Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21052 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/gen -t -ire le conclusioni del PG NOME COGNOME ct, M
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari in data 19/09/2023, con la quale era stata rigettata la richiesta di arresti domiciliari nei confront COGNOME NOME, ha applicato nei confronti di questi, con riferimento ai reati di cui ai capi 1), 102) e 103) dell’incolpazione, la misura degli arre domiciliari.
1.2. In particolare, il Tribunale ha ravvisato, nei confronti del prevenuto la gravità indiziaria in ordine al reato associativo, contestato al capo esclusa dal Gip. Questi aveva riconosciuto la gravità indiziaria per i reati fi di cui ai capi 102) e 103) ma aveva escluso la sussistenza alla gravità indiziaria con riferimento alla partecipazione al reato associativo alla luc della natura “occasionale” del coinvolgimento del COGNOME, su iniziativa di COGNOME NOME NOMEsoggetto apicale nell’ambito del sodalizio), per approvvigionamenti di droga da immettere sul mercato. Aveva osservato che, pur emergendo dal compendio indiziario la contiguità dell’indagato al sodalizio e la sua capacità di immettere sul mercato non esigui quantitativi di droga, non si apprezzavano elementi per ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione. Il Tribunale di Bari, sulla base del compendio indiziario, comprensivo anche di materiale intercettatorio, ha ritenuto che gli elementi fattuali portati alla sua valutazione consentano di ravvisare una grave piattaforma indiziaria con riferimento alla partecipazione del COGNOME al sodalizio, tale da escludere che egli possa essere reputato un fornitore occasionale del COGNOME, ma, se mai, colui che era stabilmente a disposizione delle richieste di quest’ultimo’ in base alle cui indicazio consegnava stupefacente ad altri associati, nella consapevolezza di partecipare ad un sodalizio criminoso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari propone ricorso il difensore dell’indagato che solleva tre motivi:
2.1. Con il primo, deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Ricorda come il Gip abbia escluso la gravità indiziaria rispetto al reato associativo e come non sia emersa la prova della consapevolezza in capo al prevenuto di avere prestato la propria adesione ad un patto criminale sotteso ad una struttura organizzata. Quanto ai capo 102) e 103), la difesa ne contesta analiticamente la ricostruzione;
2.2. Travisamento degli atti con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e dai contatti con al soggetti facenti parte del sodalizio criminoso: la difesa ne contest l’interpretazione assumendone l’illogicità, poiché le telefonate tra COGNOME, il COGNOME e il COGNOME lasciavano emergere soltanto un rapporto amicale tra gli stessi, ove non si poteva riscontrare la cessione sostanza stupefacente;
2.3. Assenza di concretezza e di attualità del pericolo di reiterazione d condotte criminose di cui agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. La difesa sottolinea che il tempo trascorso dai fatti può integrare l’element utile al superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari poiché si tratta di tempo non segnato da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità. Il Giudice avrebbe dovuto valutare il fattor temporale, atteso che, dopo la sentenza irrevocabile richiamata nel ricorso, il prevenuto non aveva commesso altri delitti, di tal che non sussiste l ravvisata pericolosità.
Con requisitoria scritta, i! Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 26/01/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, COGNOME NOME, Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257576). Invero, al fine dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato” in ordine ai reati addebitati. I detti ind pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l’art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l’art. 192, commi 3
Tanto premesso, il ricorrente propone una non consentita diversa lettura delle emergenze probatorie rappresentate, in specie, dal compendio intercettativo, assumendosi, in particolare, che il Tribunale ne avrebbe travisato il contenuto e il significato. Va sul punto ribadito che, in materia
intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto del conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiv competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicit irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 257784). L’iter argomentativo, all’esito del quale il giudice merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di u altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione divers da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020).
Ciò posto, nella fattispecie in esame il Tribunale di Bari ha reso una motivazione coerente, logica e non contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, che ha desunto da un serie di elementi fattuali con i quali il ricorrente non si confronta.
Con motivazione analitica e pienamente esplicativa, il Tribunale ha posto in rilievo come il tenore dei colloqui captati evidenzi una sistematicità rapporti criminali tra il ricorrente e COGNOME NOME che vanno oltre singoli reati fine e che sono tali da integrare raffectio societat , s; e, quanto al ruolo specifico del ricorrente, ne ha dato ampiamente conto e ragione, evidenziando che egli coopera con l’elemento apicale del gruppo (ma non solo) in qualità di ‘corriere’ stabilmente dedito al trasporto e alla conse dello stupefacente, sia pure non gratuitamente; sicché – ha osservato il Tribunale- ciò che conta è la stabilità dei rapporti e la comprovat consapevolezza di operare nell’ambito di un’associazione criminale dedita allo spaccio di sostanza stupefacente e di contribuire con i propri ripetu apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
Deve, peraltro, ricordarsi che l’illogicità della motivazione, censurabile norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. – vizio denunciato dal ricorrente in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolez in ordine al reato associativo – è solo “quella evidente, cioè di spessore ta da risultare percepibile ictu °culi, in quanto l’indagine di legittimità sul
discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo i sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Sez. U, 24/09/2003, n. 47289′ Petrella, Rv. 226074): vizio, all’evidenza, non ravvisabile nel caso di specie.
Quanto, infine, all’asserita assenza di attualità e concretezza del ritenu pericolo di reiterazione, è sufficiente osservare che, a sostegno dell’opzion decisionale, il Tribunale ha, tra l’altro, evidenziato che il numero di epis di spaccio, non esiguo se considerati nell’arco di un ristretto perio temporale, la conoscenza degli altri associati, il rapporto con soggetti apica (in primis, il COGNOMECOGNOME, nonché l’importanza dei rifornimenti, rappresentano circostanze tali da far ritenere che il COGNOME sia inserito nel sodali criminale, con contatti perduranti anche successivamente al suo arresto: circostanza quest’ultima che vale di per sé a fondare l’attualità delle esigen cautelari in capo al prevenuto. Correttamente il Tribunale afferma che il fatto per cui ii COGNOME, una volta arrestato (e condannato), non risulti aver commesso altri reati, costituisce un dato neutro, in considerazione del principio giurisprudenziale relativo alla presunzione relativa di sussistenza d esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, in mancanza di elementi di segno diverso. Il ricorrente, invero, non si confronta con i principio giurisprudenziale per il quale la presunzione relativa di sussistenz delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto special rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del perico (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME NOME, Rv. 282766 – 02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 1° febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente