Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41527 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41527 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, co del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale per le misure cautelari personali di Catania confermava l’ordinanz aveva applicato a NOME COGNOME COGNOME misura cautelare degli arresti domiciliari p reato di rapina aggravata.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge (artt. 628 cod. pen., 275 cod. proc. pen.) e motivazione e in ordine alla valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevol
(c)
motivazione sarebbe carente, in quanto fondata su una insufficientedella attendi delle dichiarazioni del ricorrente, e sulla svalutazione delle molteplici discrasie e dalle dichiarazioni della persona offesa.
2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella di rivalutazione delle emergenze procedimentali, attività non consentita in s legittimità.
Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione accur persuasiva ed esaustiva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Rilevando la non completa attendibilità delle dichiarazioni rese sia dalla pe offesa che dall’indagato, il tribunale riteneva che, per quanto l’antefatto della criminosa meritasse un chiarimento nel corso dello sviluppo del processo, le emerge procedimentali consentissero, comunque, di ritenere gravi gli indizi di colpevolezza reato di rapina.
L’annotazione dei carabinieri (che accettavano le lesioni sul volto della vitt mancanza del giubbotto, del telefono cellulare e delle chiavi dell’autovettura) ed il medico erano, infatti, emergenze oggettive che confortavano la parte delle dichiara di COGNOME e COGNOME in ordine al patimento della rapina. E che consentivano, pertant ritenere sussistenti – allo stato degli atti e con il rispetto degli standard probatori tipici del procedimento cautelare – la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (pag provvedimento impugnato).
2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordi valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbero state r nonostante il tempo trascorso tra i fatti ed il momento dell’applicazione della misur considerare il buon comportamento tenuto dal ricorrente in tale lasso di tempo.
2.2.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale offriva una motivazione esaustiv ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando la gravità del pe reiterazione, che si desumeva dalle modalità di consumazione del reato, le indicavano l’assenza di freni inibitori in capo al ricorrente, ed evidenziavano la su violenta: circostanze che sono state legittimamente ritenute univocamente indica della sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione (pag. 5 del provvedi impugnato).
Si tratta di una motivazione che implica, altresì, la valutazione della attu pericolo cautelare, nonostante il decorso di circa sei mesi tra la consumazione della pluriaggravata e l’applicazione della cautela.
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2024.