Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23602 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PERLA LORI
udito il difensore
Ritenuto in fatto
NOMECOGNOME NOME, tramite patrocinio abilitato, ha promosso ricorso per cassazione avve l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, che ha confermato – nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale, d applicazione della misura della custodia carceraria in relazione al delitto di cui all’art. cod. pen. in quanto facente parte dell’associazione di tipo mafioso denominata RAGIONE_SOCIALE – riferibile al territorio di San Cipriano D’Aversa – con il ruolo di organizza condiviso con COGNOME NOME.
1.L’atto di impugnazione si è affidato a due motivi, qui enunciati nei limiti stretta necessari di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
1.1.11 primo motivo ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen avere, il Tribunale, omesso di valutare il contenuto, di portata decisiva, degli allegati a memoria difensiva, depositata all’udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2023, costituiti da due ordinanze di custodia cautelare, che avevano raccolto gli esiti di cap indagini di polizia giudiziaria, che, pur avendo consentito di ricostruire la struttur organizzazioni dei COGNOME e degli COGNOME, massime espressioni del noto RAGIONE_SOCIALE, non avevano significativamente mai menzioNOME il COGNOME, in contrasto con il ru di vertice attribuitogli nel provvedimento genetico del procedimento di interesse, anche considerazione dell’accertato coinvolgimento, nell’ambito di quelle indagini, di COGNOME NOME, cui il ricorrente è stato ritenuto stretto collaboratore. In particolare, l’ordinanza n. 370/ novembre 2022 citerebbe la figura di COGNOME NOME, ritenuto al vertice della “frazi RAGIONE_SOCIALE” in un arco temporale quasi coincidente con quello di interesse, sottoposto ad intensa attività investigativa senza che mai emergessero collegamenti con COGNOME NOMENOME NOME corso delle intercettazioni del procedimento penale relativo all’ordinanza 370 del 2022 sarebb stato ascoltato COGNOME NOMENOME divenuto poi collaboratore di giustizia, che avrebb manifestato, nelle conversazioni, notevole livore nei confronti del COGNOME, successivamen da lui accusato.
1.2.11 secondo motivo ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. p pen., perché il provvedimento impugNOME avrebbe acriticamente recepito il generico narrato del COGNOME, senza dapprima verificarne la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinse estrinseca; analogo vuoto sarebbe da registrare con riferimento alle altre dichiarazio valorizzate dal Tribunale, quelle di COGNOME NOME e quelle di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che raccontano di fatti molto risalenti e che, peraltro, meriterebbero una chiave lettura favorevole al ricorrente, condanNOME al riguardo solo per ricettazione aggravata dunque, ritenuto non intraneo al RAGIONE_SOCIALE. Una volta elimiNOME tale materiale dichiarativo, residuerebbe la conversazione intercettata il 10 febbraio 2021 tra COGNOME e COGNOME, la -Thterpretazione ha trascurato alcuni rilevanti passaggi, dai quali si desume che il ricorrente intendesse avere a che fare con il sodalizio; e la sua estraneità si trarrebbe infatti
conversazione tra COGNOME e COGNOME NOME, citata nell’ordinanza impugnata, a riguardo dell’attività di allevamento di bovini lecitamente da lui esercitata.
2.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della COGNOME Cassazione, dr.ssa NOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiara inammissibile il ricorso.
3.In data 24 marzo 2024 il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire mot nuovi, che hanno ripreso e sviluppato quelli principali e con i quali ha insistit l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Va innanzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denuncia con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla COGNOME suprema spetta compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai li ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controll la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risulta probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Ne consegue che al giudice di legittimità è precluso il controllo di quelle censure che, investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, così come la prospettazione d una diversa lettura o interpretazione delle risultanze poste a fondamento della decision impugnata (ex multis Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ed in tal senso costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merit l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, i apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifest illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, Sentenza n 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Occorre ancora rammentare che il diritto vivente ha sin qui insegNOME che: «In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen. dev intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contene
“in nuce” tutti, o soltanto alcuni, degli elementi strutturali della corrispondente prova valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tutt consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo u qualificata probabilità di colpevolezza» (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, COGNOME e altro, 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, COGNOME, Rv. 756657; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Capriati e altro, Rv. 212998).
2.Alla luce degli illustrati principi si rivelano pertanto in questa sede inammissibili le del ricorrente che si traducono nella prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva fonti di prova e del contenuto delle intercettazioni valorizzate dai giudici del riesame, c hanno tratto, con argomenti lineari, logici e persuasivi, il ruolo strategico nell’associazio RAGIONE_SOCIALE, in definitiva desunto dall’inequivoco tenore delle conversazioni intratten con i sodali, in sé espressive di piena condivisione di ideali e progetti e dalle plurime rappresentative che con il portato intercettivo si riscontrano reciprocamente.
