Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39804 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39804 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2145/25
NOME COGNOME
CC Ð 28/11/2025
NOME COGNOME
Relatore-
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nellÕinteresse di: COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilitˆ del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per lÕannullamento della impugnata ordinanza.
Con lÕordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Palermo rigettava lÕappello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dallÕodierno ricorrente avverso lÕordinanza emessa in data 30 maggio 2025 dal GIP del medesimo Tribunale con cui era applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare determinate attivitˆ imprenditoriali e lÕinterdizione per la durata di dodici mesi dalle attivitˆ inerenti allÕesercizio di imprese, degli uffici direttivi di imprese e persone giuridiche e delle imprese, nonchŽ, per la medesima durata, del divieto di esercitare lÕattivitˆ professionale di ingegnere (art. 290 cod. proc. pen.), in relazione ai delitti di cui ai capi 6, 7, 8, 9, 10, 53, 54 e 85 dellÕaddebito provvisorio.
1.1. In particolare, sono contestate in cautela al ricorrente le seguenti condotte di reato:
∞ Capo 6: delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 c.p. e dallÕart. 8 del D.Lgs. 89n. 74 del 10.03.2000, perchŽ, in concorso morale e materiale con i Òcommittenti dei fittizi lavori ediliÓ e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualitˆ di amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Palermo in INDIRIZZO, al fine di consentire a terzi lÕevasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano a nome della RAGIONE_SOCIALE e con riferimento allÕesercizio sociale 2021 e 2022 fatture per operazioni inesistenti. Con lÕaggravante di aver commesso il fatto anche per eseguire il delitto di cui al capo successivo.
∞ Capo 7: delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 81 cpv., 110, 640, 640bis c.p., perchŽ, in concorso morale e materiale con i ÒcommittentiÓ di cui al capo precedente, nella qualitˆ sopra citata, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con artifici e raggiri (consistiti nel rappresentare fittizi lavori di ristrutturazione ed emettere le relative fatture, nonchŽ nella stipula con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle cessioni del credito di imposta maturato), inducendo in errore i funzionari dellÕamministrazione finanziaria circa la legittimitˆ del titolo dei crediti di imposta ceduti, procuravano per sŽ o per altri un ingiusto profitto pari allÕammontare dei crediti di imposta riconosciuti secondo la normativa di cui al D.L. n. 34/2000 per i lavori oggetto di fatturazione, per un valore complessivo pari a euro 2.030.235,00. Con lÕaggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitˆ.
∞ Capo 8: delitto di cui allÕart. 2 del D.lgs. n. 74/2000, perchŽ, nella qualitˆ di amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con sede in Palermo in INDIRIZZO, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (in particolare la fattura n. 17 del 3.09.2021 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE), indicavano nella dichiarazione sui redditi e nellÕimposta sul valore aggiunto per lÕanno dÕimposta 2021
elementi passivi fittizi, pari ad un imponibile di euro 88.500 e IVA per euro 19.470, conseguendo unÕevasione dÕimposta sui redditi per euro 4.248,00 e sul valore aggiunto pari a 19.470,00.
∞ Capo 9: delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 10quater, comma 2, D.lgs. n. 74/2000, perchŽ nella qualitˆ di amministratore unico e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con sede in Palermo in INDIRIZZO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:
-non versava le imposte dovute nellÕesercizio fiscale 2022, portando in compensazione, ai sensi dellÕart. 17 D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, in quanto provento dei delitti di cui ai capi 6 e 7, per un ammontare pari ad euro 128.379,81;
-non versava le imposte dovute nellÕesercizio fiscale 2023, portando in compensazione, ai sensi dellÕart. 17 D.lgs. n. 241/1997, crediti non spettanti, in quanto provento dei delitti di cui ai capi 6 e 7, per un ammontare pari ad euro 274.305,19;
∞ Capo 10: delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648ter .1 c.p., perchŽ, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avendo commesso i delitti di emissione di fatture inesistenti e di truffa aggravata, impiegava e sostituiva in attivitˆ speculative (in particolare, nellÕacquisto di criptovalute) una parte del denaro (pari complessivamente alla somma di euro 95.010,48) proveniente dalla commissione di tali delitti, in modo da ostacolare concretamente lÕidentificazione della provenienza delittuosa di tali somme.
