Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Cassono allo Ionio il DATA_NASCITA avverso l’ ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 18/7/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette la memoria conclusiva dell’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro in data 18/7/2023 ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza del 20/6/2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/90, 416 bis c.p 81, 110 c.p., 73 d.p.r. 309/90, co. 1 e 4 ( capi 35, 60, 61, 62, 649 ), e 644 c.p., (usura aggravata dall’art. 416 bis.1 c.p.) ( capo 21).
2.Nel ricorso si deducono:
2.1.Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione.
Ad avviso del ricorrente il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulla gravità indiziaria dei delitti contestati all’indagato, attardandosi nel descrizione del sodalizio criminoso aggiungendo, quanto al COGNOME, che questi svolgeva il ruolo di pusher, senza indicare elementi dimostrativi della sua condotta partecipativa (capo 35).
Sostiene il ricorrente che non vi sono elementi da cui desumere la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 e dei reati fine cui agli artt. 73 d.p.r. 309/90 ( capi da 60 a 63), la cui gravità indiziar poggia sulla erronea valutazione del materiale intercettivo, senza che i presunti episodi di spaccio risultino comprovati da sequestro o dalla dazione della sostanza stupefacente.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 274 c.p.p., non avendo il tribunale del riesame adeguatamente motivato sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità e adeguatezza della misura custodiale avuto riguardo alla posizione rivestita dal ricorrente il quale è soggetto non accreditato in ambienti malavitosi e che potrebbe essere cautelato con una misura meno gravosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è proposto per motivi non consentiti e va dichiarato inammissibile.
Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governan l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di
impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976).
Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Rv. 248698).
Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente COGNOME NOME sia per quanto concerne la condotta di partecipazione all’associazione per delinquere di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 avuto riguardo alla concludenza del materiale intercettivo che dava atto del ruolo di ausilio svolto dal ricorrente alle strategie del gruppo con la consapevolezza di contribuire e di partecipare al sistema ( cfr. pagg. 9-11 dell’ordinanza ), sia per quanto concerne i singoli reati fine consistenti nell’attività di spaccio di
cui ai capi 60,61 62,64).
Il provvedimento impugnato evidenzia pertinentemente le fonti di prova attraverso le quali è stato accertato che l’attuale ricorrente ricopre all’interno del sodalizio una posizione rilevante, quale soggetto dedito alla gestione dello spaccio al minuto delle sostanze stupefacenti che svolgeva con professionalità e abitualità ( pagg. 11 -13 dell’ordinanza impugnata).
In conclusione ad avviso del collegio il motivo di ricorso che denuncia il travisamento della prova costituito dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, è manifestamente infondato dovendosi ribadire che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni, che il ricorrente mette in discussione, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logic e delle massime di esperienza, come avvenuto nel caso di specie.
Anche con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo, il provvedimento impugnato risulta immune da vizi di legittimità. In tal senso e specificamente ai fini della valutazione de pericolo di reiterazione di condotte criminose, il Tribunale ha valorizzato la personalità del ricorrente come emergente dai comportamenti concreti dallo stesso posti in essere, sintomatici di una particolare capacità delinquenziale e cioè la professionalità con la quale egli svolge l’attività di spaccio, la capacit di rapportarsi con soggetti la cui caratura criminale risulta nota a tutti sodali, la particolare gravità e molteplicità dei fatti contestati e la natura d reato associativo che implica stabilità e diuturnità del vincolo.
Si è pervenuti, quindi, alla ragionevole conclusione che il contenimento dei pericula libertatis può essere assicurato solo attraverso la detenzione in carcere, essendo stato congruamente motivato anche sull’inadeguatezza di misure meno afflittive in considerazione del coinvolgimento dell’indagato nell’attività criminale oggetto del programma associativo, che potrebbe essere dallo stesso agevolmente mantenuto anche in ambiente domestico ( cfr. pag. 17 dell’ordinanza impugnata).
GLYPH Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell’indagato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo profili dai quali dedurre un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma Iter disp. att. cod. proc. pen.
Roma, 15/3/2024