Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18011 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18011 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso
Uditi i difensori avvocato COGNOME eavvocato NOME COGNOME, entrambi del Foro di NAPOLI in difesa di NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/11/2022 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame personale avverso l’ordinanza emessa in data 17/11/2022 con la quale il GIP del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME NOME in quanto indagato per concorso in detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti, in Caivano all’interno del rione popolare IACP detto “Bronx”, e per il reato di cui all’articolo 33 cod. pen.
Ricorre lo COGNOME, a mezzo dei propri difensori di fiducia, con due distinti atti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessar per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo di ricorso, a firma dell’AVV_NOTAIO si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi in relazione alla contestazione ex art. 73 co. 1 DPR 309/90.
Il ricorrente si duole che l’impugnata ordinanza abbia riproposto acriticamente il percorso argomentativo del provvedimento genetico, censurato dalla Difesa nell’udienza camerale.
Si evidenzia l’oggettiva impossibilità, dimostrata con documentazione fotografica, che i militari, a causa della presenza di un muro, abbiano potuto vedere il punto in cui si trovava lo COGNOME ed effettuarne l’identificazione.
Si contesta, poi, la conferma del giudizio di gravità indiziaria sull’inser mento dell’indagato nella gestione della piazza di spaccio presente nel rione popolare IACP di Caivano.
Tale convincimento sarebbe fondato su due circostanze: a. la presenza del ricorrente sul luogo, ove lo stesso risiede, e l’apporto logistico vocale fornito a alcuni soggetti per il ripristino dei chiavistelli precedentemente disarticolati da p.g.; b. il rinvenimento di una considerevole somma di denaro in tagli da 50 euro.
Si critica, infine, la conclusione tratta dal tribunale del riesame secondo cui lo COGNOME avrebbe opposto resistenza per consentire ai complici di dileguarsi e occultare la sostanza stupefacente, offrendo una diversa chiave di lettura secondo cui lo stesso avrebbe opposto resistenza all’intervento perché si vedeva sequestrare la somma di danaro guadagnata lecitamente come piastrellista.
Si ritiene che l’impugnata ordinanza abbia utilizzato, ai fini della conferma del giudizio di gravità indiziaria, circostanze non direttamente indicative della ces sione di sostanza stupefacente o di un coinvolgimento in tale attività.
Il ricorrente critica il richiamo, operato dal GIP e fatto proprio dal tribunal ai verbali redatti dalla PG e alle s.i.t., facendo presente che la Difesa ha sottol neato le evidenti incongruenze dei verbali e il mancato deposito delle sommarie informazioni cui hanno fatto riferimento entrambi i provvedimenti di merito.
Si evidenzia che l’ingente quantitativo di droga è stato supposto per la consistente affluenza di clienti in fila, ma non è mai stato ritrovato e nessun acquirent è stato fermato per riscontrare l’ipotesi di spaccio.
In sostanza, il giudizio di gravità indiziaria sarebbe suffragato unicamente dalla presenza dello COGNOME nei pressi della piazza di spaccio, dal suo interessamento al ripristino di chiavistelli e dal ritrovamento del denaro.
La Difesa precisa di aver contestato la redazione incompleta del verbale di sequestro che non specifica il taglio delle banconote e i numeri di serie delle stesse, evidenziando che tale incompletezza ha limitato la possibilità della Difesa di dimostrare la liceità del possesso della somma sequestrata.
Si sottolinea, infine, che l’unico involucro ritrovato, contenente 0,95 grammi di eroina, era intriso di escrementi come attestato nella notizia del reato. Tale circostanza dimostrerebbe che la sostanza era lì da tempo e pertanto non riconducibile all’indagato.
Si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sia sotto il profilo della corretta applicazione nella legge penale che sotto il profilo motivazionale.
Vengono richiamati i principi stabiliti da questa Corte in tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che non appaiono rispettati nel caso che ci occupa essendo la motivazione dell’impugnato provvedimento vaga, apodittica, autoreferenziale e frutto di una concatenazione di presunzioni.
Con un secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 73 co. 5 DPR 309/90 laddove è stata esclusa la sussistenza dell’ipotesi di lieve entità.
Vengono ricordati i criteri per l’applicazione di tale fattispecie evidenziando come, nel caso che ci occupa, non vi sia alcuna circostanza dalla quale presumere il preciso dato quantitativo.