∞ Capo 53: delitto di cui agli artt. 61 n. 2 e 110 c.p. e dallÕart. 8 D.lgs. n. 74/2000, perchŽ, in concorso morale e materiale con COGNOME NOME, nella qualitˆ di titolare esercente lÕattivitˆ professionale di attivitˆ di RAGIONE_SOCIALE ingegneria, con luogo di esercizio in Palermo in INDIRIZZO, al fine di consentire a terzi lÕevasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (anche mediante compensazione dei crediti fittizi con i debiti erariali), emettevano fatture, a nome del professionista e con riferimento allÕesercizio 2021. Con lÕaggravante di aver commesso il fatto anche per eseguire il delitto di cui al capo successivo.
∞ Capo 54: delitto di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 640, 640bis c.p., perchŽ, in concorso morale e materiale con COGNOME NOME, nella qualitˆ indicata nel capo precedente, con artifici e raggiri (consistiti nel rappresentare fittizi lavori di ristrutturazione, emettere le relative fatture, e stipulare con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle cessioni del credito di imposta maturato), inducendo in errore i funzionari dellÕamministrazione finanziaria circa la legittimitˆ del titolo dei crediti di imposta ceduti, procuravano per sŽ o per altri un ingiusto profitto pari allÕammontare dei crediti di imposta riconosciuti secondo la normativa di cui al D.L. n. 34/2000 per i lavori oggetto di fatturazione, per un valore complessivo pari a euro 31.860,00 in relazione alla cessione del credito scaturente dalla fattura di cui al capo suindicato. Con lÕaggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravitˆ.
Al capo 85 era, infine, contestata la partecipazione al delitto associativo di settore, con la finalizzazione alla realizzazione delle fattispecie fraudolente descritte ai capi che precedono.
Avverso tale ordinanza ricorre lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in seguito sintetizzati, secondo quanto dispone lÕart. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta gravitˆ indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. per lÕipotesi di reato di cui allÕart. 8 d.lgs. n. 74/2000 (capi 6 e 53). Il Tribunale del riesame ha motivato sulla base delle fatture emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti, compresa quella emessa nei confronti della COGNOME, a dimostrazione di una significativa sovrafatturazione.
LÕart. 8 D.gs. n. 74/2000 sancisce che lÕemissione delle fatture avvenga per operazioni inesistenti ed è sufficiente ai fini della consumazione, indipendentemente dallÕutilizzo da parte del destinatario. Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo specifico, dato dalla finalitˆ di consentire a terzi lÕevasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Dunque, è necessario che siano dimostrati tanto lÕinesistenza delle operazioni quanto la finalitˆ di procurare a terzi un vantaggio fiscale. La difesa evidenzia che difettano entrambi gli elementi, giacchŽ la RAGIONE_SOCIALE non ha effettuato alcun accertamento fiscale, non ha redatto un processo verbale di contestazione, nè lo ha notificato al contribuente, nessun provvedimento ha accertato lÕinesistenza delle operazioni ed i committenti non hanno tratto vantaggi fiscali dalle sovrafatturazioni. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto confluire nel fascicolo delle indagini preliminari la documentazione acquisita in sede di accertamento tributario, da cui emerge che le fatture siano stato oggetto di prestazioni lavorative effettivamente svolte. Il Tribunale del Riesame ha desunto lÕinesistenza delle operazioni dal carattere antieconomico di queste, sovrapponendo i concetti di ÒantieconomicitˆÓ ed ÒinesistenzaÓ, oltre che basandosi su alcune intercettazioni e sullÕassenza di un processo verbale di contestazione. Esso, poi, tramite un accertamento per presunzioni, basato sul confronto del compenso dovuto al ricorrente dai committenti e quanto da questi pagato, ha ricavato lÕentitˆ delle sovrafatturazioni per ciascun intervento, riservando ad un successivo accertamento lÕesatta determinazione del valore delle prestazioni.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della legge penale e la inosservanza della legge processuale penale, nonchŽ vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in relazione alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, alla mancata acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari della documentazione acquisita dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in sede di accertamento fiscale e allÕincompatibilitˆ logico-giuridica tra la qualificazione delle
operazioni come attivitˆ di Polizia Tributaria ed il successivo utilizzo in sede penale, ai fini della valutazione della gravitˆ indiziaria e delle esigenze cautelari.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in qualitˆ di Polizia Tributaria, in sede di acquisizione delle prestazioni, ha informato il COGNOME delle sole garanzie previste in ambito tributario, omettendo quelle penali, impedendo in tal modo la nomina di un avvocato e creando una frattura tra la sede tributaria e quella penale. Rileva a tal fine lÕinterruzione dellÕattivitˆ tributaria nel lasso temporale compreso tra il 28/06/2023 ed il 23/07/2025, data in cui il ricorrente è stato nuovamente convocato per il tramite del suo difensore, nominato soltanto in un momento successivo allÕacquisizione di detti documenti.
