Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3864 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in parziale accedilineiite dell’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME l’ordinanza di applicazione della misura cauteiare della custodia in cai -C(:: in data 03/07/2024 dal Giudice per ie indagini preliminari dei friburiaie di Bari, escludeva l’aggravante di cui all’art. 416 – bis.1 cod. pen. in relazione ai delitti estorsione e danneggiamento rispettivamente contestati ai capi A) e Eil) di imputazione provvisoria e confermava regime carcerario. 1
Ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Vito COGNOME [canale i difensore di fiducia articolando tre motivi.
2.1. Con il pomo rnotivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, coirirna I ett. e) cod. proc. peri. la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevoiezza.
Dopo avere premesso che l’impianto accusatorio si fonda principaimiere saio denuncia quercia presentata dai fratelli COGNOME (NOME, NOME e NOME,licoa) e sa uno conversazione arribientale reC:011.5 una registrazione di conversazioni ira preberili) dei gennaio 2022 intercorsa tra COGNOME NOME e l’indagato COGNOME il ricorrente contesta la valutazione di alcuni elementi indiziar; posti a base di. – -)ifi))rdiriariza impugnata, rispetto ai quali il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad un rezepimerito acritico delle ai -gomentazioni svolte dei giudice rea le indarjiiii pedissequarnente riportate, senza esaminare !e deduiorii difensfiie sviluppate nei motivi di riesame.
Deduce, in particolare, il ricorrente che nelle intercettazioni telefoniche ed ambierftali GLYPH nelie qua!! COGNOME non è mai uno degli interlaCdt0Hesternati solo meri sospetti sull’operato di quest’ultirnid, particolarmente significativa in tal senso è la conversazione captata negli uffici di polizia tr COGNOME NOME (guardia campestre, collega di COGNOME) e COGNOME NOME (segietaHo dei censorzio delle guardie campestri) nella quale i due si conti ontano sui ratto mie la certezza che è stato quello li ( COGNOME) .. non ce l’ha nessuno”
La riconducibilità all’indagato del danneggiamento di quindici piante di ulivo, tagliate di netto con una motosega non era altro che una congettura dei Pcibles, maturata dal fatto che – dopo avere comunicato a COGNOME di non C3:3CI più disponibili a eiargirgli somme extra per il controllo dei campi – quest’ailin io aveva risposto con la frase ‘ora vedrai cosa succederà, dovete piangere senza avere le botte”.
In realtà la dazione, come spiegato da COGNOME, era una eiargizione spontanea di vari imprenditori agricoli per beneficiare di un controllo più frequente, come dirnostra l’affermazione ‘cosa facciamo, dobbiamo alzare un occhio? ” rivolta da COGNOME a COGNOME NOME e riferita appunto all’offerta del primo di iffinsifica: .e i controlli sul terreno per scongiurare i furti avvenuti e segnalati dai seconde).
È illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata iaddove ha inquadrato il danneggiamento subito dallo stesso COGNOME neliraprile 2021 nell’ambito di una contesa tra organizzazioni appartenenti a diverse fazioni che offrivano piotezione dei campi.
Il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni di COGNOME (dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE) che aveva riferito di avere subito nel gennaio 2022 l incendio della propria autovettura in concomitanza con l’imminente sottoscrizione di un contratto di vigilanza con il consorzio custodia campi di cui è dipendente l’indagalo. Proprio tale danneggiamento, in quanto evidentemente rivolto anch’esso verso consorzio, rende illogica l’affermazione del Tribunale secondo cui l’ariaiego fatto subito da COGNOME sarebbe stata una reazione per la sua concorrente illecita attività di guardiania dei campi. In realtà tale azione va intesa come una ritorsione: per il lavoro di controllo accuratamente svolto all’interno dei consorzio.
L’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che i fratelli COGNOME avevano subito furti, nonostante la ‘regalia” corrisposta a COGNOME e ciò costituisc ulteriore riprova di come essa non era un “pizzo” che avrebbe potuto garantire i COGNOME da azioni predatorie.
2.2. Con i secondo motivo si deduce, ai sensi deil’art. 606, coni rhj GLYPH Li) ed e), cod. proc, pen. la violazione di legge n relazione all’art. 629 cod. peri., l’illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale del riesame, chiamato a valutare la ricorrenza de-ii’..tggia’varite dell’art. 416bis.1 cod. peri., ha affermato che il rapporto intercoiierite tra COGNOME e i COGNOME non era stato condizionato da alcun tipo di intimidazione del primo nei confronti dei secondi e poi, invece, ha ravvisato la gravità indiziaria per il delitto di estorsione di cui l’intimidazione è elemento costitutivo.
9 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi deli’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine alla mancata
sostituzione della misura cautelare delta custodia in carcere con gli arresti domiciliari .
A fronte della esclusione dell aggravante mafiosa e, dunque ; della presunzione contemplata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale non ha spiegato le ragioni per cui il regime domiciliare non potesse essere adeguato a fr e le ravvisate esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. li ricorso è manifestamente infondato. 2. Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in terna di misure cautelar’ personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di rcia del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verilicare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai GLYPH chie ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro 10diZiari0 a caieco deliThdagato, controllando la congruenza della motivazione oguai -dante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai prilicipi diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze prooatioi motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica tormione, corna mz’u è impugnaziorie, sia pure atipico, di sottoporre a controllo le vcdLO dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. perì, e ai presupposti ai quali è subordinata ia egaiinità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale dei riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere coriroi !nata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui ali ‘rti, 546 co proc. peni, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento noci deila responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di coipevolezza) (Set. U, o. 11 dei 22/03/2000, Audino, R , Je 21.5813). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende dscosiamc, · ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; sez. 2 n. 27866 del 17/00/2019, Rv. 276976). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rievabilo
in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche non -ne d legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento irnpugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa i’attendiblilt delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nelia prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dai giudice di mento (Sez. F, n. 3 47/48 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
3.0roene, Frei caso in esame, l’ordinanza impugnata nim avere adeguatamente anali,Jzato tutti gli elementi indizian, avet ricondoW ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avei e sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ad entri robi i reati oggetto di contestazione provvisoria.
Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente in ordine ai recepimento acritico, da parte del Tribunale, delle argomentazioni sviluppate dai giudice per le indagini preliminari che avrebbe pedissequamente riportato senza esam nare ie deduzioni sviluppate nei motivi di riesame, Il Collegio della cautela ha ; –ina -in -7itutto ripercorso puntualmente le risultanze investigative evidenziando come la valutazione globale delle stesse consentiva di individuare una piattaforma idonea ad integrare il requisito di cui all’art. 273 cod. proc. pen., da intendersi qual , qualificata probabilità di colpevolezza.
in particolare, ha valorizzato la denuncia querela sporta da NOME COGNOME il quale aveva denunciato il sistema messo a punto da alcune guardie campestri dei consorzio Custodia Campi di Bitonto, tra cui anche Scivattaro, avente ad oggetto la pretesa di una somma di denaro avanzata nei confronti di imprenditori agricoli del comune, dietro la minaccia, in caso di mancato pagamento, di danneggiamento agli alberi e alle coltivazioni presenti nei loro terreni. COGNOME aveva anche spiegato che, dopo avere corrisposto per anni l’emolumento richiesto nelle mani proprio di COGNOME, ad un certo punto aveva manifestato a questi la decisione di interrompere il pagamento del “pizzo” e poco dopo aveva constatato i taglio di ben tredici ulivi presenti sui suoi terreni.
Il Tribunale del riesame ha quindi ritenuto attendibile tale prospettazioile quanto riscontrata non solo dalle convergenti dichiarazioni dei due fratelli del querelante, dei suocera e ch un altro imprenditore agricolo (anch’ – egil vittima di tare sistema), ma anche dalla reg strazione audio consegnata alle forze dell’ordine che cristallizzava l’ultima dazione di denaro corrisposta a COGNOME e dalle conversazioni intercettate che, valutate unitamente alle dichiarazioni rese dai
segretario del consorzio guardie campestri, consentivano di individuare con certezza proprio nell’indagalo l’autore dei taglio di 28 ulivi di proprietà dei Rubles
Sulla scorta di tale quadro, il Tribunale – rispondendo in modo tutt’altro che manifestamente illogico alle censure difensive in punto di gravi indizi di colpevolezza – ha, in primo, luogo espressamente escluso che i denaro elargito dai Robies avesse natura di mere regalie corrisposte a fine anno dai consdrziati atteso che, come anche ammesso dallo stesso indagato, le somme di denaro venivano elargite con l’impegno di ” alzare l’occhio” e controllare meglio i tondi, mansione per la quale, in realtà, COGNOME era già retribuito mensilmente in raaione proprio della sua qualifica di guardia campestre.
In secondo luogo, ha confutato espressamente l’assunto secondo cui le somme corrisposte a COGNOME non erano volte a porre i Robles ai ripai e da azioni predatorie altrui avendo costoro subito comunque furti in altri terreni. Al riguardo, ha evidenziato che tali fatti – avvenuti in costanza di pagamento dei cd ‘pizzo” -avevano riguardato appezzamenti agricoli diversi da quelli rientranti neh sfera di vigilanza territoriale attribuita alla guardia campestre COGNOME.
Ha anche disatteso l’assunto secondo il quale a carico di COGNOME vi erano solo meri sospetti in ordine alla riconducibilita alla sua penano del danneggiamento degli alberi di olive evidenziando come, al contrario, le conversazioni telefoniche intercettate e valutate unitamente alle dicharaioni rese dal segretario del consorzio guardie campestri, consentivano di individ díc con certezza proprio nell’indagato l’autore del taglio di 28 ulivi di proprietà dei Robles
Né- come sostiene ii ricorrente- l’ordinanza impugnata è contradditioria nella parte in cui ha ritenuto in capo all’indagato la gravità indiziaria del delitto estorsione, pur avendo escluso il cd. metodo mafioso.
Il Tribunale ha ritenuto comunque sussistente una condotta di intimidazione nei confronti dei tre fratelli COGNOME volta ad ottenere una somma di denaro annua, pur escludendo che l’indagato fosse ricorso a rnodaiità evocative fiCtia forza intimidatrice tipica di una organizzazione mafiosa, così da pone le vittime in una condizione di soggezione ulteriore ben più penetrante, energica ed efficace rispetto a quella solitamente derivata dall’agire di un delinquente comune.
Il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione in punto di sostituzit ie della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari è stato rinunciato dal ricorrente, sicchè anche tale censura va ricniarata in a mm sci bie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al
presente grado di giudizio e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore buia Cassa Ci n 12;ie ammende, che si ritiene equa in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorso
P.Q.M.
DicrHara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 27/11/2024