Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 522 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 522 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
IL
avverso l’ordinanza del 31/07/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI
– NOME, 2026
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 luglio 2025, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 7 luglio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al delitto di cui agli artt. 416 e 416-bis.1 c.p., per aver partecipato a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati nel settore dei giochi d’azzardo RAGIONE_SOCIALEdestini, con l’aggravante di aver agito al fine di avvantaggiare il RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di ricorso.
Oggi
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 c.p.p., 416 c.p. e 416-bis.1 c.p., denunciando la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento dei fatti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa sostiene che il Tribunale del riesame avrebbe “ripercorso l’iter motivazionale dell’occ” finendo per fondare il proprio convincimento in maniera acritica sui precedenti penali del ricorrente senza un effettivo confronto con gli argomenti difensivi. In particolare, la difesa eccepisce che:
il Tribunale avrebbe omesso di valutare la memoria difensiva prodotta all’udienza camerale e avrebbe reso una motivazione “apparente” e “apodittica” con riferimento alla documentazione prodotta dalla difesa, comprovante l’attività lavorativa svolta dall’indagato e la percezione da parte del medesimo di circa C 7000,00 a titolo di indennità di disoccupazione, limitandosi ad affermare la compatibilità tra lavoro e attività illecita;
non si era tenuto conto che a carico di COGNOME non erano stati configurati reati fine;
inspiegabile era il risalto dato dai giudici del riesame alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale aveva riferito fatti antecedenti al 2008 e non pertinenti al settore del gioco d’azzardo;
nessun collaboratore di giustizia menzionato nell’ordinanza avrebbe riferito di interessi specifici di COGNOME nel settore delle slot machine;
le conversazioni intercettate, nell’ordinanza utilizzate quale prova del coinvolgimento di COGNOME nelle attività illecite, erano state interpretat illogicamente in quanto derivate dai compiti di gestione del bar Diamante RAGIONE_SOCIALE affidati al predetto dal proprietario, COGNOME NOMENOME A riprova di ciò, si sottolinea che durante il controllo della Guardia di Finanza, sia COGNOME che COGNOME NOME, altra dipendente del bar, contattarono COGNOME chiedendogli di raggiungerli.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p., per aver il Tribunale ravvisato le esigenze cautelari e la necessità della custodia intramuraria. La difesa ritiene la motivazione del Tribunale “di stile”, basata unicamente sul titolo del reato e sui precedenti penali, per poi riportarsi per relationem all’ordinanza. Si lamenta, inoltre, l’omessa valutazione delle argomentazioni difensive circa la possibilità di applicare una misura meno afflittiva, tenuto conto che a COGNOME è contestato il solo ruolo di “semplice partecipe” e non anche reati-fine, a differenza di altri coindagati destinatari della medesima misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi a tratti non consentiti in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondati.
L’ordito motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato si muove seguendo linee ricostruttive logiche che illustrano il vissuto delinquenziali di COGNOME e di NOME COGNOME, ritenuto il promotore dell’associazione delinquenziale, sottolineando il ruolo che i predetti avevano ricoperto all’interno del RAGIONE_SOCIALE, fazione COGNOMERAGIONE_SOCIALE. A tal fine vengono riportati passi delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e COGNOME NOME e indicate le condanne riportate da COGNOME per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.
1.2 L’esigenza di tratteggiare la caratura criminale del ricorrente e di colui che l’ipotesi accusatoria individua come il promotore dell’associazione trovano poi logica giustificazione nel prosieguo della motivazione in quanto forniscono la chiave di lettura degli ulteriori elementi indiziari raccolti, rafforzandone la valenza significativa in chiave associativa. L’ordinanza, quindi, illustra le fonti di prova che rivelano il ruolo svolto da COGNOME nell’organizzazione delinquenziale essendo stato lui affidata la gestione degli apparecchi illegali, facendosi anche carico di confutare gli argomenti difensivi volti a sminuire la gravità del quadro indiziario.
Di un tale sforzo argomentativo non si rinviene traccia nel ricorso che limita l’analisi solo ad alcuni degli elementi indiziari utilizzati dal Tribunale.
1.3 Si denuncia in primo luogo la mancata valutazione della memoria difensiva e la motivazione apparente in relazione all’attività lavorativa e all’indennità di disoccupazione percepita dall’imputato.
L’ordinanza, però, a pag. 15, dà atto che l’indagato dal 2021 al maggio 2022 aveva, apparentemente, svolto le mansioni di manovale alla dipendenza della ditta RAGIONE_SOCIALE e che, in seguito, aveva percepito l’indennità mensile di occupazione, ma, in maniera del tutto logica, a fronte degli elementi emersi in ordine all’impegno nella gestione degli apparecchi illeciti e alle risultanze dell’attività di perquisizion e sequestro, che aveva permesso di rinvenire nell’abitazione del ricorrente € 7923,00, in banconote da 50,20 e 10 euro, essendo state sequestrate solo tre banconote da 100,00, ha ritenuto l’allegazione difensiva del tutto irrilevante.
1.4 A fronte delle valutazioni del Tribunale del riesame, sarebbe stato onere della difesa specificare gli argomenti decisivi esposti nella memoria che si assume pretermessa e l’incidenza che l’attività lavorativa e l’indennità di disoccupazione avevano sulla tenuta logica della motivazione contestata.
Il ricorso, pertanto, nel lamentare l’omessa valutazione della memoria e la non adeguata considerazione degli elementi rivelati dalla documentazione a essa allegata, risulta generico in quanto non specifica gli enunciati trascurati in grado di mettere in discussione la completezza e la logicità del percorso argomentativo del Tribunale.
È ormai consolidato l’orientamento di legittimità, dal collegio condiviso, secondo cui affinché l’omessa valutazione di memorie difensive rilevi sul piano del difetto motivazionale della decisione impugnata, è onere della parte, che deduca l’omessa valutazione, indicare quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano, peccando, altrimenti, di genericità il motivo di impugnazione proposto sul punto (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 – 01; Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, COGNOME, Rv. 282972 – 01; Sez. 5, n. 31698 del 5/9/2025, COGNOME, proprio relativa al procedimento cautelare; Sez. 3, n. 33792 del 25/9/2025, COGNOME).
1.5 Si lamenta, ancora, che era “svuotato completamente il significato” dell’ammissione del ricorrente di aver partecipato alla gestione del bar Diamante 1 indicando tale circostanza come chiave di lettura delle conversazioni intercettate.
Sennonché la versione difensiva ignora i passi dell’ordinanza relativi agli incontri fra COGNOME COGNOME NOME, la somma di denaro sequestrata nell’abitazione del ricorrente, il significato univoco delle intercettazioni nelle parti in cui rivelano come COGNOME costituisse il soggetto cui rivolgersi per assicurare il corrett funzionamento delle “macchinette”. L’ordinanza, inoltre, dà anche una plausibile spiegazione in ordine alla richiesta di intervento rivolta a COGNOME nel corso del controllo della Guardia di Finanza.
1.6 Le censure difensive, inoltre, travalicano l’ambito del sindacato riservato a questa Corte sul provvedimento impugnato, risultando finalizzate ad ottenere una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice del merito, senza individuare profili di manifesta illogicità della motivazione in relazione al significato dimostrativo in essa assegnato agli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Audino, R.v. 215828; Sez. 5, n. 17185 del 21/3/2024, Palermo).
Non è superfluo ricordare che, allorquando sia denunciato con il ricorso per Cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 19751 del 17/4/2024, COGNOME, Rv. 286527; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del
29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv. 237475).
Sono, quindi, inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, propongono una differente lettura delle vicende indagate o dello spessore degli indizi allo scopo di ottenere una riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, COGNOME, sul punto non massimata; Sez. 1, n. 7445 del 20/11/2020, COGNOME).
In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione dell ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, COGNOME).
Con la doverosa precisazione che, quanto alla nozione di «gravi indizi di colpevolezza», la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576). Al fine dell’adozione della misura, infatti, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. I dett indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
1.7 Deve, quindi, concludersi che l’ordinanza impugnata resiste alle critiche difensive così da consentire di configurare il requisito della gravità indiziaria circa la partecipazione di COGNOME all’associazione, intesa quale “prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione” (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889 – 01, in motivazione).
Manifestamente infondato risulta il motivo volto a contestare la sussistenza della concretezza e attualità delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere.
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Il Tribunale ha giustificato la misura carceraria richiamando implicitamente la doppia presunzione relativa di cui all’art 275 cod. proc. pen. e sottolineando la caratura criminale del ricorrente, più volte condannato per associazione di stampo mafioso, la stabilità del sodalizio, operante sin dal 2022, e l’assenza di elementi favorevoli all’indagato. Anche l’inidoneità di misure diverse da quella carceraria è questione che il Tribunale affronta e risolve valorizzando le modalità di gestione dell’attività delittuosa, risultando i contatti fra gli associati affidati ai telefoni applicazioni quali Whatsapp.
Si è, quindi, in presenza di un’argomentazione articolata che sviluppa una valutazione prognostica, fondata sulle caratteristiche dell’associazione, sulla personalità di COGNOME, permanentemente dedito alla realizzazione di attività delinquenziali perpetrate attraverso consorterie delinquenziali, e sulle modalità di partecipazione al contesto associativo, volta a dimostrare l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, che affianca e corrobora le presunzioni di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
2.1 Tale percorso argomentativo è del tutto ignorato dal ricorrente la cui critica si esaurisce nell’omessa valutazione della memoria difensiva e nel rivendicare il ruolo di mero partecipe all’associazione, senza considerare che a tale posizione risulta parametrata l’ordinanza impugnata.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 20/11/2025