Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39964 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale del riesame di Catania. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/07/2025, il Tribunale del riesame di Catania confermava l’ordinanza emessa, in data 5.05.2025, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con cui veniva applicata a NOME COGNOME la misura cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo 1) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi 2, 9, 10, 11, 15, 16 e 17).
Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamentava violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo, nell’ambito del quale il COGNOME avrebbe svolto il ruolo di pusher .
Evidenzia inoltre che da nessuna parte emerge la questione RAGIONE_SOCIALE suddivisione in turni dei pusher nØ di eventuali direttive ricevute.
Ancora, lo COGNOME riferisce che COGNOME NOME, soggetto non appartenente al sodalizio, aveva alle sue dipendenze COGNOME NOME NOME NOMENOME‘, per cui non si comprende da quali elementi dovrebbe emergere la partecipazione del NOME al sodalizio e la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri associati.
La motivazione sul reato associativo si fonda, in realtà, solo sulla reiterazione di fatti di cessione.
2.2. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge processuale in relazione all’articolo 274 cod. proc. pen..
Manca ogni dato che evidenzi l’appartenenza del COGNOME all’associazione in epoca successiva al 6 maggio 2022.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., posta la disparità di trattamento rispetto ad altri indagati quali COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, ai quali sono stati concessi gli arresti domiciliari, denegati al ricorrente sulla base del rischio di recidiva dalla propria abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato come, in materia cautelare, pur non potendosi parlare di «doppia conforme», laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem ), esse si integrano, formando un unicum .
In tal senso, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte ritiene che in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come la motivazione del tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione elaborata dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest’ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l’unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misura cautelare ( ex multis : sez. U n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257; sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, COGNOME, Rv. 266765; sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, COGNOME, Rv. 261085; sez. 5, n. 40608 del 08/10/2003, COGNOME, Rv. 226790; sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, COGNOME, Rv. 212564Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 – 01; Sez. 4, n. 30480 del 12/06/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 30373 del 27/03/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025, COGNOME, n.m.).
Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, COGNOME, Rv. 226517 – 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa, purchØ questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l’emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioŁ tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico esperito dal giudice.
Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso.
Il Collegio rammenta altresì che la nozione di «gravi indizi di colpevolezza» non Ł omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576) e che al fine dell’adozione RAGIONE_SOCIALE misura, invero, Ł sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 cod. pen. proc., comma 2 (per questa ragione l’art. 273 cod. proc. pen., comma 1bis richiama l’art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale, oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi), per cui «ai fini delle misure cautelari, Ł sufficiente qualunque elemento probatorio
idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perchØ i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1bis , cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179 – 01; conformi, ex multis : Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284262 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 02) ritiene che l’ordinanza impugnata abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla Corte e che non presenti, quindi, profili di illogicità.
Tanto premesso, il primo motivo Ł inammissibile.
2.1. L’ordinanza gravata, dopo aver esordito con un rinvio per relationem al provvedimento genetico, da utilizzarsi quale ‘piattaforma di lavoro’, evidenzia che il quadro indiziario-probatorio si sostanzia nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME nonchØ negli esiti dell’attività d’intercettazione delle conversazioni ambientali e telefoniche, oltre che nelle videoriprese delle telecamere installate dalla p.g. nei pressi delle piazze di spaccio e RAGIONE_SOCIALE base logistica del gruppo, nonchØ nella perquisizione e sequestro del 7.03.2022.
Prendendo le mosse dall’analisi dell’imputazione associativa, il Tribunale etneo chiarisce che «le indagini svolte dal RAGIONE_SOCIALE evidenziavano l’esistenza di un un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana/skunk e hashish, operante nel territorio di Acicatena ed RAGIONE_SOCIALE, promossa e diretta da COGNOME NOME, organizzata da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME annoverante, tra i suoi componenti, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME quali partecipi».
L’ordinanza ripercorre poi le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia NOME, capo dell’associazione, nei verbali del 6 settembre 2023 e del in data 25 settembre 2025, in cui descriveva dettagliatamente le modalità in cui si attuava la gestione del traffico di stupefacenti.
Le dichiarazioni di COGNOME trovavano ampi riscontri nelle dichiarazioni di altri due collaboratori, COGNOME NOME (soggetto di elevato rango all’interno RAGIONE_SOCIALE famiglia RAGIONE_SOCIALE in quanto reggente del gruppo RAGIONE_SOCIALE fino alla fine del 2021), che forniscono ampio riscontro all’esistenza ed all’operatività del sodalizio criminale oggetto RAGIONE_SOCIALE presente indagine, e COGNOME NOME, il quale ha descritto il gruppo c.d. dei ‘Cubani’, capeggiato proprio da NOME COGNOME e di cui facevano parte, tra gli altri, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
La sussistenza dell’associazione deve, second il riesame di Catania, ritenersi comprovata non solo dalle dichiarazioni rese dai collaboratori eli giustizia, giudicate attendibili e corroborate da riscontri reciproci nonchØ dagli esiti complessivi delle investigazioni, ma anche dalle intercettazioni ambientali e telefoniche.