L’unico dato emergente dall’attività di osservazione -si sottolinea- è rappresentato dalla presenza di diversi acquirenti in attesa, senza alcuna possibilità dì stabilire la quantità e la qualità delle dosi spacciate.
L’unico ritrovamento eseguito -si legge in ricorso- riguarda poco meno di un grammo di eroina.
Pertanto, mancherebbe agli atti l’elemento dal quale l’impugnato provvedimento trae la conclusione che la piazza di spaccio avesse disponibilità di quantitativi di sostanza stupefacente idonei a soddisfare i bisogni di una pluralità di con sumatori.
Alla luce di tali considerazioni le argomentazioni dell’impugnato provvedimento sulla configurabilità dell’ipotesi di cui al comma V vengono definite inconferenti ed illogiche.
Con un terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 275 cod. proc. pen. sulla sussistenza delle esigenze cautelarí.
Si lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari sia per quanto riguarda il profilo soggettivo del ricorrente sia per la condotta oggetto di contestazione.
L’impugnato provvedimento avrebbe formulato un giudizio negativo della personalità del ricorrente rilevando un elevato pericolo di recidiva sulla base dei precedenti penali per estorsione e ricettazione risalenti al 2011. Da tali precedenti verrebbe desunta anche l’esistenza di un’allarmante continuità nel percorso criminale e una manifesta aggressività.
Il ricorrente evidenzia la mancata considerazione dell’assenza di carichi pendenti e la carenza di elementi idonei ad attualizzare la sussistenza della cessione di sostanze stupefacenti all’episodio delittuoso attuale.
Gli unici elementi valorizzati al fine di negare l’applicazione di una misura meno gravosa di quella carceraria sono il certificato del casellario giudiziale e l’ niziale condotta dello COGNOME allorquando si vedeva sottratto il danaro frutto del proprio lavoro.
Si contesta, infine, la conclusione del tribunale di ritenere priva di riscontr la versione dello COGNOME perché non in grado di fornire nome e numero di telefono del proprio datore di lavoro, nonostante sia prassi partenopea svolgere lavori edili raccogliendo il consenso degli operai qualche ora prima di accedere al cantiere.
Con un secondo atto a firma dell’AVV_NOTAIO si deduce con un primo motivo violazione di legge in relazione all’articolo 73 comma quinto DPR 309/90.
Ci si duole nuovamente del mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità avvenuto con una generica motivazione facente riferimento alle modalità del fatto e alla non occasionalità della condotta.
Tale motivazione viene ritenuta in evidente contrasto con i principi in tema di applicabilità della fattispecie di cui al quinto comma.
Si rileva, inoltre, che il tribunale del riesame non fa alcun riferimento a dato quantitativo dello stupefacente, ritrovato nella misura di 0,95 grammi di eroina, mai rinvenuto sulla persona e in assenza di perquisizioni presso il domicilio del ricorrente.
Vengono richiamati, pertanto, i principi stabiliti da questa Corte in rifer mento al dato ponderale e all’offensiva della condotta.
Ritiene il difensore che sulla base del quantitativo in esame mai rinvenuto sulla persona del ricorrente possa riconoscersi la fattispecie di lieve entità sia pe il quantitativo che per i mezzi e modalità della condotta, tenendo conto che non veniva svolta la necessaria perquisizione domiciliare né tantomeno venivano rinvenuti elementi dai quali desumere una stabile attività di spaccio.
Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 274 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.
Si contesta ancora una volta la sussistenza delle esigenze cautelari con riguardo ai profili dell’attualità del pericolo.
Sul punto vengono richiamati i principi stabiliti da questa Corte di legittimità evidenziando, che nel caso che ci occupa il tribunale del riesame non ha motivato alcun profilo di attualità e concretezza in riferimento alla misura cautelare adot tata.
L’unico dato emergente -si sottolinea- è rappresentato da un precedente per evasione dell’anno 2011 mentre non viene indicato quale sia il pericolo per cui l’imputato possa commettere altri reati nè vengono rappresentate le occasioni prossime al reato la cui sussistenza sia desumibile dalla presenza di indici rivelatori.
Viene riportata la motivazione del provvedimento impugnato resa sul punto evidenziandone l’estrema genericità
Il ricorrente chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, contiene l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni r spetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.
Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i
principi di diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princ di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv. 237475»,.
Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l’inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1 n.7445/2021).
