Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Proc. Gen., si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricors
E presente l’AVV_NOTAIO, del foro di MESSINA, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Messina, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai reati i materia di stupefacenti e armi di cui all’imputazione provvisoria.
Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen quanto segue.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alle condotte di detenzione illecita d sostanze stupefacenti.
Deduce la mancanza di gravità degli indizi, per travisamento della asserita condizione di convivenza dei COGNOME e/o la facoltà del figlio di accedere all’abitazione paterna, nonostante le sostanze stupefacenti siano state rinvenute esclusivamente nell’abitazione del figlio, sita in INDIRIZZO, di cui costui si assunta la esclusiva disponibilità.
2.2. Motivazione apparente in tema di esigenze cautelari, non avendo il Tribunale spiegato le ragioni di inadeguatezza della richiesta misura degli arresti domiciliari in luogo di quella carceraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze dedotte in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati in materia di stupefacenti di cui alla provvisoria imputazione, si pongono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono essenzialmente censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica.
Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione d fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata
a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall’art. 606 cod. proc. pen.
Invero, le censure del ricorrente cercano principalmente di evidenziare, deducendo essenzialmente dei vizi motivazionali, che nei confronti dell’indagato non vi sarebbero indizi consistenti quanto alle condotte di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trattandosi di ipotesi criminose asseritamente basate solo sulla condizione di convivenza del prevenuto con il figlio (COGNOME NOME) e GLYPH ll’accertata facoltà di accesso del figlio all’abitazione del padre.
Ma è bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni ‘che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
Sotto questo profilo, l’ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici desumibili in sede di legittimità.
Sul piano della gravità indiziaria, mette conto precisare che in sede cautelare la nozione di “gravi indizi di colpevolezza” di cui all’articolo 273 cod proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine “indizi”, inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la “prova logica o indiretta”, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (vedi articolo 192, comma 2, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l’emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati (provvisoriamente) addebitatigli.
Ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001. Infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sol gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 é 4, ma non il comma 2 dell’articolo 192 cod. proc.
pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di meri dall’articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4′ n. 6660 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237475).
Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell’indagine, fornendo adeguata risposta alle critiche avanzate in sede di riesame dalla difesa dell’indagato.
4.1. Il Tribunale ha motivatamente osservato che gli operanti – dopo aver ricevuto segnalazione di un andirivieni di soggetti che si trattenevano per brevi periodi all’interno di un appartamento di INDIRIZZO – avevano sorpreso il figlio del prevenuto, all’interno di tale appartamento, con in mano una somma di denaro di 400 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio, mentre sul tavolo accanto alla porta di ingresso erano state rinvenute diverse tipologie di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish), un “pizzino” contenente la richiesta di una dose di sostanza stupefacente, altre banconote di piccolo taglio e monete per un importo superiore ai mille euro, materiale per il confezionamento di dosi nonché uno scovolino in metallo con setole di materiale metallico per la pulizia di armi. Il controllo degli agenti si era poi esteso all’abitazione di residenza del nucleo familiare dei COGNOME (padre e figlio), che si trovava poco distante da quello di INDIRIZZO, nella INDIRIZZO. Qui erano state trovate armi e munizioni (per la maggior parte occultate in una zona del sottoscala ostruita da numerose mattonelle da pavimento, identiche a quelle che tappezzavano l’appartamento dell’indagato), somme di denaro in contanti per svariate migliaia di euro, sostanza allo stato erbaceo (corrispondente all’analisi a gr. 4.08 di canapa indiana), materiale per allestire una serra artificiale, gr. 42.48 di hashish, un k per la pulizia delle armi, ed anche un monitor collegato ad un sistema di videosorveglianza che riprendeva, oltre all’ingresso dell’immobile, anche le vie periferiche sino all’abitazione di INDIRIZZO. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. I giudici di merito ne hanno ragionevolmente desunto, in primo luogo, che il figlio dell’indagato si fosse servito dell’abitazione di INDIRIZZO per preparazione ed il confezionamento delle dosi di droga, oltre che per lo smistamento delle stesse, anche tenuto conto del fatto che al momento del loro intervento gli agenti avevano constatato la presenza di un avventore alla porta della dimora in quel momento occupata dal COGNOME; in secondo luogo, che l’abitazione di INDIRIZZO non costituisse luogo di privata (e principale)
dimora del figlio del prevenuto, dovendosi invece ritenere che costui continuasse a risiedere stabilmente nell’abitazione paterna (di INDIRIZZO) dove erano state poi trovate le armi clandestine ed altra sostanza drogante, come confermato da una serie di elementi compiutamente rappresentati nell’ordinanza impugnata, fra cui la circostanza che nell’abitazione di INDIRIZZO, in un pensile della cucina, gl operanti avevano rinvenuto un kit per la lubrificazione delle armi e, nella camera nascosta da un mobile libreria che si trovava nel ripostiglio (privo di finestre), cu si accedeva dalla camera da letto di COGNOME NOME, era stata trovata una busta termosigillata contenente n. 95 cartucce calibro TARGA_VEICOLO browning; inoltre, accanto alle munizioni era stata rinvenuta una busta contenente sostanza di colore marrone, risultata essere un derivato dell’hashish; pertanto, il Tribunale ha ragionevolmente ritenuto che la presenza di tale materiale consentisse di concludere che anche il padrone di casa, COGNOME NOMENOME NOME partecipato al suo occultamento. Ulteriore conferma del pieno coinvolgimento dell’indagato nell’illecito traffico di droga portato materialmente avanti dal figlio (convivente) stata desunta dall’ingente somma di denaro rinvenuta nella c:amera da letto del COGNOME NOMENOME suddivisa in banconote di piccolo taglio e allocata in diversi punti della stessa stanza.
4.3. Si tratta di argomentazioni coerenti con il quadro probatorio a disposizione, le quali, chiarendo in modo esplicito e plausibile su quali elementi si fonda la gravità indiziaria, appaiono immuni da vizi logici rinvenibili nell presente sede di legittimità.
Per quanto attiene alle esigenze cautelari, si deve considerare che l’ordinanza impugnata ha motivatamente osservato come i fatti delittuosi in relazione ai quali l’odierno ricorrente è gravemente indiziato costituiscano fonte di severissimo allarme e siano indicativi di notevole professionalità e stabilità delle condotte in contestazione. I giudici hanno logicamente richiamato le circostanze di fatto in forza delle quali hanno ravvisato tanto il pericolo d inquinamento probatorio quanto quello di reiterazione del reato. Hanno opinato nel senso che le armi con matricola abrasa trovate nella disponibilità del prevenuto dimostrassero i contatti del medesimo con circuiti criminali di assoluto spessore, in relazione ai quali unica misura reputata idonea a salvaguardare le ravvisate esigenze di cautela è stata individuata in quella carceraria, stante anche l’insussistenza di concreti elementi atti a fondare una prognosi favorevole circa il rispetto di prescrizioni connesse ad una misura gradata come quella degli arresti domiciliari, tenuto conto del fatto che l’indagato aveva già dato prova di potersi avvalere del congiunto e di un diverso domicilio per perpetrare l’illecita attività di spaccio.
Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la massima misura custodiale, ritenuta l’unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità delle ravvisate esigenze cautelari. Pertanto, trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigli re estensore
Presidente