Le attività di osservazione, i servizi di monitoraggio, l’esecuzione di arresti differiti e, soprattutto, l’acquisizione di captazioni – prevalentemente di tipo ambientale – hanno restituito un quadro organico e coerente delle dinamiche organizzative e operative del gruppo, consentendo di ricostruire le modalità operative dello spaccio, evidenziando
l’esistenza di una organizzazione gerarchica e di una fitta rete di soggetti coinvolti a vario titolo nel sostegno all’attività illecita, tra cui vedette, rifornitori e ligure apicali presenti stabilmente nella piazza con compiti specifici di controllo, selezione degli acquirenti e coordinamento degli operatori attivi nei vari momenti RAGIONE_SOCIALE giornata.
Così, gli organizzatori (COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME) curavano le attività di acquisto, trasporto, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti trattate dal sodalizio, sia in forma ‘itinerante’, con consegne a domicilio, sia rifornendo le piazze di spaccio controllate dal sodalizio.
I predetti si occupavano quindi di:
acquistare dai fornitori partite di sostanze stupefacenti con le quali rifornire la piazza di spaccio, reinvestendo parte dei guadagni derivanti dalla stessa;
impartire direttive ai sodali che giornalmente svolgevano le funzioni di ‘corrieri’, o di spacciatori e ‘vedette’, suddivisi in turni;
raccogliere ordinazioni dai clienti anche utilizzando delle utenze cellulari dedicate alla raccolta di ordinativi, fissando appuntamenti per le consegne ed i pagamenti;
gestire la cassa comune, raccogliendo gli incassi quotidiani ed erogando i compensi ai componenti dell’associazione con il denaro ricavato dalla vendita RAGIONE_SOCIALE sostanza stupefacente.
L’ indagine consentiva di ricostruire anche i ruoli ricoperti dagli altri membri del gruppo, tutti ben consapevoli dei meccanismi di operatività RAGIONE_SOCIALE compagine associativa, come palesano le innumerevoli conversazioni che li riguardano e che rivelano l’esistenza di un vincolo non occasionale, finalizzato stabilmente al perseguimento di un generico ed indeterminato programma criminoso, teso ad immettere nel mercato sostanza stupefacente nella piena consapevolezza RAGIONE_SOCIALE dimensione collettiva di tale attività.
Le indagini mettevano in luce l’operatività del gruppo in un’area delimitata, consistita in piazze di spaccio stabili e strutturate, riconducibili al sodalizio criminale e ben note agli acquirenti, quali la cosiddetta ‘Villa’, sita nei pressi del parco comunale di Aci Catena (in INDIRIZZO e INDIRIZZO) e la ‘Villetta ecologica’, ubicata in INDIRIZZO, sempre ad Aci Catena.
¨ stata riscontrata altresì la predisposizione di nascondigli e di luoghi per il deposito, lo smistamento ed il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente, oltre che per la custodia delle armi di cui era dotato il gruppo criminale.
Le modalità di gestione delle piazze seguivano uno schema ben definito, nel quale gli associati agivano secondo ruoli funzionali e predefiniti: vi erano soggetti incaricati RAGIONE_SOCIALE custodia e del rifornimento dello stupefacente, spacciatori incaricati delle cessioni al dettaglio, nonchØ figure di coordinamento che, spesso in posizione gerarchicamente sovraordinata, gestivano la logistica delle piazze e l’afflusso RAGIONE_SOCIALE clientela.
Si riscontrava altresì l’esistenza di una cassa comune (gestita da COGNOME NOME, il quale, ogni giorno, provvedeva a consegnare il telefono ‘di servizio’e il quantitativo di stupefacente già frazionato da commerciare al minuto, allo spacciatore incaricato, per poi, a fine serata, raccogliere i proventi di cassa , effettuare i conteggi, verificare la corrispondenza tra le dosi consegnate e l’incasso di quelle vendute, ritirare il telefono anziNOME e lo stupefacente rimasto eventualmente invenduto) in cui confluivano i proventi illeciti, che venivano utilizzati per la realizzazione degli interessi del gruppo, per l’acquisto di nuove forniture e per il pagamento dello stipendio dei sodali.
Altri aspetti concernenti le dinamiche interne del sodalizio riguardavano il volume d’atTari e lo ‘stipendio’ che spettava ai singoli associati/spacciatori, e che si aggirava
mediamente sui 100 euro al giorno (v. conversazioni captate in ambientale in data 05.03.2022 e 08.03.2022).
