Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29173 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Ft-rr oLu ratu e — NOME conclude per l’inammissibilita’ del ricorso
In difesa di NOMECOGNOME NOME è’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di CATANIA il quale insiste per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza emessa il 7 gennaio 2024 depositata il 7 febbraio 2024, rigettava l’istanza di riesame avanzata da RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelar carcere del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania.
Il giudice del riesame riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza penden prevenuto in ordine all’ipotesi di reato di cui agli artt. 74 e 73 , d.P.R. n. descritti ai capi 1 e 2 dell’incolpazione provvisoria, rilevando altresì l’as elementi idonei a superare la presunzione di cui all’art 275, comma 3, cod. proc.
L’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso cassazione.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen. I giudici del riesame non avevano fornito risposta alc ordine alla dedotta mancanza, in atti, dei decreti autorizzativi di intercet inerenti alla utenza telefonica del ricorrente predetto nonché del coind COGNOME NOME, ma avevano basato le argomentazioni relative ai gravi indizi e alle esigenze cautelari proprio sulle risultanze delle captazioni sudde mancanza dell’autorizzazione del giudice, tuttavia, avrebbe reso le intercettazion tutto inutilizzabili.
4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione relativamente ai gravi ind di colpevolezza riguardo al reato associativo. Il RAGIONE_SOCIALE era entrato in contatto COGNOME in poche occasioni riguardanti la vendita di marijuana. Il contenuto de conversazioni, in uno con la modestia del quantitativo rinvenuto presso l’abitaz del ricorrente, non consentiva di valutare la condotta dal RAGIONE_SOCIALE come funzional rifornire la piazza di spaccio. Non vi era alcun elemento tale da poter suffr l’affermazione, contenuta nella ordinanza impugnata, secondo cui il COGNOME sarebb stato il custode e fornitore dello stupefacente per la piazza di spaccio. A confe ciò, infatti, il COGNOME, in epoca successiva all’arresto, non aveva avuto contatto con i ritenuti consociati. L’ordinanza impugnai -a -aveva addotto una motivazione del tutto apparente circa la condotta di partecipazione, limitandosi a richiamare q argomentato dal GIP.
4.3. Con il terzo motivo, in relazione alle esigenze cautelari, il ricorrente d contraddittorietà della motivazione in ordine alla scelta della misura caut applicata. In particolare, in ordine alla attualità del rischio di recidiva, il Tr riesame non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente, tratto in ar sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal febbraio 2022 all’agosto 2022
aveva avuto contatti con i supposti componenti della associazione e non era inco in alcuna violazione delle prescrizioni impostegli. Né era coerente il generico ric ai precedenti penali, posto che l’unico precedente non era specifico ( art. 512 bi pen) e, quanto a reati in materia di stupefacenti, il ricorrente presentava u pendenza. Emergeva, dunque, il dato della totale interruzione dell’attività crimi inconciliabile con la ritenuta attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, non risulta formulata, da parte del ricorrente, alcuna ri richiesta dei decreti autorizzativi delle intercettazioni. Va quindi ribadito il co principio per cui la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei dec autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non inviati in precedenza al g.i determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l’inutilizz degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli ar 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell’indagato a presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giud siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legi (Sez. 6, n. 7521 del 24/01/2013, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 254586 COGNOME 01; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 269944 COGNOME 01; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 273296 – 01).
Venendo all’esame del secondo motivo, deve ribadirsi che il controllo di legitti relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un l ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di il evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificat provvedimento (v., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In te di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenz gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelarí, può essere a solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illog della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazion elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 201 Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828).
Quanto alle censure avanzate dal ricorrente rispetto alla sussistenza dei gravi di colpevolezza, è pacifico che, in tema di misure cautelari personali, allorc
denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimen emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi ind colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazion peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso inerisco giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indo ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di control congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizia rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezz delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29 maggio 2013, P.M. in proc. Ti Rv. 255460; Sez. 4, n. 18795 del 2 marzo 2017, COGNOME, Rv. 269884). Va poi ricorda che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche q sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza uti si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
3.1. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata risulta motivata in maniera coerent logica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferim reato associativo.
