Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17740 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17740 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA ‘(CUI 02ZEUZ3)
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale del riesame di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/10/2023, il Tribunale del riesame di Ancona sostituiva nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare del divieto di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, di cui all’ordinanza de 12/9/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Fermo.
Propone ricorso per cassazione l’indagato, deducendo – con unico motivo la violazione di legge ed il difetto di motivazione, con riguardo all’art. 273 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe confermato il fumus del reato – cessione di 7
grammi di cocaina a NOME COGNOME – in forza delle sole dichiarazioni di quest’ultimo e del riconoscimento fotografico compiuto, che, tuttavia, presenterebbe chiari indici di inattendibilità, tanto che lo stesso non si sarebbe espresso in termini di certezza. A tale riguardo, peraltro, la motivazione dell’ordinanza risulterebbe viziata, in quanto, se davvero il COGNOME avesse avuto ben 70 contatti con il ricorrente, di certo non avrebbe poi avuto difficoltà a riconoscerlo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato.
Il Tribunale del riesame ha innanzitutto descritto il contesto nel quale si inserisce la vicenda processuale, ossia la presenza di una piazza di spaccio a Fermo, sostenuta da un intenso viavai di persone, soprattutto nelle ore serali, in particolare verso un appartamento al quale era sufficiente bussare e consegnare il denaro per ottenere immediatamente la sostanza stupefacente; in questo stesso contesto, erano stati individuati diversi soggetti che, in concorso tra loro, garantivano il presidio e l’apertura del punto vendita ad ogni ora del giorno e della notte.
4.1. Tanto premesso e non contestato in questa sede, l’ordinanza si è poi concentrata sulla figura dell’indagato, evidenziando che il teste COGNOME lo aveva indicato – previa identificazione – come colui che gli aveva ceduto lo stupefacente la sera che lo stesso consumatore era andato in overdose, oltre che in tutte le occasioni in cui era andato ad acquistare sostanza, sempre in ore serali, per circa 70 volte tra l’aprile 2022 ed il gennaio 2023. In forza di questi elementi, e di un riconoscimento espresso in termini di “buona probabilità”, il Tribunale del riesame ha dunque confermato il fumus del reato contestato, evidenziando che il numero dei contatti con il venditore descritti dal COGNOME consentiva di ritenere – con affermazione non manifestamente illogica – che il riconoscimento fosse attendibile.
4.2. Questa motivazione, pertanto, non merita censura.
4.3. In senso contrario, peraltro, non risulta decisiva l’affermazione difensiva secondo cui l’acquirente avrebbe dovuto riconoscere con certezza il ricorrente, se davvero avesse acquistato da lui sostanza per ben 70 volte; a questo riguardo, infatti, si evidenzia che l’ordinanza ha segnalato, per un verso, che il Montedoro aveva riferito di aver acquistato dall’indagato sempre in ore serali, dunque verosimilmente con luminosità ridotta, e, per altro verso, che i contatti tra cliente e spacciatore – per come riferiti da una testimone oculare (proprietaria di un appartamento nel medesimo condominio) – avvenivano sempre in modo
estremamente rapido, con velocissimi contatti, repentino passaggio di denaro attraverso una porta ed immediata consegna dello stupefacente. Un contesto ambientale che dunque, complessivamente, giustificava un riconoscimento non in termini di certezza ma di “buona probabilità”, tale comunque da far riscontrare quantomeno in questa fase cautelare – il fumus della cessione di cocaina al COGNOME. Proprio a tale riguardo, dunque, deve essere ribadito che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale (e qui da valutare), e la prova indiziaria, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (propria della fase di giudizio), operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova dirett acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (per tutte, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299); ebbene, nel caso di specie i gravi indizi di colpevolezza risultano adeguatamente riscontrati, con motivazione che non merita censura.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Ce igliere estensore
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Il Presidente