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione d ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità eviden risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
Questa Corte di legittimità, più volte ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale ( ex multis Sez. 5 n. 36079 del 5/6/2012, COGNOME ed altri, Rv. 253511). Al fine dell’adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque
elemento probatorio idoneo a fondare “in giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati.
In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, com cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l’art. 273, comma ibis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell’art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, COGNOME, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, COGNOME, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, COGNOME, rv. 255928).
3. Se quelli appena illustrati sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario.
Dunque, nel caso all’odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, co, 1, lett. e), cod. proc. pen.
La motivazione del tribunale del riesame partenopeo in punto di gravità indiziaria è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
I giudici partenopei, non si limitano a richiamare adesivamente, come lamenta il ricorrente, l’ordinanza genetica, ma offrono una motivazione dettagliata e pienamente in linea con le emergenze investigative in atti, suggerisce di fare ad essa integrale richiamo, onde evitare inutili ripetizioni.
Sono, infatti, descritte in modo preciso ed analitico le risultanze investigative che giustificano la contestazione al ricorrente dell’attività di spaccio di stanze stupefacenti e della condotta di resistenza a pubblico ufficiale.
Secondo i giudici del gravame cautelare, i gravi indizi a carico del ricorrente in relazione alle ipotesi di reato oggetto della provvisoria contestazione si desumono chiaramente dalla diretta osservazione dei verbalizzanti che, anche sulla scorta di pregresse attività di PG, ricostruivano il modus operandi della vendita di sostanze stupefacenti adottato nella nota piazza di spaccio insistente nel rione
popolare IACP detto “Bronx” in Caivano e precisamente all’interno dell’isolato INDIRIZZO scala INDIRIZZO, oggetto di un’attenta osservazione da parte della polizia giudiziaria.
Gli operanti -come ricorda il provvedimento impugnato- danno atto delle modalità organizzate dell’attività di spaccio attraverso una ripartizione di compiti tra vedette e pusher posti all’interno del predetto isolato (vengono richiamati sul punto i fotogrammi in atti relativi al punto di osservazione della PG, al cancello posto a protezione della scala ed all’androne, luogo dell’attività di spaccio monitorata); in particolare, l’acquirente viene indirizzato all’interno dell’androne del pia terra dove la consegna della droga avviene attraverso una feritoia di un cancello di ferro, dietro il quale è posizionato il pusher.
Alle pagg. pag. 2-3 dell’ordinanza impugnata ci si sofferma, in particolare, sulle risultanze degli accertamenti del 15/11/2022, quando intorno alle 18 i carabinieri notarono circa dieci soggetti in fila dinanzi alla feritoia del cancello (il Bancomat) in attesa di ricevere la droga attraverso la stessa, che allertati dalla presenza delle forze dell’ordine da altri soggetti a bordo di moto di grossa cilindrata si dileguarono.
I giudici partenopei si soffermano analiticamente sulle attività successive che portarono al rinvenimento della droga e in particolar modo, a pag. 4, sull’attività di resistenza posta in essere dallo COGNOME
L’ordinanza impugnata si confronta criticamente, confutandolo, anche con quanto dichiarato dall’odierno ricorrente in merito alla provenienza del danaro sequestrato e alle motivazioni che avrebbero indotto l’indagato alla non negata opposizione al controllo, che gli assume sarebbe verbale.
In proposito, va rilevato che, a fronte di quanto caduto sotto la diretta percezione degli operanti, si palesa neutra la questione del taglio delle banconote sequestrate, che al più attiene alla pertinenza delle stesse al reato in questione e quindi ad un problema relativo alla legittimità del sequestro.
4. Manifestamente infondato è anche il profilo di doglianza in punto di ritenuta insussistenza dell’ipotesi meno grave di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 che il giudice della cautela motivatamente esclude alla luce delle specifiche modalità del fatto, della non occasionalità della condotta, evincibile dalle stesse modalità dello spaccio, indicativa di un’attività organizzata e continuativa (viene ricordato proposito che durante la breve attività di osservazione della PG avvenivano plurime cessioni di sostanza stupefacente) in grado cli consentire ingenti ricavi all’atto dell cessione.
Le modalità della condotta -evidenzia ancora il provvedimento impugnatoattestano plurime cessioni di sostanza stupefacente e la gestione da parte del ricorrente di una proficua piazza di spaccio, elementi questi che allo stato consentono
certamente di escludere il fatto di lieve entità, in considerazione della complessiva e reiterata attività spaccio di sostanza stupefacenti per quantitativi non certo tra scurabili.
