Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35931 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35931 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/03/2025 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
dato atto che si procede nella forma della trattazione scritta;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11/03/2025, il Tribunale di Palermo – sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri ha respinto l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala in data 25/02/2025 con la quale gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di ricettazione, porto illegale e detenzione illegale di una pistola Beretta con matricola parzialmente illeggibile e di una pistola Browning CZ 92 calibro 6,35 con matricola abrasa e ritenendo altresì sussistenti l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato.
Monitorando con un GPS satellitare l’autovettura di NOME COGNOME a partire dal 13/01/2025, era stato notato che costui si era recato in aperta campagna in INDIRIZZO nel Comune di Mazara del Vallo, luogo sul quale era stato poi attivato un servizio di videosorveglianza.
Era emerso che il 30/01/2025 alle ore 16,53 sul posto si erano recate due motocross, riconosciute come quelle in uso rispettivamente allo stesso COGNOME ed a NOME COGNOME; quella di COGNOME aveva fatto ingresso nella strada interpoderale mentre quella di COGNOME era rimasta nella strada principale.
NOME, vestito con tuta nera e casco verde, era ripreso recarsi tra gli arbusti e i tufi sul lato sinistro della stradina e, dopo un minuto, ripreso il ciclomotore allontanarsi verso l’uscita del sentiero per raggiungere COGNOME e andare via insieme a lui.
COGNOME era tornato sul posto il 1° febbraio e il 13 febbraio e in quest’ultima occasione era sceso dall’auto portando con sØ sotto il giubbotto qualcosa di voluminoso in
forma squadrata. Subito dopo gli investigatori si erano recati sui luoghi e avevano rinvenuto sotto una lastra di cemento una valigetta di cm 24 x 16 x 5 con all’interno le armi di cui alla contestazione e le relative munizioni.
Dopo avere sequestrato tali armi e munizioni, avevano visto tornare sul posto COGNOME e COGNOME a bordo ciascuno dei loro ciclomotori e li avevano notati mentre si mettevano alla ricerca di qualcosa tra arbusti e tufi e si scambiavano segnali di disappunto per non aver rinvenuto nulla.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME con un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., denunciando abnorme valutazione degli indizi.
Il giudizio inferenziale sarebbe stato forzato perchØ i giudici della cautela non avrebbe spiegato come mai dopo i precedenti accessi degli indagati sul luogo del rinvenimento delle armi, le avrebbero portate lì soltanto la mattina del 13/02/2025 per lasciare e poi tornare dopo cinque ore.
Inoltre, dalle immagini non si può trarre alcuna certezza sul fatto che le armi analiticamente descritte nel verbale di sequestro siano state depositate nei luoghi quella mattina.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Invero, in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia censurato, con il ricorso per cassazione, il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Inoltre, al fine dell’adozione della misura cautelare, Ł sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Ciò posto si rileva che il Tribunale di Palermo non Ł incorso nella lamentata violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato conto delle ragioni per le quali ha confermato la valutazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente per i fatti oggetto della imputazione provvisoria.
Il Tribunale ha evidenziato che gli appostamenti e i monitoraggi mediante GPS, svolti dagli investigatori, avevano consentito di verificare che il 30/01/2025, intorno alle 16,53, due motocicli, uno di NOME COGNOME e uno di NOME COGNOME, si erano mossi insieme verso il luogo monitorato e il mezzo condotto da COGNOME aveva fatto ingresso in una strada interpoderale sull’intersezione con INDIRIZZO per recarsi tra arbusto e tufi sul lato sinistro della medesima stradina; frattanto COGNOME era rimasto a sorvegliare nella parte piø esterno finchØ al ritorno di COGNOME i due si erano allontanati insieme.
Su quella strada nella quale si era di nuovo recato COGNOME il 13/02/2025 alle ore 10,25 su un’Audi Q3 portando occultato sotto il giubbotto un voluminoso pacco di forma quadrata; un’ora dopo gli investigatori sui luoghi sotto una lastra di cemento avevano trovato una valigetta di cm 24 x 16 x 5 con all’interno le armi di cui alla contestazione e le relative munizioni; questi beni erano stati sequestrati e, quando COGNOME e COGNOME erano tornati sul posto alle ore 15,16, come ha sottolineato il Tribunale, COGNOME si recò a cercare quella valigetta e, non trovandola, aveva con disappunto gesticolato con COGNOME per comunicargli di non aver trovato nulla.
Il Tribunale ha ritenuto questi comportamenti del COGNOME univoci della sua compartecipazione alle condotte di ricettazione, detenzione e porto illegale di armi.
Il ricorrente non contesta l’identificazione di COGNOME, ma sostiene che tali elementi non sarebbero idonei a dimostrare la disponibilità delle armi da parte sua.
Le sue considerazioni si risolvono in una mera rivalutazione degli elementi di fatto che, senza evidenziare alcuna frattura nel percorso argomentativo, prospettano solo dubbi su possibili letture alternative senza agganciarli ad alcun dato fattuale o logico.
Si sostiene, ad esempio, che non vi sarebbe spiegazione dei precedenti accessi all’area oggetto di attenzione investigativa nei giorni 18 gennaio, 30 gennaio e 1° febbraio 2025, visto che le armi sarebbero state collocate nella giornata del 13 febbraio 2025.
Nemmeno vi sarebbe spiegazione del fatto che, dopo avere collocato le armi la mattina di quel giorno, COGNOME e COGNOME vi fossero tornati a controllare.
Non vi sarebbe infine certezza che quelle armi sarebbero state collocate da COGNOME perchØ il contenuto del voluminoso oggetto da lui portato sul posto era comunque rimasto ignoto.
Le doglianze così prospettate sono manifestamente infondate perchØ contravvengono al principio secondo il quale «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicchØ, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito» (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01).
Il Tribunale aveva proceduto ad una lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti con la quale il ricorrente non si confronta; con stringente ricostruzione, il giudice della cautela ha ritenuto che il rinvenimento della valigetta contenente le armi, alle quali COGNOME era interessato tanto da stupirsi di non averla rinvenuta nel pomeriggio del 13 febbraio 2025, dimostrava quale fosse l’interesse dei due coindagati a recarsi piø volte in quella zona di difficile accesso.
E il recarsi reiteratamente sul posto era plausibilmente ritenuto indizio univoco di una condotta di controllo, monitoraggio e custodia su beni illeciti dei quali si manteneva la disponibilità.
Le considerazioni sin qui svolte dimostrano la manifesta infondatezza del ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchØ al versamento della somma, ritenuta equa, di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 17/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME