Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/seni -alle conclusioni del PG NOME COGNOME
ludito il difensore i
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di L’Aquila, giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., in esito a giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, confermava l’ordinanza emessa il 9 ottobre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in forza della quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME. Costui era stato ritenuto raggiunto, in presenza di esigenze cautelari, da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato, commesso in concorso con altre persone, di tentato omicidio di NOME COGNOME, e ai connessi reati in materia di armi, fatti avvenuti in Montesilvano in data 11 settembre 2023.
Avverso il citato provvedimento del 20 maggio 2024, la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi dei quali l’ultimo esposto senza indicazione numerica.
2.1. Con il primo motivo, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce violazioni di legge, in riferimento agli artt. 111 Cost., 309, commi 5 e 10, e 358 cod. proc. pen., con particolare riguardo al diritto di difesa, in relazione al mancato invio al Tribunale di un file contenente delle riprese audio e video che era stato acquisito nel corso delle indagini.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deduce violazioni di legge processuale, con riferimento agli artt. 357, comma 3-bis, e all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in relazione alla mancata fonoregistrazione di dichiarazioni rese da talune persone informate. Afferma la nullità, ai sensi dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen., delle fonti di prova costituite dalle informazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce vizi della motivazione con riguardo alla dedotta inattendibilità di persone informate dei fatti, avuto riguardo alle loro ragioni di astio nei confronti degli indagati.
2.4. Con il quarto motivo, la difesa, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deduce vizi di motivazione in ordine alla mancanza di rilievi
stub sui soggetti perquisiti la sera dei fatti e alla mancanza di sequestro per analisi dei capi di abbigliamento indossati da tutti i soggetti coinvolti.
2.5. Con il quinto motivo (non numerato nel ricorso, come sopra anticipato), la difesa formula critiche circa le valutazioni inerenti alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La trattazione del caso rende opportuno richiamare alcuni principi stabiliti della giurisprudenza di legittimità.
1.1. È stato chiarito che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, poiché in ogni caso è necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011).
1.2. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
Il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione e alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, mentre è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione
impugnata, nonché l’autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n. 22256 del 26.4.2006, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7.10.2015, Rv. 265482).
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 01).
Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01).
1.3. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di gravame e motivatamente respinti, laddove manchi un confronto critico con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME, limitandosi il ricorrente, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816, del 22/03/2019, Rv. 276970 – 01).
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Esse in parte sono prive di specificità; in parte propongono una inammissibile rivalutazione di circostanze oggettive; in parte sono infondate.
2.1. Con riferimento al primo motivo, inerente alla mancata trasmissione di un file contenente la registrazione di riprese audio e video, il ricorrente non ha precisato se, nell’ipotesi di mancata utilizzazione di tale mezzo, quelli residui rimangano privi di valenza indiziaria grave. Il motivo, quindi, è privo di specificità.
2.2. Il secondo motivo, volto a lamentare l’invalidità di talune acquisizioni indiziarie per la mancanza di documentazione fonografica, è infondato, perché a tale mancanza la legge non ricollega una sanzione di nullità o inutilizzabilità
dell’atto, né si può configurare alcuna limitazione dei diritti di difesa i conseguenza della mancanza stessa, data la possibilità di successivi chiarimenti e precisazioni sul contenuto delle dichiarazioni.
2.3. Il terzo e il quarto motivo sono versati in fatto e manifestamente infondati, perché il Tribunale ha fornito adeguata motivazione con riferimento alla rilevanza degli elementi raccolti nel corso delle indagini, e non emergono i vizi dedotti dalla difesa. Con riguardo ad alcuni profili, il ricorrente espone doglianze incomplete o censura singoli segmenti dell’intero compendio motivazionale, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti di causa e così avanzando una richiesta di un rinnovamento – inammissibile in questa sede di legittimità – del giudizio già compiuto dal giudice cautelare. In proposito, il Tribunale, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha posto alla . base della decisione adottata un compendio motivazionale significativo, spiegando le ragioni in base alle quali ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
2.4. L’ultimo motivo di ricorso, non numerato, inerente alle valutazioni circa le esigenze cautelari e la scelta della misura applicata, è generico e manifestamente infondato, perché il Tribunale ha reso ampi e congrui ragionamenti per giustificare il rigetto delle tesi difensive in proposito e per sostenere le affermazioni in base alle quali sussistono esigenze cautelari che possono essere soddisfatte soltanto con la custodia in carcere.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellaria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 16 luglio 2024.