Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13821 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa di NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza depositata il 4.1.2023, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza emessa il 14.11.2022 dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME, indagato in relazione alla consumazione del reato previsto dall’art.73, comma 1-bis, d.P.R. n.309/1990, in riferimento alle fattispecie ascritte ai c A), D) ed E) del capo di imputazione provvisorio (previa riqualificazione di tali due ultim contestazioni nell’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990), disponendo la conseguente conferma della misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOMECOGNOME tramite il proprio difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza, il cui contenuto è qui riassun ai sensi dell’art.173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen.:
nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto al capo A) sotto la fattispecie previ dall’art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990; ha rilevato come il Tribunale del riesame avrebbe acriticamente recepito le valutazioni del G1P in punto di omessa qualificazione dei fatti sotto la specie del ‘fatto di lieve entità, non valutando adeguatamente il d in base al quale il relativo capo di imputazione provvisorio era relativo a sei episodi cessione accertate nel corso di cinque mesi, a dispetto di un’attività investigativ protratta per quasi un anno e aventi comunque ad oggetto dati ponderali modesti e peraltro caratterizzati da caratteri di assoluta rudimentalità nell’organizzazione rilevando altresì come non potesse considerarsi ostativa a tale qualificazione anche l’accertato possesso, in relazione alle contestazioni contenute ai capi D) ed E), d sostanza stupefacente di diversa tipologia;
nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione alla dedotta carenza indiziaria per i reati contestati ai capi D) ed dell’imputazione provvisoria; rilevava – in riferimento al capo D) – come il Tribunal avesse valorizzato un elemento fattuale (ovvero l’incontro con NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvenuto poco prima del rinvenimento della sostanza stupefacente) da considerare privo di valenza indiziaria, così come le conversazioni intercettate riconducibili all’indagato ovvero al comportamento tenuto dello stesso successivamente all’arresto degli altri indagati; rilevava altresì – in ordine al capo E) – che in rel alle conversazioni valorizzate dal Tribunale non vi era alcuno specifico riferimento a trattative, numero, qualità e scambi, non emergendo quindi con certezza che l’oggetto delle conversazioni stesse fosse sostanza stupefacente;
nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.; rilevava come il Tribunale avesse
fondato la risposta cautelare senza tenere conto dello stato di incensuratezza dell’indagato e senza motivare adeguatamente in ordine alla concretezza ed attualità delle relative esigenze, censurando ulteriormente la valutazione di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, rilevando come la misura degli arresti domiciliari accompagnati dalle modalità di controllo previste dall’art.275-bis cod.proc.pen. avrebbe potuto ritenersi assolutamente commisurata nel caso di specie.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per i rigetto del ricorso
4. Il ricorso va rigettato.
4.1 Per ragioni di anteriorità logica deve essere prioritariamente esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale l’indagato ha contestato la sussistenza dei gravi indizi colpevolezza in ordine ai reati contestati ai capi D) ed E) dell’imputazione provvisoria.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, in riferimento al requisito della gravità indiziaria previsto dall’art.2 comma-i, cod.proc.pen. quale presupposto per l’applicazione di misure cautelari, lo stesso si concretizza a seguito della presenza di elementi a carico dell’indagato i quali, dal punt di vista qualitativo e quantitativo e apprezzati nella loro consistenza e coordinazione logica siano tali da fondare – anche in relazione alla prospettica acquisizione di altri element una qualificata probabilità di colpevolezza, dovendosi considerare estranea alla fase cautelare il principio dell’insussistenza sul punto di un ragionevole dubbio (ex plurimis, Cass., sez.II, 14.6.2013, n.28865, COGNOME, RV. 256657; Cass., sez.III, 11.1.2019, n. 17527, RAGIONE_SOCIALE, RV. 275699 – 02).
Deve quindi essere richiamato il principio in forza del quale il ricorso per cassazione pe vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla pecul natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inere la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai princi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo d quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Cass., sez.III, 21.10.2010, n.40873, COGNOME, RV. 248698; Cass., sez.fer., 11.8.2014, n.47748, COGNOME, Cass., sez.II, 17.6.2019, COGNOME, RV. 276976).
4.2 Nel caso di specie, quindi, deve rilevarsi come il Tribunale abbia adeguatamente riscontrato le ipotesi accusatorie contestate ai capi D) ed E) dell’imputazione provvisoria sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, operata sulla scorta di una motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa e, come tale, sottratta a censure nella presente sede di legittimità.