Le diversificate fonti probatorie, illustrate dal provvedimento del Tribunale, ne ha efficacemente scolpito il “dinamismo” operativo del tutto idoneo, anche nelle manifestazion esteriori, ad integrare il quadro gravemente indiziario della sua intraneità alla cong malavitosa, in linea con i requisiti pretesi dalla giurisprudenza di legittimità ai fini de del ruolo dinamico e funzionale che caratterizza la partecipazione ad un’associazione mafiosa (sez.5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670; Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv.281889), finanche a prescindere dalla dimostrazione della partecipazione alle singole attività esecutive del programm criminoso (sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 276122).
E allora, senza indugiare in ridondanti ripetizioni, è solo il caso di osservare che l’ordinanz giudici dell’appello cautelare ha esaltato la rilevanza fondamentale dell’intercettazi ambientale del 10 febbraio 2021 tra COGNOME e COGNOME che ha restituito evidenza, anche ne contorni di un risalente consolidamento, del rapporto di affiliazione camorristica intercorr tra loro, dei rapporti delittuosi in essere, con particolare riferimento al “sistema estorsioni nell’area territoriale oggetto del controllo dell’articolazione mafiosa, delineato nel confronto con altri sodalizi di analoga natura e della destinazione dei relativi pr dell’intercettazione del 16 febbraio 2021 tra COGNOME, del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME NOME dell’omonimo RAGIONE_SOCIALE facente capo a “RAGIONE_SOCIALE“, nel cui contesto i due dialogano della percepita volontà di scissione di COGNOME NOME, del RAGIONE_SOCIALE dei “RAGIONE_SOCIALE“, e dell’eventualità reazione a tale possibile affronto; del contributo narrativo del memoriale di COGNOME NOME relativo all’organicità del COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed al ruolo a lui affidato quale co dei profitti delle estorsioni e dello spaccio di stupefacenti, delle dichiarazioni dei collabo giustizia (COGNOME, COGNOME e COGNOME), utili a delineare l’inquadramento “storico prevenuto ed i compiti a lui assegnati nel consesso criminale.
3.Quanto, poi, alla valutazione della chiamata in correità o in reità, è principio consolidato il giudice, ancora prima di accertare l’esistenza di riscontri esterni, deve verif la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazio tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo rac devono essere vagliate unitariamente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (ex multis, sez. U n. 20804 del 29/11/2012, COGNOME e altri, Rv. 255145; sez.4 n. 34413 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276676). In proposito, il Tribunale del riesame, con declinazioni razionali ed appropriate, ha dato co della pluralità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, rilasciate in tempi diver riferimento a diversi intervalli cronologici, tali da giustificare l’apprezzamento del autonomia, sulla quale alcuno specifico rilievo è stato mosso; e della loro capacità di recipro integrazione e valenza di convalida delle captazioni intercettive, con esito conducente e individualizzante a riguardo della stabile veste di affiliato al RAGIONE_SOCIALE del ricorrente, destinatario di compiti di responsabilità nella gestione del narcotraffico, delle estorsioni e distribuzione dei relativi proventi.
4.Assumono pertanto connotato “patologico”, che precipita nell’inammissibilità, la different interpretazione fornita dalla difesa, peraltro di natura frammentaria, generica autoreferenziale, della conversazione intercorsa nel febbraio 2021 tra COGNOME COGNOME dell’interlocuzione tra COGNOME e COGNOME NOME e dello spessore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (ivi incluso quanto ventilato a riguardo di un’ip forma di acredine del COGNOME nei confronti del COGNOME); e, nel complesso, i riliev enfatizzano gli esiti delle indagini confluite nell’adozione delle ordinanze cautelari nn. 190/ 370/21, vuoi perché il Tribunale del riesame, con proposizioni immuni da non consentite incursioni del giudice di legittimità, ne ha valorizzato i contenuti a carico dell’ind rimarcando le ricostruzioni investigative e conclusioni ivi rassegnate con riferimento ai nu assetti dell’associazione criminale de qua nel territorio di San Cipriano D’Aversa, alle figure dei nuovi capi ed organizzatori, tra cui COGNOME NOMENOME diretto referente del COGNOME; vuoi pe l’assenza di emergenze in capo all’indagato nell’ambito di quei procedimenti penali, nei termin peraltro sommariamente rivendicati dai motivi di ricorso, dovrebbe possedere efficacia destrutturante della logicità del discorso giustificativo del provvedimento impugNOME e ta devastante portata avrebbe dovuto essere evidenziata e chiarita, come invece non è avvenuto, con l’individuazione di elementi di dettaglio specifici, idonei a contrastarne i singoli passa le singole argomentazioni (sez.5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).
52inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati
originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (cfr. ex multis, sez. 6, n.9837 del 21/11/2018, Montante, Rv.275158).
6.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del r conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod.
pen..
Così deciso in Roma, il 03/04/2024
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Il conigli re estensore
Il Presidente