Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MENTO NOME NOME a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21/12/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 06/11/2023, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui ai capi 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 e 57 della provvisoria imputazione (art. 74 d.p.r. 309/90, con il ruolo di partecipe dell’associazione a delinquere finalizzata allo smercio di importanti partite di marijuana; spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.p.r. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen.).
Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, sulla base di motivi con i quali eccepisce, per ciascun capo d’imputazione, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari; inoltre, l’esclusione del quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 per tutte le ipotesi contestate, dell’attenuante di cui a comma 6 dell’art.74, dell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. per mancanza dell’elemento soggettivo.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti in sede di legittimità.
Si ribadisce, infatti, che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice d merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, Sentenza n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).
Analogamente si è affermato che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
Deve, infine, tenersi presente che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789).
Sulla base di tali principi, va rilevato, in una valutazione complessiva, che il ricorrente, in riferimento ai singoli capi di imputazione, reitera le medesime
deduzioni già oggetto di confutazione dal tribunale, con motivazione esaustiva, non manifestamente illogica e corretta in diritto; effettua, inoltre, una parcellizzazione degli indizi, peraltro solo in parte considerati rispetto agli elementi utilizzati dai giudici del merito cautelare.
La decisione impugnata esamina, invece, i riscontri investigativi della tesi accusatoria – desumibili dalle intercettazioni, dalle videoriprese, dalle propalazioni dei due collaboratori di giustizia NOME e NOME, dagli accertamenti di polizia giudiziaria, dal sistema di g.p.s. collocato sui veicoli di interesse investigativo dall’esito dei sequestri conseguenti agli arresti – valutando i singoli indiz singolarmente e, in seguito, nella loro portata complessiva.
In particolare, sono significative le considerazioni finali, per ciascuna imputazione, circa il significato della presenza del COGNOME durante le varie fasi dell’attività delittuosa e RAGIONE_SOCIALE connotazioni della stessa nel contesto, in modo da escluderne la mera connivenza (pagine 25 e 27 dell’ordinanza impugnata); è puntuale la confutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, reiterate in questa sede attraverso la trascrizione dei motivi di riesame e del relativo riscontro motivazionale, ritenuto non condivisibile per la diversa valutazione di alcuni elementi investigativi; sono circostanziati e oggetto di censura parcellizzata i gravi indizi di colpevolezza, con riferimento sia alla partecipazione alla organizzazione dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sia ai numerosi episodi di spaccio contestati.
4.1. Per tale ultimo aspetto, risulta delineata la struttura associativa (pagine 33 e seguenti dell’ordinanza) ed evidenziato il ruolo del COGNOME, dedotto dalle modalità di consumazione dei delitti scopo e dai sottostanti rapporti con gli altri sodali, alla stregua RAGIONE_SOCIALE propalazioni del collaboratore di giustizia NOME, riscontrate dal contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate (pagine 46 e seguenti).
Non superano la soglia di ammissibilità le censure più propriamente riferite alla normativa sostanziale, generiche rispetto alle puntualizzazioni del tribunale, che ha escluso l’erronea applicazione:
della disciplina dell’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/90, alla stegua dei plurimi elementi in senso contrario alla lieve entità (pagine 31 e 32);
della disciplina dell’art. 74, comma 6, d.p.r. n. 309/90, a causa della complessiva professionalità del sodalizio e della stretta connessione con il RAGIONE_SOCIALE, operante sul territorio, con reciproca agevolazione criminale (pagina 55);
dell’aggravante mafiosa agevolativa, con specifico riguardo alla posizione del COGNOME, consapevole, attraverso la stretta collaborazione con NOME COGNOME, personaggio di notevole caratura ‘ndranghetistica, di supportare l’espansione della consorteria al settore degli stupefacenti (pagine 54 e 55).
Anche con riferimento alle esigenze cautelari, le contestazioni risultano generiche, in quanto correlate alle singole imputazioni e non riferite al contesto complessivo degli addebiti, in considerazione sia dei reati scopo, numerosi dei quali aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., sia, soprattutto, dell’imputazione ex art. 74 d.p.r. n. 309/90, con le aggravanti dell’associazione armata e della finalità di agevolazione mafiosa.
Tali contestazioni giustificano nel ragionamento del tribunale, immune da censure, il regime derogatorio di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (pagine da 55 a 57, ove vengono valorizzate le caratteristiche dell’apporto del COGNOME al sodalizio e il calibro criminale di costui, per affermare la accentuata rilevanza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e, quindi, l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere).
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Manda alla Cancelleria perché provveda ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 18/04/2024
Il Consigliere estensore
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