Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24352 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24352 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 26-10-2023 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 ottobre 2023, il Tribunale del Riesame di Torino, per quanto in questa sede rileva, confermava l’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Biella il 31 agosto 2023, con la quale, nell’ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di indagati, era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, indagato dei reati di cui agli art. 73-80 comma 1 lett. g) del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), 319 cod. pen. (capo 7) e 648 cod. pen. (capo 9), essendo in particolare il ricorrente accusato di avere, quale agente penitenziario in servizio presso la Casa circondariale di Biella, compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio, consentendo l’ingresso nell’istituto penitenziario di stupefacenti e anabolizzanti.
Avverso l’ordinanza del Tribunale piemontese, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che la conversazione dell’8 agosto 2019 tra COGNOME NOME e NOME e la videoripresa del 12 agosto 2019 sarebbero state travisate dai giudici cautelari, posto che l’episodio della presunta consegna della droga, tutt’altro che certo, è stato ricostruito nell’ordinanza cautelare in termini diversi rispetto all’annotazione della P.G., mentre, quanto alla conversazione dell’8 agosto, si evidenzia che il verbale “entrare” usato da COGNOME è stato confuso con “rientrare”, il che costituisce l’effetto di un travisamento che non consente di riconoscere valore probatorio al dialogo de quo. Parimenti travisata sarebbe la conversazione del 7 agosto 2020, rispetto alla quale si evidenzia che, leggendo per intero il dialogo, i parlatori fanno riferimento alle autorizzazioni per le telefonate, per cui COGNOME avrebbe operato al più una forzatura del regolamento, ossia un qualcosa che è un fatto ben lontano dagli illeciti penali a lui attribuiti.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la valutazione sulle esigenze cautelari, evidenziandosi che i tre capi di imputazione non descrivono azioni tra loro dissociate, ma un intimo rapporto di consequenzialità, alla base del quale vi è il reato di corruzione, il cui rischio di reiterazione è di per sé scongiurabile con la sospensione delle funzioni già disposta nei confronti di COGNOME, risultando generico in senso contrario il richiamo del Tribunale alla gravità delle condotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la consolidata affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019 e Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511),
secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell’adozione della misura è infatti sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l’art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto tra le tante cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, l’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, in ciò rientrando anche l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, ovvero: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell’atto impugnato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame (e prima ancora dal G.I.P.) rispetto all’ascrivibilità a COGNOME delle condotte descritte nelle provvisorie imputazioni non presta il fianco a censure di irragionevolezza.
E invero, nel ripercorrere le risultanze investigative e nel delineare il sistema illecito che ha consentito l’ingresso nella Casa circondariale di Biella di sostanze stupefacenti di diverso tipo destinate alla popolazione carceraria, oltre che di anabolizzanti e telefoni cellulari, i giudici cautelari si sono in particolare soffermati sul ruolo del ricorrente NOME COGNOME, agente di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere, gravemente indiziato di aver commesso i reati di cui agli art. 319 cod. pen., 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen.
A tal fine sono state valorizzate innanzitutto le convergenti dichiarazioni di alcuni detenuti, come NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno descritto l’agente COGNOME come un loro complice nei traffici illeciti che, dentro il carcere, ruotavano intorno alla figura del detenuto NOME COGNOME.
Tali dichiarazioni sono state riscontrate dalle riprese effettuate il 12 agosto 2019 dall’impianto di videoregistrazione da cui emerge che COGNOME consegnava un involucro a COGNOME, mentre quest’ultimo si trovava a colloquio con i propri familiari, essendosi ritenuto che la consegna riguardasse anabolizzanti in ragione della conversazione n. 137 dell’8 agosto 2019 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, il quale aveva ordinato gli anabolizzanti da far recapitare a COGNOME.
Parimenti significativa è stata inoltre ritenuta la conversazione n. 8725 del 7 aprile 2020, nella quale NOME, parlando con tale NOME COGNOME, altro detenuto, ha fatto riferimento alla “guardia NOME” come a un loro complice corrotto, essendo in particolare emblematica la frase di NOME: “Tu non devi dire alle altre Guardie che con fai con NOME…NOME a noi fa tutto di nascosto”.
1.2. In definitiva, non essendovi allo stato elementi concreti per ipotizzare un effettivo travisamento del contenuto delle conversazioni richiamate nell’ordinanza impugnata, occorre evidenziare che, almeno per quanto riguarda la valutazione indiziaria tipica della fase cautelare e fatti salvi ovviamente gli eventuali sviluppi probatori nel prosieguo del procedimento penale in corso, la valutazione sui gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati oggetto di imputazione provvisoria, in quanto fondata su considerazioni razionali e allo stato coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive che, invero in termini non adeguatamente specifici, sollecitano una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884), secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero, come nella vicenda in esame, si risolvano in una valutazione alternativa delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Ugualmente immune da censure è, infine, il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale del Riesame, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, ha ritenuto invero non dirimenti sia la sospensione disciplinare dal servizio dell’imputato, sia il trasferimento in altro istituto penitenziario del detenuto COGNOME, evidenziando (pag. 4 dell’ordinanza impugnata) che COGNOME, nel fornire uno stabile, importante e duraturo contributo a una ramificata e lucrosa attività delinquenziale a favore di un soggetto di altissimo spessore criminale, ha palesato una grave pericolosità sociale prescinde sia dal rapporto di servizio con l’amministrazione pubblica, sia d persona di NOME, ben potendo tale pericolosità perpetuarsi in analoghe dinamiche criminali, collaborando ad esempio con personalità delinquenziali anche fuori dal contesto carcerario, anzi con maggiore facilità.
Tale apparato argomentativo appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 8060 del 31/01/2019, Rv. 275087), secondo cui, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. può riteners sussistente anche nei confronti di soggetto in posizione di rapporto organico con l’amministrazione che risulti sospeso dal servizio, purché, come appunto avvenuto nel caso di specie, sia fornita adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione, da parte del predetto, di analoghe condotte criminose nella mutata veste di soggetto ormai estraneo e, quindi, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta, non potendosi peraltro sottacere che il ricorrente è gravemente indiziato non solo di reati contro la P.A., ma anche dei delitti di cui agli art. 648 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ne consegue che, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, non vi è spazio per l’accoglimento delle obiezioni difensive.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere quindi rigettato, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/02/2024