Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11984 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11984 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Aci Catena il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/06/2022 del TRIBUNALE DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/06/2022 il Tribunale di Catania, a seguito della richiesta di riesame, proposta nell’interesse di NOME NOME, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catania del 04/06/2022 quanto alle imputazioni provvisorie contestate per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 56, 629, 416-bis. / c pen. (capo 1, capo 5).
NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso.
2.1. COGNOME Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge ed illogicità della motivazione quanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato oggetto di imputazione provvisoria ex art. 416-bis cod. pen.; ricorre un’adesione del tutto acritica alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME; la chiamata in correità è del tutto generica ed aspecifica e il Tribunale ha omesso di motivare quanto alla ricorrenza di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni predette, non emergendo di fatto nulla quanto alla compartecipazione del NOME alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indagata; anche le attività di captazione telefonica ed ambientale sono del tutto irrilevanti quanto alla posizione del COGNOME NOME, e sono state di fatto del tutto travisate nella loro portata dal Tribunale di Catania, con particolare riferimento alla conversazione al progressivo 2157 del 08/07/2019, oltre che quanto alle dichiarazioni intercettate di COGNOME NOME del 16/04/2019 al progressivo 2891/2892; con particolare riferimento a tale ultima intercettazione la difesa ha sostenuto che la stessa è indicativa esclusivamente del pensiero del COGNOME in relazione alla posizione, ruolo e figura del fratello del ricorrente, ma manca qualsiasi prova che i consigli dati, la reale attività di nuncius del COGNOME quanto a tali suggerimenti si sia mai avverata; nessuna successiva intercettazione conferma tali circostanze.
2.2. COGNOME Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine alla tentata estorsione di cui al capo 5); la Corte di appello partendo da un dato certo, ovvero la conversazione tra i due fratelli NOME del 08/07/2019, ha desunto senza alcun reale ed ulteriore riscontro una partecipazione del COGNOME NOME all’attività estorsiva in questione; ricorre un vero e proprio salto ricostruttivo nel comporre la vicenda realmente accaduta in assenza di riscontri a carattere oggettivo; non ricorre alcun elemento che confermi la partecipazione all’estorsione in danno dei NOME, non essendo stato provato che lo stesso si sia recato dagli stessi o abbia incaricato altri della richiesta estorsiva
Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il ricorrente ha, infatti, denunciato, con motivi tra l’altro del tutto reitera e diverse formulazioni che sfociano per la loro modalità di articolazione nell’evidente genericità, non essendo realmente correlate al complesso articolato di elementi
vagliati dal Tribunale del riesame – la ricorrenza di motivazione sostanzialmente affetta da apparenza, illogicità ed illegittimità, con conseguente violazione di legge quanto all’effettiva presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali poter ritenere effettivamente presenti le esigenze cautelari che portavano all’emissione della misura cautelare.
Ciò posto, la Corte deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, NOME, Rv. 252178-01).
Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre considerare come emerga da parte della difesa la volontà di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di censure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad un’analisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del NOME, in assenza di valide allegazioni in senso contrario. Il quadro di gravità indiziaria, considerato sia dall’ordinanza genetica, che dal provvedimento del Tribunale di riesame si caratterizza, infatti, per analisi specifica e completa delle condotte imputate al NOME, motivando esplicitamente in ordine all’identificazione dello stesso, chiarendo il contesto nell’ambito del quale si concretizzava la sua condotta partecipativa, il suo ruolo nella associazione capeggiata localmente dal fratello, il coinvolgimento COGNOME dello COGNOME stesso COGNOME ricorrente COGNOME in COGNOME attività COGNOME esecutive COGNOME delegate specificatamente dal fratello.
Si palesa, in tal senso, l’assoluta genericità del primo motivo di ricorso che nel sostenere l’appiattita considerazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e la travisata considerazione degli esiti captativi, omette del tutto d confrontarsi con l’ordinanza del Tribunale del riesame che analizza puntualmente,
richiamando anche le argomentazioni del Gip, sia il requisito della sussistenza delle esigenze cautelari, che quello dei gravi indizi di colpevolezza, compiutamente considerando gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, univoche nell’identificare senza alcun dubbio il ricorrente come partecipe dell’associazione, mediante descrizione specifica, individualizzante e sovrapponibile, con ciò riscontrandosi reciprocamente. Nello stesso senso appare analiticamente affrontata la portata delle captazioni a conferma del suo ruolo e della decisa vicinanza con il fratello NOME, capo riconosciuto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indagata del territorio oggetto d’indagine, atteso il tenore delle conversazioni, ricostruito in modo logico e persuasivo dal Tribunale. Il COGNOME veniva, infatti, descritto come persona intranea al sodalizio da sempre, sebbene con posizioni di minore rilevanza rispetto al fratello. Non precisa, né analizza criticamente, il ricorrente i punti della motivazione caratterizzati da una illogicità talmente manifesta da integrare violazione di legge, con conseguente non autosufficienza del ricorso, ed anzi propone una lettura parcellizzata dell’ordinanza predetta, senza considerare gli accertamenti definitivi a carico del ricorrente sempre per associazione per delinquere di stampo mafioso, oltre alle dichiarazioni captate, estremamente significative, di soggetti terzi come il COGNOME, che manifestava in modo chiaro il timore per eventuali danneggiamenti al suo locale a causa di tensioni tra il NOME e i NOME rispetto alla gestione di beni collocati nel suo esercizio commerciale. Nell’articolare i propri motivi il NOME non ha fatto che altro che proporre una lettura alternativa degli elementi ampiamente e logicamente considerati dal Tribunale del riesame.
