaluta la necessaria lettura globale dei dati in facendo leva, in più parti, su una considerazione atomistica degli stessi, e cade non di rado, in inammissibili doglianze in fatto.
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Per espressa previsione normativa (art. 123 cod. pen.), la querela si este di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.
Il quinto e il sesto (indicati rispettivamente come IV e V) sono infondati Nessuna caduta logica presenta il tessuto argomentativo della ordinanza impugnata, laddove:
evidenzia le esigenze cautelari, valorizzando la gravità dei fatti per procede, commessi il 9 agosto 2023, nonché i numerosi reati di furto e di deli contro il patrimonio commessi in precedenza dall’imputato, sottoposto al regim di detenzione domiciliare sino al 2020, senza alcun effetto deterrente (pag. 11
valuta l’impossibilità di applicazione di misure meno gravose alla luce de pericolosità del soggetto e della assenza di capacità autocustodiali (pagg. 12).
Il settimo motivo (VI) è aspecifico, poiché non si confronta con la principa ragione decisoria: l’indagato ha dimostrato di non avere capacità autocustodial
Peraltro la circostanza che risulti una residenza formale, nulla dice d effettiva idoneità del domicilio, che il Tribunale nega e che il ricorrente affe modo apodittico, senza indicare concrete ragioni a sostegno.
L’ottavo motivo (VII) è generico, in quanto si limita a richiamare in astra le pene sostitutive, senza spiegare perché la relativa disciplina dovrebbe incid nel caso concreto, sulla applicazione della misura custodiale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. proc. pen.
Così deciso il 13/02/2024