Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8278 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
nel procedimento a carico di:
SCHEMBRI NOME nato a GELA il 01/12/2003
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al reato al capo 1 dichiarando nel resto inammissibile
l’impugnazione e dell’avv.to NOME COGNOME difensore di COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato nei confronti di NOME COGNOME l’ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5/8/2024, che aveva applicato a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere, in relazione ai capi 1), 49) e 50) della preliminare rubrica sostituendola con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai restanti reati per i quali era stata disposta cautela, ipotizzati ai capi 33), 34) e 36), riqualificati ai sensi del comma 5 dell’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che, con il primo motivo, denuncia il deficit di motivazione con riguardo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo 49).
Il ricorrente, in primo luogo, precisa che la cessione sarebbe intervenuta il 1/1/2023 e non il 3/1/2023 per, poi, contestare il valore probatorio attribuito dal Tribunale del riesame alle immagini versate in atti che provavano che alle ore 13,18 del giorno di consumazione del reato COGNOME e COGNOME COGNOME si incontrarono con NOME Michael COGNOME e questi cedette a Licata un qualcosa. Tale cessione, assume il ricorrente, deve essere ricondotta all’attività di spaccio cui i tre indagati erano all’epoca dediti.
2.1 Con il secondo motivo, si denuncia il deficit motivazionale in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione di COGNOME al reato associativo.
In particolare, si lamenta che il Tribunale aveva proceduto a una incompleta, parcellizzata e contraddittoria disamina del materiale probatorio.
In relazione ai contatti fra COGNOME, COGNOME e COGNOME dei primi giorni del 2023, si contesta l’affermazione del Tribunale secondo la quale erano “asignificativi”, potendo rivelare solo una “cointeressenza nel settore” fra i predetti e una serie di cessioni di droga di quantitativi ridotti compatibile anche con l’uso personale, sottolineando che COGNOME e COGNOME erano componenti dell’associazione e che il concorso di COGNOME nell’ipotesi di spaccio contestata al n. 33) della preliminare rubrica in concorso con i predetti dimostrava il coinvolgimento del primo nelle attività degli intranei e, in definitiva, la partecipazione nell’associazione.
Dal dialogo fra COGNOME e Romano del 12/5/2023, dal Tribunale ritenuto avente carattere neutro, il ricorrente trae le seguenti informazioni:
COGNOME NOME controllava COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME, di cui aveva commentato l’arresto, rammaricandosi del fatto che non avesse previsto che i tre potessero pubblicare sui social network immagini che avevano attirato l’attenzione delle forze dell’ordine;
i tre arrestati facevano capo a COGNOME, tant’è che NOME chiede a COGNOME se anche COGNOME fosse stato arrestato.
La conversazione del 7/2/2023, fra COGNOME e COGNOME, ritenuta dal Tribunale generica, nel corso della quale il primo rassicura il secondo sul fatto che COGNOME, al quale COGNOME aveva lasciato la droga necessaria a soddisfare le richieste dei compratori durante un suo periodo di lontananza, in caso di necessità, avrebbe potuto contare sull’aiuto di COGNOME rappresenta per il ricorrente la prova dell’esistenza di un’organizzazione unitaria dove COGNOME interveniva per coordinare i pusher di NOME durante l’assenza di questi e della consapevolezza dei pusher della struttura associativa nella quale operavano COGNOME e NOMECOGNOME
Il ricorrente contesta, poi, l’irrilevanza assegnata dal Tribunale ai rapporti fra COGNOME e NOME COGNOME motivata dal fatto che anche NOME era stato ritenuto estraneo all’associazione, rappresentando che aveva proposto ricorso avverso tale decisione.
2.2 Con il terzo motivo, si denuncia il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione in termini di fatto lieve dei reati contestati ai capi 33), 34) e della rubrica rilevando che, per le considerazioni esposte ai motivi precedenti, la lievità del fatto non potesse essere configurata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso è inammissibile risultando finalizzato a un riesame nel merito del materiale probatorio fondante la decisione contestata.
Il ricorso denuncia la mancanza o illogicità della motivazione ma il motivo sostanzialmente è incentrato sul travisamento di una prova lamentando il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di considerare che le immagini riportate nell’ordinanza provavano che, alle ore 13,18 del giorno 1/1/2023, COGNOME si era avvicinato a Licata, che si trovava alla guida della Fiat Panda tg. TARGA_VEICOLO con al fianco COGNOME e gli aveva consegnato qualcosa.
Sennonché, l’informazione non valutata, essendo rimasto ignoto l’oggetto consegnato a Licata, risulta inidonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata rendendo la motivazione contestata confliggente con il modo di ragionare comune per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato (Sez. 2, n. 23790 del 31/3/2022, COGNOME; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, COGNOME; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758).
Considerazioni molto simili debbono essere svolte in relazione al secondo motivo d’impugnazione.
E’ opportuno soffermarsi sugli accadimenti che, secondo il GIP, avevano una forza dimostrativa tale da giustificare, sia pure ai fini della sussistenza dei grav indizi, la conclusione secondo cui Schembri avrebbe assicurato, sotto il profilo oggettivo, una stabile cooperazione all’attività del gruppo criminale, sorretta dalla consapevolezza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso dell’associazione in modo duraturo.
Il 13/12/2022 NOME telefonò a COGNOME chiedendogli di mandargli “due canne” (pag. 312 ordinanza).
Il 6/1/2023 NOME telefonò a COGNOME il quale comprese immediatamente il motivo della chiamata e comunicò che avrebbe “buttato dal balcone” quello che l’interlocutore cercava ( pagg. 321 e 322 dell’ordinanza).
Il 15/1/2023 COGNOME si coordinò con NOME COGNOME per sapere dove si trovasse l’acquirente da questi indicatogli.
Il 7/2/2023 COGNOME venne indicato da COGNOME a COGNOME come colui che avrebbe potuto coadiuvare COGNOME in caso di bisogno durante il periodo in cui COGNOME sarebbe stato lontano.
Vi sono, poi, le conversazioni del 12/5/2023 nel corso delle quali COGNOME addebitò l’arresto di COGNOME, di COGNOME NOME e di NOME alle foto compromettenti dagli arrestati pubblicati sui social network, rammaricandosi che i giovani non avessero seguito le indicazioni da lui impartite, e NOME chiese se fosse stato arrestato anche NOMECOGNOME così dimostrando di avere contezza dei rapporti che esistevano fra i quattro spacciatori (pag. 326 dell’ordinanza).
2.1 II ricorrente si duole del limitato o inesistente valore probatorio che i Tribunale del riesame aveva dato a queste condotte ed emergenze proponendo un ragionamento probatorio alternativo che valorizza le predette circostanze e che si assume avere una maggior persuasività rispetto a quello contestato.
2.2 Non spiega, però, il ricorrente perché rapporti di collaborazione, peraltro sporadica, instaurati da COGNOME con COGNOME e COGNOME nell’attività di spaccio o contatti ancor più occasionali con COGNOME sarebbero accompagnati dalla consapevolezza, in capo al primo, dell’esistenza della struttura associativa cui gli altri facevano parte e dalla volontà di agevolare l’attività del sodalizio, elementi questi sì in grado di scardinare la logicità del ragionamento probatorio del Tribunale.
2.3 Si è, quindi, in presenza di mere doglianze di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, restando preclusa a questa Corte l’adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli dei giudici merito.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 28/1/2025