Gravi indizi di colpevolezza e custodia cautelare: la parola alla Cassazione
La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rappresenta un pilastro fondamentale nel diritto processuale penale, specialmente quando si decide sulla libertà personale di un individuo prima di una condanna definitiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16452 del 2024, offre un’analisi dettagliata dei criteri che guidano i giudici in questa delicata valutazione, confermando la validità di una misura di custodia in carcere per un reato legato agli stupefacenti.
I Fatti del Caso
Il Tribunale del Riesame di Palermo aveva confermato un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti di un soggetto indagato per il reato previsto dall’art. 73 del DPR 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti). L’indagato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l’adeguatezza delle esigenze cautelari.
Secondo la difesa, la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale era viziata, poiché non avrebbe considerato correttamente la tempistica degli eventi, portando a escludere il coinvolgimento del ricorrente. Inoltre, si lamentava un’insufficiente motivazione riguardo al pericolo di reiterazione del reato, dato che l’unico precedente specifico a carico dell’indagato risaliva a molti anni prima, e si negava il pericolo di inquinamento probatorio, essendo terminate le indagini principali.
L’analisi della Corte di Cassazione e i gravi indizi di colpevolezza
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo carente di specificità e volto a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. I giudici hanno evidenziato come il nucleo centrale della motivazione del Tribunale, non scalfito dal ricorso, fosse il pieno riconoscimento dell’indagato da parte degli operanti come la persona fuggita dall’auto in cui era stata rinvenuta la droga.
La Corte ha validato la ricostruzione del giudice di merito, secondo cui era ragionevole ipotizzare la presenza di un complice che avesse aiutato l’indagato a scambiare due veicoli in un breve lasso di tempo durante la notte. Questa ipotesi, supportata da un contesto di spostamenti rapidi e brevi distanze, è stata considerata una motivazione solida e non un mero sospetto.
La consistenza del quadro indiziario
La decisione della Cassazione si fonda su un insieme di elementi che, letti congiuntamente, formano un quadro indiziario granitico:
* Riconoscimento diretto: Gli agenti hanno identificato senza dubbi l’indagato.
* Contraddizioni: Le dichiarazioni rese dall’indagato e da un suo conoscente presentavano palesi incongruenze.
* Inverosimiglianza: La versione dell’indagato, in particolare riguardo all’abbandono dell’auto con le chiavi all’interno, è stata giudicata del tutto implausibile.
Questi elementi, combinati, superano la soglia dei meri sospetti per assurgere al rango di gravi indizi di colpevolezza, legittimando l’applicazione della misura cautelare.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate anche le esigenze cautelari. Il pericolo di reiterazione del reato non si basava solo su un precedente datato, ma su una valutazione complessiva che includeva la gravità e la recenza dei fatti contestati, la presenza di plurimi precedenti penali e, soprattutto, la condotta dell’indagato. Il suo tentativo di inquinare il quadro probatorio è stato interpretato come un sintomo di una personalità non positiva e incline a delinquere. La motivazione sul pericolo di reiterazione è stata ritenuta talmente solida da rendere superfluo l’esame dell’ulteriore esigenza cautelare legata all’inquinamento delle prove.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cruciale: la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza non è un esercizio matematico, ma un’analisi logica e complessiva di tutti gli elementi disponibili. Anche un’ipotesi investigativa, se ben argomentata e supportata da fatti concreti (come le contraddizioni e l’inverosimiglianza delle giustificazioni), può contribuire a formare un quadro indiziario solido. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, riafferma il proprio ruolo di giudice della legittimità, che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, motivata e coerente, del giudice di merito.
Quando un’ipotesi investigativa è sufficiente a fondare i gravi indizi di colpevolezza?
Secondo la sentenza, un’ipotesi investigativa è sufficiente quando è ragionevole e supportata da un contesto fattuale solido, come spostamenti rapidi, orario notturno, brevi distanze percorse, contraddizioni nelle dichiarazioni dell’indagato e inverosimiglianza della sua versione dei fatti. Non si tratta di un mero sospetto, ma di una deduzione logica basata su elementi concreti.
Perché il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto attuale nonostante un precedente specifico datato?
La Corte ha ritenuto il pericolo attuale perché la valutazione non si è basata solo sul precedente datato, ma su un’analisi complessiva che includeva la recenza dei fatti contestati, la presenza di altri precedenti penali e una condotta chiaramente volta a inquinare il quadro probatorio, interpretata come indice di una personalità negativa e incline a commettere ulteriori reati.
Quali sono i motivi principali per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per carenza di specificità. La difesa non ha affrontato il nucleo centrale della motivazione del provvedimento impugnato (il riconoscimento diretto dell’indagato) e ha proposto censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16452 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16452 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 18/09/2023 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, In persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 18 settembre 2023 il tribunale di Palermo sez. riesame, adito nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del Gip dello stesso tribunale, applicativa della misura della custodia in carcere nei confronti del predetto in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso NOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo dd impugnazione.
Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. La ricostruzione del tribunale mancherebbe della valutazione di una corretta tempistica tra i vari eventi rientranti nell dinamica dei fatti, che se invece correttamente considerata porterebbe ad escludere il coinvolgimento del ricorrente, posto che mancherebbero indizi gravi. Sarebbe insufficientemente motivata, poi, la sussistenza di esigenze cautelari, atteso che l’unico precedente specifico a carico risalirebbe al 2010, così da non incidere sulla valutazione della attualità del pericolo di reiterazione. Si contesta, inoltre, che il ricorrente possa, a distanza di mesi, inquinare le prove, essendo stati compiuti tutti i necessari accertamenti.
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dell’elaborato motivazionale espresso anche su tale punto, posto che la prospettiva dell’inquinamento probatorio si inserisce in un quadro ancora indiziario (e addirittura ritenuto dalla difesa insufficiente), rispetto al qu appare meramente rivalutativa, e come tale inammissibile, la tesi della avvenuta completezza di ogni possibile ulteriore ricostruzione probatoria come tale insuscettibile di ogni forma di ostacolo o alterazione.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria Per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso il 12/01/2024.