Il Tribunale del Riesame descrive compiutamente, alle pag. 2 e 3, l’associaz dedita allo spaccio di droga nel quartiere catanese di Librino, storicamente contr dai clan RAGIONE_SOCIALE. L’associazione operava attraverso i fratelli COGNOME, e NOMENOME NOME di COGNOME NOME, e relativa attività, consistente in un impon volume di cessioni, era stata documentata dalle videoriprese delle telecam istallate dagli inquirenti nei luoghi di spaccio del quartiere, site nel c condominiale dove abitavano i predetti Li COGNOME e COGNOME. Il ricorrente, co motivo di ricorso, non contesta l’esistenza della associazione, ma il proprio ru partecipazione al sodalizio, lamentando la sottovalutazione, da parte dei giud merito, della sporadicità dei contatti con lo COGNOME, finalizzati solo ad una s partita di marijuana, e della insussistenza della totale inconsapevolezza di un associativo. Sul punto, il provvedimento impugnato fornisce congrua ed esaustiv motivazione, richiamando le risultanze dei servizi di osservazione della PG, avevano documentato le ripetute consegne di droga eseguite dal ricorrente ag associati Patanè e Platania, nonché al pusher che operava per COGNOME, COGNOME NOME. Inoltre, elemento coerentemente valorizzato dal Tribunale è la circosta che, al momento dell’arresto del ricorrente (trovato in possesso di 81 do marijuana rinvenuti presso la sua autovettura, nonché di 230 grammi della medesima sostanza e materiale da confezionamento presso la sua abitazione) erano presenti suddetto COGNOMEli, e gli associati fratelli COGNOME, nonché lo COGNOME, i q
erano dati alla fuga. Va dunque ricordato che l’elemento aggiuntivo e distintiv delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 deve individuarsi nel c dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie no preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo t partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assic propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento programma criminoso del sodalizio (Sez. 4, n. 51716 del 16 ottobre 2013, COGNOME ed NOME, Rv. 257906; Sez. 4, n. 36341 del 15 maggio 2014, COGNOME NOME, 260268). Orbene, l’ordinanza impugnata dà ampio conto della duratura disponibili del RAGIONE_SOCIALE e della assoluta consapevolezza di operare per l’organizzazione che gest la piazza di spaccio, riportando tutti i contatti intercorsi nel mese di dicembr fino all’arresto in flagranza, avvenuto nel febbraio 2022, che evidenziano il ruo ricorrente nella custodia e nel trasporto di stupefacente destinato alla pi spaccio.
4. Passando alle esigenze cautelari, la motivazione del giudice del riesame resist prospettate censure. Va in proposito ricordato che, per reati specificatamente ind (tra i quali l’art. 74 d.P.R. 309/1990, contestato al ricorrente l’art. 275 c.p.p., nella formulazione vigente, prevede un regime di presunzioni sia riferimento alla presenza delle esigenze cautelari che con riferimento all’adeguat della misura da adottare, che limita la discrezionalità del giudice nella scelt materia. In NOME termini, se sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazi partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 citato, è applicata la cu cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le es cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Ciò chiarito, il Tribun riesame ravvisa con certezza le esigenze di prevenzione, in relazione alle speci modalità e circostanze dei fatti in esame, in particolare la dedizione alla delittuosa anche dopo gli arresti operati nella piazza di spaccio, la conoscenza modalità di azione del sodalizio criminoso, l’esercizio dell’attività di s disposizione del contesto di criminalità radicata sul territorio nonostante l’ lavorativa asseritamente svolta presso un panificio. La gravità del reato cont è dunque accompagnata da modalità e circostanze oggettive allarmanti, di per indicative di un concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, rilevando né la invocata interruzione dei contatti a seguito dell’arresto ( all’intervento degli inquirenti e non certo a spontanea iniziativa del ricorr l’incensuratezza del prevenuto, del tutto inidonea a superare la presunzione cu fatto riferimento.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c. 1 -ter, disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr COGNOME nte