La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie de fatto di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309 del 1990 – anche all’ della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 – può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 d 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, COGNOME, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’attenuante i esame per la protrazione nel tempo dell’attività di spaccio, per i quantitativi di drog acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l’elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo ai riconoscimento dell’attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell’attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegat numero di consumatori). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In tale ottica – secondo le SSUU Murolo del 2018- è dunque richiesto, già al momento della sua qualificazione – di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e de relazioni intercorrenti tra i medesimi.
Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente – e da qui la manifesta infondatezza anche delle doglianze sul punto- anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, dovendosi ricordare che, nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende i
dagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato i relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.
Dopo l’intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell’indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’ana soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto – quali le su concrete condizioni di vita in assenza di cautele – che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, COGNOME, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, COGNOME, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, COGNOME, Rv. 269684). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale napoletano ha ritenuto motivatamente che sussistessero evidenti esigenze di tutela della collettività, come correttamente argomentato dal GIP, in considerazione della gravità della condotta, le cui modalità inducono a ritenere il pieno inserimento dell’istante indagato nel crimine di settore e la gestione da parte del predetto di una consolidata attività di spaccio.
Le modalità della condotta ed il ruolo del ricorrente (lo COGNOME si attiva dopo il primo intervento della PG al fine di fare apporre nuovamente il chiavistello, ordinando ai suoi complici la celere esecuzione del lavoro, per consentire la ripresa dell’attività di spaccio attraverso la fessura del cancello, autorizza le operazioni spaccio ordinando al pusher di consegnare la sostanza velocemente ed avverte a voce alta i pusher dell’arrivo della PG, consentendo con la condotta di resistenza ai suoi complici la fuga) sono stati logicamente ritenuti elementi indicativi del pieno
inserimento dello COGNOME in una consolidata attività di spaccio, all’interno di una nota piazza di spaccio, organizzata secondo una rigida ripartizione di ruoli. Sussiste dunque un elevato rischio di reiterazione del reato, rivelato dalle stesse modalità del fatto e dalla negativa personalità del ricorrente.
Al riguardo, i giudici partenopei danno atto che, dalla lettura del certificat penale, emerge che l’indagato ha riportato condanne per plurime estorsioni, ricettazione ed evasione e, dunque, che, nonostante le precedenti condanne ed esperienze detentive non ha esitato e ricadere nuovamente nel crimine, dimostrando di non aver maturato alcun motivo dissuasivo; inoltre, la spregiudicatezza mostrata nel crimine di settore e il collegamento con soggetti in grado di fornire un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti destinato allo spaccio e in grado di smerciare droga ad una pluralità di acquirenti e la trasgressività mostrata al cospetto degli agenti di PG , vengono, altrettanto logicamente, ritenuti tutt fattori che inducono a connotare di concretezza il pericolo di condotte recidivanti.
Ciò -conclude coerentemente il provvedimento impugnato- oltre a dimostrare la non occasionalità della condotta contestata, palesa un’allarmante continuità nel percorso criminale e manifesta l’assoluta trasgressività (d’altra parte già evidenziata dal precedente penale per evasione).
La misura della custodia cautelare in carcere viene, dunque, ritenuta inevitabilmente essere l’unica idonea a salvaguardare le esigenze di prevenzione speciale, sul rilievo che la personalità dello COGNOME non consente assolutamente di poter fare affidamento su misure coercitive meno afflittive, necessitanti della collaborazione del sottoposto.
La scelta del massimo presidio cautelare già operata dal GIP viene, dunque, ritenuta corretta, sul rilievo che altre misure meno afflittive, pur custodiali, qu quella degli arresti domiciliati, tra l’altro in luoghi non distanti da quello di missione del fatto, non precluderebbe in maniera assoluta all’indagato di reiterate la condotta criminosa e non tutelerebbe efficacemente la collettività, avendo il ricorrente mostrato elevata professionalità nel crimine di settore. E che il presidi domiciliare non appare dunque idoneo ad elidere la fondata probabilità di reinserimento nel contesto criminale di riferimento, nel settore specifico degli stupefacenti
Il provvedimento impugnato soddisfa pienamente l’onere motivazionale richiesto laddove, va ricordato che la concretezza e attualità delle esigenze di cautela non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, co. 1, let cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l’ambiente
in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/201 Rv. 267785).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Il Crisigliere est sore
Così deciso un Roma il 23 febbraio 2023
Il Presidente