Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a Massa di Somma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 7/09/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che chiede l’inammissibilità dei ricorsi;
udita la Difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, in persona dell’AVV_NOTAIO del Foro di Roma, per delega scritta dell’AVV_NOTAIO del Foro di Torre Annunziata, che conclude per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare massima adottata il 27 luglio (eseguita agosto 2023) dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti degli od ricorrenti NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME. Il procedimento riguarda du tentate estorsioni aggravate ex art.416 bis.1 c.p. commesse ai danni di tal COGNOME NOME NOME di un ristorante in Volla.
Avverso il provvedimento restrittivo hanno presentato ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
COGNOME pone a base del proprio ricorso due motivi trattati congiuntamente e basa rispettivamente sulla violazione e falsa applicazione della legge penale (art.110, 56 e 629
nonché 606 lett. b, c.p.p.) in riferimento agli articoli 273 e 292 del codice di procedura p (art.606 lett. c, c.p.p.) nonché sulla assenza ed illogicità della motivazione con riferimen sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art.606 lett. e, c.p.p.).
La doglianza si incentra sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a caric ricorrente. Per giungere a ricostruire la piattaforma indiziaria a carico dell’imputato il t ha indebitamente posto al centro dell’ordinanza il contenuto del provvedimento cautelar adottato nei confronti di un coimputato, tal COGNOMECOGNOME Partendo dal convincimento de partecipazione di costui, non nell’interesse della persona offesa ma contro la persona offesa, ad un incontro avvenuto nell’appartamento ed alla presenza del Di NOMENOME il tribunale (indebitamente) ritenuto che anche quest’ultimo, mettendo a disposizione la propria abitazion NOME coinvolto nella vicenda estorsiva. Si tratta tuttavia di conclusioni meramente asserti apodittiche fondate sull’evidente errore nella lettura delle dichiarazioni delle due pe offese (NOME NOME NOME COGNOME).
NOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso congiunto con cui deducono l’erronea applicazione della legge processuale nella parte in cui l’ordinanza impugnata respinto l’eccezione di inefficacia del titolo cautelare per decorrenza dei termini all’articolo 309.10 c.p.p. in combinato disposto con l’articolo 240 bis disp. att. c.p.p..
L’inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza genetica deriva dalla circostanza che, trattandos reato in ambito di criminalità organizzata, non sia stata celebrata l’udienza nel termine di a causa del differimento dell’incombente per la sospensione dei termini in periodo feriale dispetto del fatto che dovesse operare la deroga prevista per reati associativi, con necessa fissazione dell’udienza nel mese di agosto anche in ragione dell’assenza di espressa rinuncia.
Con un secondo ricorso NOME COGNOME formula un ulteriore motivo incentrato sulla violazione dell’articolo 606 lett. b) c.p.p. in riferimento agli articoli 273 e 361 dello stes per omessa motivazione su punti specifici e decisivi enucleati nei motivi a sostegno de richiesta di riesame.
Riportando per esteso ampi stralci dell’istanza di riesame e della ordinanza impugnata ricorrente evidenzia che la motivazione del provvedimento contestato è meramente apparente in relazione alla circostanza fattuale rilevante costituita dalla erronea identifi dell’imputato da parte delle due persone offese (NOME NOME COGNOME) nel primo atto d riconoscimento eseguito da costoro all’epoca della denuncia. Con memoria inviata per PEC la difesa dell’imputato ha proposto una nuova argomentazione in relazione al motivo già formulato, pur rubricando la memoria “Motivi nuovi ex art.311 comma 4”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi in parte manifestamente infondati parte generici.
Per ragioni di logica e sintesi espositiva è opportuno esporre unitariamente preliminarmente alcuni temi comuni al ricorso COGNOME ed al ricorso di NOME COGNOME Occorre innanzitutto rilevare che in entrambi i ricorsi i motivi vanno inquadrati nell’ambito
violazione motivazionale, per uno dei vizi specifici elencati alla lettera e) dell’art.606 c dispetto del fatto che nelle rispettive rubriche si faccia riferimento a violazioni di le penale, vuoi processuale.