La documentazione acquisita non è confluita nel fascicolo delle indagini preliminari, pregiudicando lÕesercizio concreto del diritto di difesa e precludendo la possibilitˆ di verificare la genuinitˆ della documentazione utilizzata e la legittimitˆ della procedura usata per il suo utilizzo processuale.
Il Tribunale non ha fornito spiegazioni circa lÕutilizzo della documentazione acquisita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, lÕirrilevanza delle doglianze difensive ai fini della valutazione indiziaria e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonostante la frattura tra la fase tributaria e quella penale.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa censura violazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in ordine allÕaddebito associativo ex art. 416 cod. pen. di cui al capo 85, per la risposta sostanzialmente apparente ed evasiva ai motivi di appello redatti ex art. 310 cod. proc. pen., con i quali si censurava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Palermo nellÕordinanza impugnata ha illustrato una serie elementi da cui ha desunto lÕintraneitˆ del ricorrente al sodalizio, non idonei, ad avviso della difesa, a configurare la partecipazione nel delitto di cui allÕart. 416 cod. pen., in quanto non adeguatamente argomentati. Ha fatto riferimento al coinvolgimento di altre RAGIONE_SOCIALE nel programma criminoso, destinatarie di prestazioni di consulenza da parte del ricorrente, spesso accessorie ad interventi di ristrutturazione fittizi o sovrafatturati. Significativa, poi, è risultato la circostanza che, a seguito del controllo fiscale del 30.06.2022 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME sia stato contattato dal coindagato AVV_NOTAIO, il quale ha riferito di dovergli Òparlare di una cosa urgenteÓ. LÕesistenza del programma criminoso viene desunto anche da una serie di conversazioni intercettate nel lasso di tempo compreso tra il 2021 ed il 2022. Non sono state considerate, invece, nŽ dal Tribunale del Riesame nŽ dal G.i.p. le argomentazioni fornite dalla difesa, da cui emerge la mancanza di un sodalizio. La difesa sottolinea che non vi fosse nessun accordo di compiere successivi ed ulteriori reati, in particolare tra COGNOME e COGNOME, intercorrendo soltanto un rapporto di lavoro, da cui non pu˜ presumersi lÕ affectio societatis .
Il Tribunale, infine, ha desunto la sussistenza del delitto associativo di cui al capo 85, dalla conversazione del 17 giugno 2022, intercorsa tra NOME e NOME, da cui emergevano contrasti tra questÕultimo e COGNOME, attribuendo ad essa valenza indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. Da tale conversazione, tuttavia, emerge anche la volontˆ di NOME di tirarsi indietro dalla altrui improvvida intrapresa.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa deduce violazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), per aver il Tribunale della cautela confermato lÕesigenza cautelare del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) in considerazione del ruolo di rilievo svolto dal ricorrente allÕinterno del sodalizio, nonostante lÕincensuratezza dello stesso, dellÕattenta pianificazione dellÕattivitˆ criminale e dalla prolungata protrazione delle condotte delittuose.
Il Tribunale si sarebbe limitato a condividere quanto sostenuto dal G.i.p., senza considerare che le condotte di cui allÕaddebito provvisorio si arrestano nel 2022. Nel lasso di tempo tra il 2022 ed il 2025 non vi è stato alcun contatto tra il ricorrente ed i correi. La difesa ribadisce, inoltre, lÕincensuratezza del ricorrente e la volontˆ espressa dal COGNOME, nella conversazione intrattenuta con COGNOME, di tirarsi indietro dalla vicenda illecita.
