Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14447 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Valguarnera COGNOME il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta le memorie depositate dall’AVV_NOTAIO il 9 e il 20 febbraio 2 nell’interesse del ricorrente, con le quali, anche in replica alle conc rassegnate dal Procuratore AVV_NOTAIO, si insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta applicava ad NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari ritenendolo gravemen indiziato del delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. (perché, sec prospettazione accusatoria, avrebbe compiuto operazioni atte ad ostacola
l’identificazione dell’illecita provenienza di parte del denaro provento del delitto di estorsione contestato in altro capo d’incolpazione) e sussistente tanto il pericolo di reiterazione criminosa (art. 274, lett. c), quanto quello di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a)
Secondo la prospettazione accusatoria, le ampie risultanze investigative avrebbero permesso di provare la riorganizzazione della tradizionale presenza mafiosa nei territori della Valle del Dittaino e del centro abitato di Valguarnera COGNOME ad opera di NOME COGNOME che, al termine della carcerazione subita per le condanne inferte all’esito dei procedimenti “COGNOME” e “COGNOME“, avrebbe ripreso immediatamente la diretta gestione delle attività associative, riallacciando i rapporti con NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME (quest’ultimo nipote di NOME COGNOME e cognato di NOME), i quali, sotto la direzione del primo, avrebbero partecipato alla commissione di plurime condotte estorsive ai danni di imprenditori operanti nei territori di riferimento.
In particolare, il gruppo criminale facente capo al RAGIONE_SOCIALE avrebbe avanzato richieste estorsive nei confronti di alcuni operatori commerciali chiedendo il pagamento del “pizzo” non con cadenza mensile ma in un’unica soluzione annuale, nonché l’assunzione quale dipendente del coindagato NOME COGNOME.
In questo contesto si porrebbe la condotta del COGNOME, il quale avrebbe emesso una fattura nei confronti di NOME COGNOME per servizi mai compiuti al solo fine di far transitare le somme, in maniera apparentemente lecita, in favore dei coindagati appartenenti alla consorteria mafiosa, così ostacolando l’identificazione dell’illecita provenienza di parte del denaro provento del delitto di estorsione perpetrata in danno del predetto NOME COGNOME.
In punto di esigenze cautelari, il Giudice per le indagini preliminari riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione della condizione di assoggettamento ed omertà promanante dal sodalizio mafioso e della conseguente necessità di posticipare l’assunzione delle prove dichiarative per permettere l’escussione delle persone informate sui fatti e, in particolare, delle persone offese senza i pressanti condizionamenti degli indagati), sia il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della presunzione legislativa, ritenendo, tuttavia, adeguata la misura gradata degli arresti domiciliari).
La prospettazione accusatoria veniva confermata dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta.
Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo di censura formulato sotto il profilo della violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e del connesso vizio di motivazione ed afferente alla sussistenza del ritenuto quadro di gravità indiziaria e delle connesse esigenze cautelari.
In particolare, quanto al primo profilo, la difesa sostiene che dalle motiva addotte dai giudici del merito non emergerebbe né il contributo offe dall’indagato alla realizzazione del reato, né la parallela consapevolez assumere il ruolo che gli è stato contestato. Da un canto, infatti, le convers captate non conterebbero alcun riferimento alla vicenda oggetto di contestazion se non, in due occasioni, due semplici tentativi di chiamata da parte del Gurg al AVV_NOTAIO; dall’altro, il dato logico utilizzato dai giudici del meri dedurre l’effettiva consumazione del reato (ossia la circostanza ch conversazioni captate non conterebbero riferimenti alla vicenda in esam dovendosi con ciò ritenere che la somma fosse stata consegnata al destinatari sarebbe essa stessa illogica in quanto priva di forza inferenziale rispetto a dedotto.
Il COGNOME ha effettivamente bonificato un importo di 2.000 euro al COGNOME ma ciò, sostiene la difesa, non può essere di per sé sufficiente per ritenere pr neppure sotto il profilo indiziario, la sua responsabilità, proprio in ragion dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME, il cui tenore conferma l’assoluta buon del ricorrente. Il bonifico, invero, fu accettato al solo scopo di ottenere i l’affidamento di qualche lavoro nella sua azienda, acconsentendo alla richiesta COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME gli avrebbe manifestato la sua effettiva intenzione) di riceve fattura al fine di incrementare i costi sostenuti dalla sua azienda.
Quanto al profilo cautelare, la motivazione sarebbe evidentemente carent avendo il Tribunale omesso di confrontarsi in maniera specifica con le ragi mosse dalla difesa nello spiegare la insussistenza di tali esigenze; sia sotto il del ritenuto pericolo di inquinamento delle prove (attesa la natura document della prova), sia sotto il profilo del ritenuto pericolo di reiterazione del reat la totale estraneità del COGNOME alle vicende ipotizzate dall’organo inquire
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevol indicato nell’art. 273 cod. proc. pen. (che richiama i commi terzo e quarto del 192, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che, appunto, richiede u particolare qualificazione degli indizi stessi, non solo gravi ma anche pre concordanti) non si atteggia allo stesso modo del termine indizi, inteso q elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezz Per cui qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualifica probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebita sufficiente per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/20
Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053).
Il giudice di merito, quindi, non è tenuto a compiere un’analisi approfon di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente t risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutaz globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguat ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato ten presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni dife che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili co la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900).
Cosicché, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indiz colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denun la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motiva del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli el esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 2706 Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio motivazione).
Ciò considerato, il provvedimento impugnato, con motivazione ampia e analitica, ricostruiti nel dettaglio i fatti oggetto dell’imputazione, dà ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ipotizz capo d’incolpazione e indica con precisione tutti gli elementi fattuali dai q ritenuto di desumere la sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione contestazioni mosse.
In particolare:
la dettagliata ricostruzione, alla luce delle plurime conversaz intercettate, dell’episodio estorsivo che funge da presupposto rispetto al contestato al ricorrente;
i contatti, seppur in termini di tentativi di chiamata, riscontrati tra il e il COGNOME;
le specifiche dichiarazioni del COGNOME, vittima dell’estorsione, val analiticamente nella loro attendibilità;
la pregressa contiguità dell’indagato con il contesto mafioso nel q operavano il COGNOME e gli altri coindagati e l’assenza di elementi dai quali de un’eventuale cesura rispetto agli ambienti criminali.
A fronte di ciò, il ricorrente non solo non si confronta con le detta argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circos sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni
prove dichiarative. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legit sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzament di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) i della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati; dall che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma ne sua unitaria sistemazione, all’interno del AVV_NOTAIO contesto probatorio ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri. P solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessi compendio argomentativo sarà possibile attingere all’effettivo significat ciascun singolo elemento e ricostruire l’effettiva verità processuale (S n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2024
Il Consigli e e COGNOME nsore
Il Presidente