Invero, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate n indicati (ricorso di COGNOME e ricorso di NOME COGNOME) finiscono per contestare il gi di elevata probabilità indiziarla, ovvero il risultato dell’analisi degli indizi cui sono giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze indiziarie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi sufficientemente suffragati (in relazi specifica fase processuale, che non richiede la prova ‘oltre il ragionevole dubbio’). Ed in e è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di c 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturars contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovent anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze indiziarie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondu paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di viol di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibi essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astrat secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucle dagli indizi acquisiti, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, i operazione prettamente riservata al giudice di merito.
Con le censure svolte, i ricorrenti contestano, in relazione alle condotte loro rispettiva ascritte, l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito, sottoponendo alla Cor legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposiz di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio indiziario.
A titolo esplicativo in tal senso è eloquente, nel caso di COGNOME, il riferimento, che l’intero motivo e che trova a pg.4 puntuale menzione, alla carenza degli indizi di colpevole in quanto “desunti esclusivamente dalle dichiarazioni di COGNOME NOME e COGNOME NOME che .. non avrebbero potuto configurare alcuna piattaforma indiziaria grave a carico del ricorrente..
Se possibile, ancor più evidente della reale natura di merito della critica moss provvedimento impugnato è il motivo elaborato da NOME COGNOME, che si risolve (tanto ne ricorso introduttivo, quanto nella memoria di data 29 settembre 2023) nella riproposizione del contestazioni già formulate avanti il Tribunale del riesame in ordine alla lettura deposizioni delle persone offese e, principalmente, della attendibilità delle individua fotografiche effettuate da costoro.
Occorre allora ribadire il perimetro entro il quale possa muoversi il vaglio di legittimit Corte secondo lo ius receptum in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato,
con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ricorrendo tale evenienza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazi alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il g merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza d motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della log ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Con partico riferimento alla richiesta di riesame, è stato affermato che essa ha la specifica funzione, c mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordi cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo; pertant motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’ar cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronun cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non dell responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La pronuncia delle Sezioni Unite ha dato il via ad una serie d pronunce più recenti che hanno sostanzialmente ribadito l’orientamento (ex multis: Sez. 4, n 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 01 ).
In sostanza, «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. p delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogic della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. F, n. 3 47748 de 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; in senso analogo, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698). Il controllo di legittimità, in conclusione, non concerne né la ricostruzione dei né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rile concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Nel provvedimento impugnato il Tribunale, lungi dall’accontentarsi delle dichiarazioni d persone offese, le ha sottoposte ad attento scrutinio proprio alla luce delle critiche ava dalle difese. In particolare, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, cui ascritto il ruolo di soggetto maggiormente interessato all’estorsione, e perciò st maggiormente coinvolto, tanto da comparire sia al momento delle minacce proferite ai danni di NOME COGNOME che ai danni del padre NOME, il Tribunale del riesame spiega con grande dovizia di particolari ed in maniera del tutto logica e congruente l’origine dell’equivo aveva portato le due persone offese a scambiare l’effigie dì NOME COGNOME (fratell
NOME NOME NOME NOMENOME NOME quella dell’odierno ricorrente. Il Tribunale si profo convincentemente nel motivare che la similitudine tra i fratelli (almeno nelle fotografie ris ad epoca significativamente anteriore all’accadimento, dato che la sottoposizione di uno d due germani al trattamento di rinfoltimento capillare aveva portato ad un cambiamento nell effigie) unitamente alla circostanza che il fratello erroneamente identificato inizial (NOMENOME NOME ristretto NOME‘epoca del fatto, convergono a dimostrare la attendibili riconoscimento dell’imputato da parte delle persone offese.