2.2. Quanto al COGNOME NOME (NOME ‘NOME‘), a pagina 8 dell’ordinanza impugnata si legge che, dal complesso delle conversazioni intercettate, emerge il ruolo di pusher svolto dal ricorrente in seno al sodalizio.
Significativo Ł il fatto che lo stesso hai avuto contatti diretti anche con COGNOME NOME, nei confronti del quale manifesta la propria incondizionata disponibilità rivolgendogli testuali parole «se hai bisogno di qualcosa io sono sempre disponibile per voi altri» (int. 4.2.2. progr. 94). Sottolinea L’ordinanza che dopo pochi giorni COGNOME NOME inseriva il COGNOME nel sodalizio criminale alcuni affidava l’utilizzo non esclusivo dell’utenza 3509566670, instrada cittadino extracomunitario, la quale totalizzava 104 contatti con l’utenza in uso allo stesso COGNOME. Il contenuto delle conversazioni evidenziava come l’odierno ricorrente seguisse le direttive che gli venivano di volta in volta fornite.
L’ordinanza, niente rinviare al provvedimento genetico, evidenzia poi una serie di conversazioni che costituiscono una sorta di florilegio delle innumerevoli telefonate captate l a cui emerge chiaramente come il COGNOME fosse figura stabilmente inserita nell’organizzazione del sodalizio, tanto da avere turni da rispettare, in occasione dei quali svolgeva i compiti che gli venivano assegnati, osservando scrupolosamente le distruzioni che gli venivano impartite, a dimostrazione inequivocabile l’inserimento nell’organigramma del sodalizio.
Al Termine del turno evita consegnava a coloro che sovrintendevano il lavoro dei pusher i proventi dello spaccio, elementi questi da cui l’ordinanza impugnata inserisce la piena consapevolezza dell’apporto causale fornito all’organizzazione al fine di perseguire uno scopo comune attraverso la cooperazione perchØ gli affiliati e una conoscenza del ruolo RAGIONE_SOCIALE maggior parte degli stessi.
Si Ł, in sostanza, ben oltre un numero vincolo occasionale circoscritto alla realizzazione di uno o piø reati determinati, quanto piuttosto in che senso di un legame caratterizzato da evidente continuità e cosciente adesione al programma delittuoso.
Trattasi di valutazione che, concernendo la piattaforma indiziaria ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche, non può costituire oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, soprattutto nell’attuale fase processo caratterizzata da notevole fluidità, se non nei limiti di una manifesta illogicità o contraddittorietà, sicuramente insussistenti nel caso di specie.
3. I due motivi concernenti le esigenze cautelari sono del pari inammissibili.
Il Tribunale del riesame, nel Rammentare che l’articolo 74 oggetto di contestazione Ł assistito dalla doppia presunzione di cui all’articolo 275 comma tre del codice di procedura penale, per un verso evidenzia come la risalenza nel tempo dei fatti non Ł così rilevante da poter essere intesa quale prova contraria, e per altro verso sottolinea come il COGNOME abbia agito in maniera seriale e altamente professionale (pag. 10) tanto da fare ritenere che lo stesso abbia dedicato totalmente la propria esistenza alla realizzazione professionale di atti illeciti e potendo pure ritenersi con ragionevole probabilità che lo stesso abbia continuato a delinquere ben oltre la chiusura delle indagini (convinzione rafforzata dalla presenza nel certificato del casellario giudiziale di plurime condanne).
Il Provvedimento evidenzia da ultimo come, anche prescindendo dalla presunzione, sussistono dormi e concreti elementi tali inferire la sussistenza di un attuale pericolo di recidiva: ed infatti, la serialità dei fatti commessi, realizzati con modalità seriali e sintomatiche di specifica professionalità, il contesto di relazioni interpersonali in cui il ricorrente risulta inserito e i plurimi precedenti lasciano ragionevolmente desumere un
pericolo oltremodo serio concreto e attuale che ove rimesso in libertà o sottoposto a misura meno afflittiva il COGNOME possa tornare a delinquere ponendo in essere condotte di spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti.
NØ l’applicazione di braccialetto elettronico che non impedisce eventuali contatti con soggetti all’interno del domicilio può ritenersi modalità esecutiva idonea a scongiurare il paventato pericolo di reiterazione del reato.
Tale motivazione fa buon governo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte sia in riferimento alla duplice presunzione di cui all’articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale si presumono la sussistenza, l’idoneità e la proporzionalità RAGIONE_SOCIALE misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, COGNOME, n.m.;Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, COGNOME, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l’inattualità di situazioni di pericolo cautelare)», che a quella relativa alla attualità delle esigenze cautelari in generale, secondo cui l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicchØ il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento RAGIONE_SOCIALE somma, in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME