Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6157 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIGINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che con requisitoria del 4/10/2025 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Latina che il 21 maggio 2022 aveva disposto l’applicazione, nei confronti di COGNOME, della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggrav concorso e porto d’armi.
COGNOME‘COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore proponendo due motivi di impugnazione:
2.1. violazione di legge, con riferimento agli artt. 273 e 292 lett. C) cod. proc. pen. di motivazione perché manifestamente illogica, contraddittoria ed apparente, con riferimento riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza;
2.2. violazione di legge, con riferimento agli artt. 292 lett. c) e c-bis) cod. proc. pen di motivazione dell’ordinanza impugnata, priva dell’esposizione e dell’autonoma valutazione dell esigenze cautelari.
Con ordinanza depositata in data 29 settembre 2026 il Giudice per le indagini preliminar del Tribunale di Latina ha sostituito la misura coercitiva della custodia in carcere con quella arresti domiciliari.
In data 15 ottobre 2025 il difensore dell’COGNOME ha depositato a mezzo mail dichiarazio di rinuncia al ricorso a firma di quest’ultimo.
4.1. Nel considerare tale comunicazione, giova premettere che la rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativ irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria dell’ufficio giudiziario.
L’atto, non costituendo l’espressione dell’esercizio del diritto di difesa, rich manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/3/2016, COGNOME, Rv. 266244 01; Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, dep. 5/2/2015, COGNOME e altro, Rv. 262276 – 01; Sez. 1 29202 del 23/5/2013, COGNOME, Rv. 256792 – 01; Sez. U., n. 18 del 5/10/1994, dep. 27/1/1995, COGNOME, Rv. 199805 – 01).
Il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga. (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 201 COGNOME, Rv. 266244 – 01) Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262276 – 01).
L’incaricato alla presentazione può essere il difensore e “può essere anche un procuratore legale non iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione, non esse richiesta dall’art. 582 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 589 dello stesso co l’autenticazione della firma della parte privata che rinuncia” (Sez. 6, n. 3377 del 19/1/1 Ferracin e altro, Rv. 197296 – 01).
4.2. GLYPH Nel caso in esame l’atto trasmesso dal difensore dell’COGNOME reca una sottoscrizione apparentemente di quest’ultimo, ma priva di autenticazione da parte del difensore che, invece, si è limitato a trasmettere l’atto a mezzo mail.
L’atto di rinuncia, pertanto, è inidoneo a produrre effetti giuridici, in quanto è p sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore o da pubblico ufficiale, né è sottoscritto e presentato da difensore munito di procura speciale
Il ricorso è, però, comunque inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano parametri dell’impugnazione di legittimità.
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscon giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza de motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logi ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenz n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato pertanto, deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realm idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazio non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internam “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili ili incongruenze tra le sue diverse parti o inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logica “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal r nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalm inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv 251516; Sez. 4, n. 2 del 3/5/2007, Rv 237012).
5.1. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale d riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perciò, consente al giudice legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso inerisc sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merit canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risulta
probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazion si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate d giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276976 – 01).
Nel caso in esame il tribunale del riesame, senza incorrere in illogicità alcuna, rappresentato adeguatamente le ragioni poste a base della decisione adottata, descrivendo i tratti salienti della rapina con uso di armi posta in essere da cinque persone nell’abitazione persona offesa, in Latina, con sottrazione del telefono cellulare della sorella della persona off sopraggiunta nel corso dell’azione criminosa, e di un borsone nel quale veniva riposta refurti varia. Gravi indizi della partecipazione del ricorrente a tale rapina sono stati, poi, d dall’analisi del traffico telefonico insistente al momento del fatto sul “locus commissi delict ha consentito di individuare alcune utenze telefoniche che agganciavano le celle della zona e, t queste, quella dell’COGNOMECOGNOME COGNOME ha generato un traffico telematico agganciando le celle ra base sempre compatibili con il luogo del delitto, insieme ad altre appartenenti a sogge allontanatisi verso Roma seguendo lo stesso percorso del ricorrente e fermandosi, insieme a questo, in zona compatibile con l’abitazione dell’COGNOME.
Successivamente, parte della refurtiva, costituita in particolare da una borsa Louis Vuitto poi riconosciuta come propria dalla persona offesa, è stata rinvenuta nell’autovettura d ricorrente.
Senza incorrere in alcuna illogicità manifesta, pertanto, il provvedimento impugnato h desunto gravi indizi della colpevolezza del ricorrente: dalla geolocalizzazione delle utenze rife ai vari indagati e dal traffico prodotto dalle stesse, che ha rivelato il collegamento tele prodromico alla partenza per Latina, il successivo arrivo degli indagati in prossim dell’abitazione della persona offesa in orari compatibili con la rapina e, poi, il contestuale verso Roma con ritrovo degli indagati verosimilmente presso l’abitazione dell’COGNOME; d rinvenimento della borsa Louis Vuitton provento della rapina nella disponibilità del ricorre dalla estrapolazione delle chat e dei messaggi contenuti nel telefono del coindagato NOME, dai quali è emersa l’attività di questo volta alla vendita di beni provento di reato, tra i q orologio Bulgari riconosciuto come proprio dalla persona offesa.
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto adeguato a rendere conto delle ragioni post a fondamento del provvedimento impugnato, aderenti ai canoni della logica e ai principi di dirit che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
5.2. GLYPH Analogamente, quanto alle esigenze cautelari, senza incorrere in illogicità alcuna il Tribunale del riesame ha desunto un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condot della stessa specie dalle modalità e circostanze del fatto, particolarmente grave perch commesso con uso di armi e legando la persona offesa ad una sedia con nastro adesivo, e dai precedenti penali specifici della stessa specie, da cui il ricorrente è gravato: tali elementi indotto a ritenere adeguata a contenere la pericolosità del ricorrente la sola misura della cust in carcere, poi sostituita in data 29 settembre 2026 con quella degli arresti domiciliari.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 6 novembre 2025