6. Il Tribunale, infatti, richiama e considera analiticamente una pluralità di elementi dati in tal senso, tutti rilevanti, anche singolarmente, nel delineare ruolo e portata della condotta del COGNOME nell’ambito dell’imputazione ascritta, tra le quali è stata ragionevolmente ritenuta di particolare rilievo la conversazione intercorsa tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, nell’ambito della quale, con contenuti a ragione ritenuti del tutto univoci, il ricorrente si metteva chiaramente a disposizione per attività intimidatorie a fine di estorsione nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE di riferimento, capeggiata dal fratello NOME. In tal senso, con coerenza anche metodologica e armonica ricostruzione, il Tribunale ha richiamato le articolate e complesse attività d’indagine, anche tecniche, che portavano all’identificazione del NOME, oltre ad una serie di rilevanti dichiarazioni collaboratori di giustizia (COGNOME e COGNOME) che hanno rappresentato compiuto riscontro del contesto RAGIONE_SOCIALE indagato e della particolare struttura dell’associazione a delinquere nell’ambito della quale doveva essere inquadrata la condotta posta in essere dal NOME. Occorre rilevare, in tal senso, come sia stata
realizzata dal Tribunale del riesame un’analisi comparativa e approfondita dei dati acquisiti, tenendo anche conto delle articolate considerazioni dell’ordinanza genetica, ricostruendo un quadro di decisa rilevanza indiziaria a carico dell’odierno ricorrente.
6.1. Deve essere, quindi, rilevata la manifesta infondatezza del ricorso in tema di gravità indiziaria atteso che il controllo di logicità deve rimanere “all’interno” d provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269885-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In sostanza, la difesa ha contestato l’interpretazione fornita dal Tribunale del riesame quanto alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sopra richiamati, acquisite in sede d’indagine, e con riferimento alla documentazione acquisita e all’attività captativa espletata, da ritenere tuttavia oggetto di un’approfondita analisi anche nell’ambito dell’ordinanza genetica, puntualmente richiamata, in modo da ricostruire nel provvedimento impugnato, senza alcuna illogicità, il contesto e il ruolo del NOME, le modalità con le quali si giungeva all’identificazione dello stesso, nonché la costanza e protrazione della condotta nel tempo, attesa la portata e ampiezza, oltre che capillare diffusività delle attività illecite poste in essere.
Con il ricorso per cassazione la difesa si è concentrata nel proporre una diversa valutazione del quadro indiziario con evidente volontà di riconsiderare la lettura nel merito fornita, in modo puntuale e priva di illogicità, dal Tribunale del riesame.
6.2. Gli stessi argomenti devono essere spesi in relazione al secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato ancora una volta la genericità degli elementi posti a base dell’imputazione provvisoria a titolo di estorsione tentata aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. Appaiono in tal senso estremamente espliciti ed indicativi gli elementi logicamente ricostruiti dal Tribunale del riesame sulla base delle captazioni che hanno coinvolto il NOME, il COGNOME, il COGNOME. Ancora una volta, nell’ambito delle proprie argomentazioni, il ricorrente, in modo del tutto reiterativo tra l’altro, non fa altro che proporre una lettura alternativa dell’esito tali attività rispetto a quella realizzata dal Tribunale del riesame, attività n consentita in questa sede. In tal senso, si deve ribadire il principio secondo il quale l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01; Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, La RAGIONE_SOCIALE).
E’ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato o indagato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, COGNOME, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842-01). Il medesimo principio è stato affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, COGNOME, Rv. 276831-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268042; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398). Avuto specifico riguardo al reato ex art. 416-bis cod. pen., è stato da ultimo ribadito che «i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all’associazione RAGIONE_SOCIALE, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria» (così Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano, in conclusione, la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell’effettiva realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzate da evidente intensità, organizzate e coordinate nell’ambito dell’associazione a delinquere contestata.
AllOinammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in
favore della cassa delle ammende. Deve essere dato conseguentemente mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod. proc. pen.
Così deciso il 10 gennaio 2023.