I motivi di ricorso sono in parte non prospettabili (laddove, motivi nn. 1 e 3, richiedono alla Corte una rinnovata valutazione della gravitˆ indiziaria per le ipotesi rubricate), in parte infondati in diritto (motivo n. 2), in parte ancora infondati (motivo n. 4, laddove si censura la motivazione spesa dal Tribunale per ritenere concrete ed attuali le esigenze cautelari poste a fondamento dei presidi interdittivi applicati).
1.1. I motivi della prima specie appaiono altres’ meramente ripetitivi delle doglianze espresse con i motivi di appello cautelare e tendono a prospettare alla Corte di legittimitˆ vizi attinenti alla corretta identificazione e valorizzazione dei Ògravi indizi di colpevolezzaÓ, richiesti dal testo dellÕart. 273 cod. proc. pen. quale precondizione dellÕapplicabilitˆ della cautela personale; tutti aspetti che il Tribunale per il riesame ha diffusamente trattato, esaminato ed argomentato nel corpo motivazionale della ordinanza impugnata.
In via preliminare, giova ribadire quale sia il perimetro di valutazione del giudice di legittimitˆ in materia di misure cautelari personali.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) hanno giˆ avuto modo di chiarire che ” In tema di misure cautelari personali, allorchŽ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimitˆ ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravitˆ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (In motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitˆ dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimitˆ del provvedimento coercitivo, la Corte ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilitˆ, bens’ di una qualificata probabilitˆ di colpevolezza).
Tale orientamento, dal quale il Collegio che oggi siede in udienza non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; da ultimo, Sez. 2, n. 37417 del 14/10/2025, COGNOME, non massimata). Consegue che ” L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione dl specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicitˆ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ” (In motivazione, la Corte ha chiarito che il controllo di legittimitˆ non concerne nŽ la ricostruzione dei fatti, nŽ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilitˆ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giˆ esaminate dal giudice di merito; Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976; Sez. 2, n. 23272, del 7/5/2024, n.m.).
2.2. Orbene, nella fattispecie, l’ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unitˆ logica, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente scevra da illogicitˆ o contraddizioni, aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico della ricorrente per i delitti di natura tributaria e fraudolenta contestati. Lo scrutinio dei gravi indizi di colpevolezza per lÕipotesi associativa contestata al capo 85 consegue alla valutazione della pluralitˆ di
condotte fine lette in uno al coefficiente indiziario che emerge dallÕesame delle conversazioni intercettate tra sodali, che restituisce (sia pure nei limiti della regola di giudizio propria dellÕincidente cautelare) il significato di una stabilitˆ nella organizzazione della plurisoggettivitˆ, coagulata intorno allÕinteresse verso la locupletazione di risorse erariali.
La difesa ha, dunque, di fatto sollecitato questa Corte ad effettuare una diversa e inammissibile rivalutazione delle emergenze indiziarie, offrendo una lettura alternativa degli elementi probatori. Sui punti dedotti con i motivi primo e terzo, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione degli indizi in materia cautelare (giur. cit. sub 2.1.).
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha vivacemente contestato la utilizzabilitˆ a fini cautelari di documentazione acquisita nel corso di accertamenti di polizia tributaria; il che avrebbe sottratto allÕindagato le garanzie proprie previste per la fase delle indagini preliminari nel caso di compimento di atti di indagine partecipati allÕindagato.
Il motivo è infondato in diritto, giacchŽ è consolidato nellÕesperienza della Corte il principio di diritto che stima sempre utilizzabile, in materia penale tributaria, quale ” notitia criminis ” la messe di elementi raccolti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiuti per l’accertamento delle imposte, a prescindere dalla regolaritˆ formale della loro acquisizione, in quanto a tali attivitˆ non è applicabile la disciplina prevista dal codice di rito per l’operato della polizia giudiziaria (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266135 Ð 01; in materia di segreto professionale, v. anche Sez. 3, n. 34020 del 29/10/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280369 Ð 01). Nella fattispecie la Corte ha esaminato la vicenda processuale relativa all’acquisizione di file dal personal computer dell’indagato in sede di verifica fiscale della RAGIONE_SOCIALE. Ancora, si è giˆ pure detto che in materia di attivitˆ ispettive di vigilanza di natura amministrativa, il momento a partire dal quale, nel corso di tale attivitˆ, sorge l’obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale è quello nel quale è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, emergendone tutti gli elementi costitutivi, anche se ancora non possa essere ascritto a persona determinata (Sez. 3, n. 31223 del 04/06/2019, COGNOME Vico, Rv. 276679 Ð 01).