In particolare, in riferimento al reato contestato al capo D) dell’imputazione provvisoria concretizzato per avere l’indagato acquistato, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, una quantità di 2 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish, il Tribunale del riesame – la cui motivazione deve ritenersi integrata per relationem, in virtù dell’espresso richiamo ivi operato, con quella del GIP procedente (in relazione ai principi generali detta da Cass., sez.un., 21.6.2000, n.17, Primavera, RV. 216664 nonché, in riferimento all’ordinanza emessa in sede di riesame da Cass., sez.I, 15.1.2018, n.8676, Falduto, RV. 272628, tra le altre) – ha analiticamente valorizzato i dati fattuali rappresen dall’incontro (riscontrato dal servizio di osservazione) avvenuto il 2.12.2021 presso la sal giochi di INDIRIZZO, luogo abituale di ritrovo degli indagati, tra l’odierno ricorrente fratello NOME COGNOME in un momento immediatamente antecedente l’operazione di trasporto dello stupefacente e dagli esiti delle numerose conversazioni intercettate successivamente all’arresto del COGNOME (trasportatore della sostanza), nel corso delle quali l’indagato aveva manifestato la piena consapevolezza di quanti accaduto; consapevolezza – a propria volta – acquisibile solo per effetto di quanto riferito dal fratello NOME COGNOME che aveva assistito al controllo eseguito nei confronti del NOME sottraendosi allo stesso i quanto a bordo della propria vettura.
Deve quindi ritenersi che l’interpretazione del complessivo compendio indiziario, alla luce degli esiti dell’attività di intercettazione, sia stato operato dal Tribunale con adeg linearità e sulla base di argomentazioni che si sottraggono alla censura di carenza e contraddittorietà della motivazione formulata dalla difesa; dovendosi richiamare sul punto l’ulteriore principio in forza del quale, in materia di intercettazioni, costituisce questi fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e l valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevole della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., sez.II, 4.10.2016, n.50701, COGNOME, RV. 268389; Cass., sez.III, 5.10.2021, n.44938, COGNOME, RV. 282337).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in riferimento alla fattispecie contestata al capo E), concretizzata per avere detenuto un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo hashish in concorso con NOME COGNOME a NOME COGNOME.
In riferimento all’argomentazione difensiva inerente al mancato rinvenimento e sequestro dello stupefacente e alla deduzione del dato rappresentato dall’acquisto del medesimo solo per effetto di intercettazioni ambientali, va ricordato che qualora gli indizi a carico soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso delle relative intercettazioni, loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore (Cass., sez.VI, 14.2.2017, n.27434, Albano, RV. 270299), fermo che restando che, sulla base dei principi sopra richiamati, la valutazione riservata al giudice della cautela deve essere operata sulla base
del canone della ragionevole probabilità di colpevolezza e non su quello dell’assenza del ragionevole dubbio.
Nel caso di specie, la valutazione operata dal Tribunale – e specificamente riferita agli esi di una conversazione captata in ambientale il 7.3.2022 – deve ritenersi improntata a canoni di logicità e ragionevolezza in ordine all’idoneità della medesima a comprovare il riferimento a un intervenuto acquisto di sostanza stupefacente, come reso evidente dai chiari riferimenti alla quantità ponderale della sostanza e alle relative dosi.
5. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell’indagato ha contestato la mancat qualificazione del fatto ascritto al capo A) nell’ambito della fattispecie prevista dall’ar comma 5, d.P.R. n.309/1990, non è fondato.
Sul punto, data per non contestata la coerenza del quadro indiziario, l’imputazione provvisoria delinea il perfezionamento di sei operazioni di cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina avvenute nei pressi dell’abitazione dell’odierno ricorrente tra il 12.10.2021 e il 18.3.2022.
In riferimento alle argomentazioni della difesa – peraltro coincidenti con quelle sollevate fronte al Tribunale del riesame e da questo analiticamente confutate – deve rilevarsi come l’inquadramento della condotta nell’ambito della fattispecie prevista dalla citat disposizione può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta medesima, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli alt parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass., sez.un., 24.6.2010, n.35737, P.G. in proc. Rico, RV. 247911; Cass., sez.III, 29.4.2015, n.23945, COGNOME, RV. 263651), dovendosi altresì, ancora più specificamente, richiamare l’interpretazione in forza della quale la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità de droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condott illecite; conseguendone che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadr della gestione di una “piazza di spaccio”, che è connotata da un’articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Cass., sez.VI, 20.2.2018, n.13982, Lornbino, RV. 272529).
Nel caso di specie, deve quindi ritenersi logica e sottratta alla dedotta censura d irragionevolezza la valutazione del Tribunale che ha valorizzato il dato della ripetitiv dell’attività di cessione, perfezionata secondo un consolidato modus operandi tale da denotare un’attività compiuta in modo sistematico e tale da concretizzare proprio l’attività di gestione di una abituale “piazza di spaccio”, come definita dal principio sopra citato.
A ciò deve aggiungersi, come ritenuto dal Tribunale con valutazione assolutamente logica, che la comprovata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati capi D) ed E) – a propria volta relativi all’acquisto di una non esigua quantità stupefacente di tipo diverso – è idonea ad attestare lo stabile inserimento dell’indagato i una sistematica e rilevante attività di commercio di sostanze illecite tale, sulla base d parametri suddetti, da escludere l’inquadramento delle cessioni di cocaina – anche in considerazione dell’entità delle operazioni accertate – nell’ambito della fattispecie di mino gravità.
6. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa dell’indagato ha censurato le argomentazioni de Tribunale in punto di valutazione della sussistenza e del grado delle esigenze cautelari.
Sul punto va premesso che, anche in tale ambito, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., sez.IV, 2.3.2017, n.18795, Di Iasi, RV. 269884).
In punto di an delle esigenze cautelari, vanno quindi richiamati i consolidati principi in base ai quali – in punto di attualità delle medesime – il requisito del pericolo di reiterazion reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenziali criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a d conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare chiamata a realizzare (Cass., sez.II, 22.1.2020, n.14840, COGNOME, RV. 279122; Cass., sez.II, 24.11.2020, n.5054/2021, Barletta, RV. 280566).
Nel caso di specie, il Tribunale – con motivazione intrinsecamente logica – ha dato atto di come gli esiti dell’attività di indagine abbiano denotato un’attività di acquisto, detenzi e cessione connotata dalla sistematicità e dall’organizzazione, elementi che – uniti alla mancata dimostrazione di qualsiasi fonte lecita di reddito – inducono a concludere che l’attività stessa costituisca la pressoché esclusiva fonte di sostentamento del ricorrente dovendosi altresì considerare, sempre ai fini della prognosi di attualità, i dati rappresent dalla vicinanza temporale dei fatti accertati rispetto all’applicazione della misura.
In riferimento alla relativa argomentazione difensiva deve altresì rilevarsi come il Tribunal abbia congruamente argomentato in ordine all’indifferenza, in presenza dei predetti elementi fattuali, del solo dato rappresentato dall’incensuratezza dell’indagato; ciò i quanto gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente
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opinando, l’incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità (Cass., sez.V, 25.9.2014, n.5644, Iov., RV. 264212).
Deve altresì ritenersi infondato il punto di doglianza relativo al rispetto dei prin contenuti nell’art.275 cod.proc.pen. in punto di scelta della misura e con particolar riferimento al comma 3, in base al quale la custodia in carcere può essere applicata solo qualora ogni altra misura coercitiva o interdittiva risulti inadeguata.
Nel caso in esame, con motivazione intrinsecamente logica, il Tribunale ha sottolineato come le specifiche modalità e circostanze dei fatti (elementi valorizzati ai sensi dell’art.2 lett.c), cod.proc.pen.) con particolare riferimento alla loro sistematicità, inducan formulare una prognosi, allo stato, negativa sulla garanzia del rispetto delle prescrizio conseguenti alla sola misura degli arresti donniciliari, anche se accompagnati dall’utilizzo d modalità elettroniche di controllo; a ciò aggiungendo la considerazione, pure da ritenere non censurabile, in base alla quale l’individuazione del luogo di esecuzione in quello utilizzato per l’attività di cessione sopra riassunta è tale da connotare, in relazi all’art.284 cod.proc.pen., il domicilio stesso come non caratterizzato dai requisi dell’idoneità, in quanto non tale da determinare un’effettiva recisione con il contest criminale di inserimento.
Sulla base delle predette considerazioni deve quindi concludersi per il rigetto integral del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen., copia del present provvedimento va trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si tro ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art.94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, 2 marzo 2023