Gravi indizi di colpevolezza: i limiti al controllo della Cassazione
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17442/2024 offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità in materia di misure cautelari, focalizzandosi sul concetto di gravi indizi di colpevolezza. La pronuncia ribadisce la netta distinzione tra la valutazione del fatto, riservata ai giudici di merito, e il controllo sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di un soggetto, indagato per partecipazione a un’associazione di tipo ‘ndranghetista (art. 416-bis c.p.). L’accusa si basava su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e risultanze di intercettazioni. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, in qualità di titolare di una società incaricata della gestione degli steward presso lo stadio comunale, avrebbe fatto parte del sodalizio criminale.
Tuttavia, il Tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza difensiva, annullava l’ordinanza, disponendo la liberazione dell’indagato per assenza di gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale riteneva che la titolarità della società e i contatti professionali non fossero elementi sufficienti a dimostrare una partecipazione stabile e consapevole all’associazione criminale.
Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’errata valutazione del quadro probatorio e una falsa applicazione della legge in materia di prova indiziaria.
La Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nel giudizio di legittimità
Il cuore del ricorso del Pubblico Ministero verteva sulla presunta sottovalutazione, da parte del Tribunale del Riesame, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del contenuto delle intercettazioni. Secondo la Procura, il Tribunale aveva erroneamente enfatizzato elementi secondari, come l’assenza di ‘vantaggi reciproci’ tra l’indagato e la cosca, trascurando il quadro complessivo.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale. Il ricorso per cassazione non è e non può essere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Il compito della Suprema Corte non è quello di stabilire se le prove raccolte siano o meno sufficienti a configurare i gravi indizi di colpevolezza, ma solo di verificare se il giudice che l’ha preceduta abbia fornito una motivazione logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
le motivazioni
La Corte ha specificato che le censure mosse dal Pubblico Ministero si traducevano, in sostanza, in una richiesta di rilettura e rivalutazione del compendio indiziario. Si chiedeva alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, ritenuta non condivisibile, del Tribunale. Questa operazione è preclusa nel giudizio di legittimità.
Citando un consolidato orientamento, rafforzato dalla pronuncia delle Sezioni Unite ‘Audino’ del 2000, la Corte ha ricordato che il suo sindacato sulla motivazione è limitato al controllo della sua congruità logica. Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva insufficienti gli indizi a carico dell’indagato, sottolineando come la sua posizione di titolare di un’impresa di servizi di sicurezza non implicasse automaticamente un’affiliazione mafiosa. Questa motivazione, secondo la Cassazione, era priva di vizi logici manifesti o di palesi violazioni di legge, e come tale non era censurabile in sede di legittimità.
le conclusioni
La sentenza in commento consolida il principio della separazione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Per ottenere l’annullamento di un’ordinanza del Tribunale del Riesame in Cassazione, non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle prove. È necessario, invece, dimostrare che il ragionamento del giudice di merito è stato viziato da un errore logico palese (ad esempio, una contraddizione insanabile tra le premesse e le conclusioni) o da un’errata applicazione delle norme giuridiche che regolano la valutazione della prova. In assenza di tali vizi, la valutazione sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza resta insindacabile prerogativa del giudice di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove (es. intercettazioni) per decidere se esistono gravi indizi di colpevolezza?
No. La Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito le prove. Il suo compito è solo verificare che la motivazione del giudice precedente sia logica, coerente e non in contrasto con la legge. La valutazione delle prove spetta al Tribunale del Riesame.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dal Tribunale, un’attività che esula dalle competenze della Corte.
Essere titolare di un’impresa che lavora in un contesto potenzialmente infiltrato è sufficiente a costituire un grave indizio di partecipazione a un’associazione mafiosa?
No, secondo la decisione del Tribunale confermata dalla Cassazione in questo caso, il solo fatto di essere titolare di un’impresa (nella fattispecie, una che gestiva gli steward di uno stadio) non costituisce di per sé un grave indizio di colpevolezza, se non supportato da altri elementi probatori concreti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza n. 1058/23 del Tribunale di Catanzaro del 11/07/2023 nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME NOME letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto; sentito per l’indagato resistente l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di
rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha annullato per assenza di gravi indizi di colpevolezza quella del 07/06/2023 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME in ordine all’accusa provvisoria di partecipazione all’associazione di ‘ndrangheta cd. dei papaniciari di Crotone (art. 416-bis cod. pen.), ordinando la liberazione dell’indagato se non detenuto per altro.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica di Catanzaro, che deduce vizi congiunti di motivazione e falsa applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., lamentando la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia a carico dell’indagato, l omessa correlazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali con i principi di diritto programmaticamente esposti e l’erronea enfatizzazione di un elemento di giudizio eccentrico rispetto all’ipotesi d’accusa, costituito dall’inesistenza di ‘vantaggi reciproci’ tra indagato e cosca di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge riferito all’art. 192 cod. proc. pen., il ricorrente Pubblico Ministero chiede a questa Corte di legittimità di rivalutare nel merito (cautelare) il compendio delle risultanze investigative già ritenuto insufficiente dal Tribunale a fondare un quadro di gravità indiziaria a carico dell’indagato.
Il motivo risulta oltre tutto declinato sostanzialmente in fatto, implicando un apprezzamento diretto delle emergenze indiziarie certamente eccentrico rispetto all’ambito proprio del vaglio di legittimità.
Rileva il Collegio che è l’esito della valutazione rimessa al Tribunale – secondo cui il fatto che l’indagato fosse titolare della società RAGIONE_SOCIALE, incaricata della gestione degli steward all’interno dello stadio comunale di Crotone, non ne implicava necessariamente la partecipazione alla ‘ndrina dei papaniciari, non anche perché nessuno dei collaboratori di giustizia l’aveva con sicurezza
confermata (pag. 7 ord.) – l’obiettivo reale delle censure e in definitiva l motivazione articolata a sostegno nell’ordinanza impugnata.
Tuttavia, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), il che deve dirsi certamente avvenuto nel caso in esame.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, i 14 marzo 2024 so re
Il Presidente