Correttamente, dunque, il Tribunale della cautela ha ritenuto utilizzabili gli atti acquisiti nel corso dellÕaccesso di natura tributaria e, anche dallÕesame di tali atti ha tratto argomento di valutazione per lo scrutinio della gravitˆ indiziaria in ordine alle ipotesi di reati fine contestati.
Del pari deve ritenersi per la valutazione della gravitˆ indiziaria in tema di partecipazione al contesto associativo di settore, ove gli elementi sono stati tratti dallÕanalisi delle conversazioni intercettate tra sodali. Anche sul punto il Tribunale ha offerto alle pagine 8 e ss. della ordinanza impugnata solidi argomenti di apprezzamento
logico della contestata partecipazione alla sodalitˆ versata nello specifico settore di aggressione alle risorse erariali. NŽ è possibile chiedere, con i motivi di ricorso, alla Corte di legittimitˆ un diverso apprezzamento della prova che rinviene dallÕanalisi delle conversazioni intercettate. Quando, infatti, occorre procedere all’interpretazione di fatti comunicativi, l’individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un’affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attivitˆ propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimitˆ, solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 Ð 01; Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone Rv. 263270 Ð 01). In difetto di tali palesi illogicitˆ o scorrettezze ermeneutiche, lÕinterpretazione offerta dai giudici di merito delle conversazioni intercettate non pu˜ pertanto essere censurata in questa sede di legittimitˆ. Del resto, la messe di reati fine contestati al ricorrente funge da cartina di tornasole della sussistenza ed efficacia di una certa affectio durevole, tale da avvincere negli interessi lÕindagato agli altri membri della sodalitˆ.
2.4. Con il quarto motivo, il difensore deduce ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e inosservanza della legge processuale in relazione allÕart. 274, lett. c) cod. proc. pen. in quanto alla generica indicazione di esigenze di prevenzione speciale farebbe da contraltare la data non recente dei fatti contestati, lÕincensuratezza del ricorrente e la sua riferita volontˆ di allontanarsi da quel contesto.
La censura è infondata. Il Tribunale per il riesame, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di recidiva specifica, desunto dalle specifiche modalitˆ e circostanze dei fatti, denotanti abilitˆ nello specifico settore tecnico, oltre che dal ruolo di rilievo assunto dal ricorrente nellÕambito del sodalizio investigato. Evidenziate sono anche la durata della condotta nel tempo e la qualitˆ professionale manifestata in atti dal ricorrente nella perpetrazione di reati contro il patrimonio e tributari, il che ne rende versatile lÕopera in favore di qualsivoglia gruppo che si interessi al settore illecito. Del resto, attualitˆ del pericolo di recidiva specifica non è sinonimo di attualitˆ della condotta, ma solo che dallÕesame delle vicende storicizzate pu˜ trarsi logico argomento per sviluppare allÕattualitˆ una prognosi infausta (cfr., solo tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, DÕEugenio, Rv. 288476 Ð 01; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01). Il Tribunale ha inoltre esplicitamente argomentato in ordine alla adeguatezza della misura interdittiva applicata per presidiare il pericolo di recidiva specifica; come pure ha fatto per la proporzionalitˆ della misura (a termine) rispetto alla gravitˆ dei fatti commessi ed ai pericoli da presidiare, secondo paradigmi di diretta derivazione costituzionale (il minor sacrificio necessario, da ultimo citato in Corte cost. n. 191 del 2020), ispirati anche dalla interpretazione dell’art. 5 della CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. In definitiva, appare ampiamente osservato dal Tribunale il principio del minor sacrificio
della libertˆ personale, il cui rispetto è necessario anche a garantire la compatibilitˆ della compressione della libertˆ personale dell’indagato e dell’imputato sino alla condanna definitiva con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, della Costituzione repubblicana (nei termini Corte cost. n. 299 del 2005).
LÕordinanza impugnata non soffre, pertanto, di alcuno dei vizi sindacabili in sede di legittimitˆ, in assenza di alcuna violazione di legge, nŽ sussistendo profili di manifesta illogicitˆ o contraddittorietˆ della motivazione, non potendo, per il resto, la Corte sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione della attualitˆ delle esigenze cautelari e dell’individuazione della misura cautelare adeguata.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 28 novembre 2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME