Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7324 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7324 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiest dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato la richies riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale Cosenza i
data 18/9/2024 che aveva applicato nei sui confronti la misura cautelare degli arre domiciliari in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, in concorso.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione COGNOME NOME Francesco il quale lamenta violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziarla.
Deduce che i testi COGNOME e COGNOME che hanno consentito al Tribunale di ritenere che COGNOME fosse alla guida dell’autovettura a bordo della quale i rei fuggirono dopo la rapina, sareb incorsi in contraddizione poiché COGNOME riferì che la persona alla guida aveva il volto trav mentre il teste COGNOME non fece menzione del travisamento, conseguentemente il riconoscimento fotografico da loro effettuato sarebbe privo di valenza dimostrativa.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive con le qua evidenziava l’incompatibilità temporale tra la data di consumazione del delitto e l’orari quale COGNOME si recò presso la Caserma dei Carabinieri a denunciare il furto dell’autovet utilizzata dai rei per la fuga.
3.Con il secondo motivo si propongono vizi di violazione di legge e difetto di motivazion punto di concretezza e attualità delle esigenze cautelari desunte, secondo la difesa, dalla gravità dei fatti e dai precedenti, assai datati, che gravano sull’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perchè basato su motivi generici oltre che manifestamente infondati.
2.In relazione alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, va ricordato secondo l’orientamento di questa Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvediment emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudiz legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatam conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a c dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deg elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che go l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).
Con riferimento al giudizio di attendibilità dei testi, il ricorrente si limita a reitera già prospettate innanzi al Tribunale del riesame che il collegio ha superato con argomentazio logico – giuridiche corrette (cfr. pag. 4 del’ordinanza impugnata).
2.2. In particolare, il Tribunale ha attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei
al riconoscimento fotografico da essi effettuato, in conformità con quanto affermato da giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 , Rv. 275548; Sez. 5, n. 230 del 10/07/2020, Rv. 279437), osservando come le pretese contraddizioni tra le due testimonianze fossero solo apparenti. Infatti il teste COGNOME aveva notato COGNOME prima ch desse alla fuga, fuori dall’auto, con il volto scoperto (e per questo aveva potuto effett riconoscimento), mentre il teste COGNOME che ha fornito il numero di targa dell’auto a b della quale fuggirono i malviventi, ha riferito di un uomo con occhiali scuri e viso co “presumibilmente” da una mascherina, descrivendo COGNOME quando già si trovava alla guida dell’auto.
2.3. Il Tribunale, poi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha indicato precisione l’orario della rapina ( ore 14-14,10) spiegando le ragioni per le quali ha ritenu la versione difensiva non smentisse tale ricostruzione posto che l’orario della denuncia di dell’autovettura sporta da COGNOME ( ad avviso della difesa incompatibile con l’orario della ra risultava pretestuosa alla luce delle tempistiche e delle modalità della denuncia stessa.
3. Quanto alla doglianza concernente le esigenze cautelari, rileva il collegio che il giudic riesame ha desunto il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato dalle modalità d condotta, connotata da assoluta violenza e con strumenti atti a travisare il volto, svolt pieno giorno in un piccolo centro, cioè posta in essere con modalità indicative di un elev grado di professionalità criminale ed ha tenuto conto della personalità del soggetto gravato diversi precedenti penali per rapina osservando come questi, seppur datati, non avessero sortito alcun effetto deterrente. Si tratta di una valutazione che, in quanto ancorata a p elementi del fatto ed alla personalità della soggetto, appare conforme alla regola normativa cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., priva di illogicità e quindi non censurabile nella sede di legittimità dovendosi ribadire l’orientamento espresso dalla prevalente giurispruden di legittimità secondo cui la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato n ipotizzabile in astratto, ma sia desunto da elementi di fatto esistenti, mentre l’attualità deve essere affermata qualora – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modali del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli v trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell’attualità del pericolo può su anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242).
Tutte le suesposte considerazioni consentono di dichiarare inammissibile il ricorso co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2025
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Il consigliere estensore
Il presidente