Quanto al COGNOME, la critica formulata al provvedimento è illogica, e perciò tale da render motivo manifestamente infondato, nonché generica. E’ illogica, nella misura in cui attacca correttezza e congruenza del ragionamento giudiziale nella parte in cui esso espone le ragion di sussistenza dei gravi indizi di correità nei confronti di altro coimputato (NOME COGNOME trarne le conclusioni per cui (simul stabunt, simul cadent) esclusa la validità della motivazione per relationem nei confronti di costui, ne risulterebbe travolta anche la posizione di gra indiziaria del COGNOME, siccome costui sarebbe un subalterno del primo. Quella proposta non è tuttavia una lettura conforme alla motivazione del provvedimento cautelare, dato che in esso s pone in evidenza piuttosto che la responsabilità del COGNOME è self-evident nell’aver egli posto a disposizione del gruppo COGNOME (pur non accedendovi, essendo piuttosto egli membro del RAGIONE_SOCIALE, che di recente si era ‘avvicinato’ al primo) il pr appartamento in due distinte occasioni, perché venissero messe in chiaro le richieste d denaro e venissero effettuate le minacce ai danni una prima volta di NOME ed una seconda volta di NOME COGNOME. Affermare che la base indiziaria a carico del COGNOME dipenda da quel del COGNOME COGNOME per il fatto che costoro appartengano alla medesima consorteria malavitosa co il primo in posizione di subordinazione rispetto al secondo, è una conclusione arbitraria, non corrisponde a quanto affermato in motivazione, ove si evidenzia semplicemente che il fatto di porre a disposizione il proprio appartamento per la commissione di una condotta di t gravità da parte di un gruppo di malviventi in due distinte occasioni, prendendo parte a riunione, è di per dimostrazione della condotta cosciente e partecipativa dell’indagato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Come sopra detto, il motivo difensivo (l’unico agito dalla difesa del COGNOME) è an generico nella parte in cui ripropone e pretende di accreditare la versione che “l’ospitata” f in realtà, dal punto di vista di COGNOME (e quindi, a cascata, del COGNOME) un intervento ad adiuvandum in favore dei COGNOME, poiché il COGNOME si sarebbe profuso nella ricerca di uno scon del pretium dolens. In verità, a prescindere da ogni congruità sulla ricostruzione e sulla valenz in favor di siffatta, ipotizzata intercessione, non può sfuggire come il Tribunale puntualizzi la messa a disposizione della propria abitazione avvenne “-prima a favore del capo COGNOME poi dei COGNOME/COGNOME-“, vale a dire, in quest’ultimo caso, a favore degli stessi sogg interessati al ricevimento della somma da estorcere, ciò che rende inconciliabile e inconcepibile “per la contraddizion che noi consente” l’ipotesi di una concessione dell’u
dell’immobile al fine di avvantaggiare le persone offese. Il motivo, che non si confronta tale aspetto, risulta generico e contribuisce a condurre il ricorso all’inammissibilità.
Manifestamente infondato è il motivo su cui si fonda il ricorso comune di NOME COGNOME.
Con esso la difesa degli imputati ribadisce l’interpretazione già propugnata innanz Tribunale del riesame, fondata su una erronea premessa, a dispetto della chiara e corrett risposta fornita dalla corte di merito. Era stato infatti evidenziato che nel presente pr non viene contestato alcun reato associativo ma solo un reato aggravato ex art.416 bis 1 c.p sicché non può operare l’esenzione dall’applicazione della disciplina della c.d. sospensio feriale dei termini. Né vale richiamare (come a pg.5 del ricorso) la pronuncia S.U. n.17706 22 marzo 2005, che si limita a precisare che la deroga predetta riguarda ogni tipo associazione a delinquere, senza affatto estenderla a reati ordinari aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.. De hoc, satis.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la cond dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa del ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
All’inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del prese provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia dei ricorrenti per l’inse nella cartella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pe
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
La Presidente
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023
Il Con igliere relatore